CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 31461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIB. TRAPANInei confronti di CORTE APPELLO PALERMOcon il provvedimento del 08/03/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga affermata la competenza della Corte di appello di Palermo, cui devono essere rimessi gli atti per l'ulteriore corso(Keij ro crt arg rz,x 23 (lett. 433/19t9 ,fuco (t9W) ); Lette altresì le note di udienza trasmesse digitaInnente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trapani ha sollevato conflitto negativo di competenza avverso il provvedimento della Corte di appello di Palermo in data 20/2/2023 che aveva declinato la propria competenza a decidere in merito ad un errore materiale contenuto in un decreto di sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 27\2011 RMP a carico degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], determinato dall'erronea identificazione catastale di un bene immobile, errore emendabile attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Nell'ordinanza declinatoria, il giudice di Trapani ha osservato che a tenore del primo comma dell'art. 130 cod. proc. pen., stante l'avvenuta impugnazione del decreto di confisca e la pendenza del procedimento in Corte di appello, nessun intervento correttivo può essere richiesto al Tribunale che ha emesso il decreto di sequestro, poiché la correzione dell'errore materiale spetta al giudice della impugnazione, tJfkZ 1k auug. PIPutl,;(rti.A-To nrrm,..ritt-fr, rawnt 2. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza della Corte di appello di Palermo, alla quale vanno restituiti gli atti. 3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che «In tema di correzione di errori materiali, è affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale l'atto adottato dal giudice che ha emesso il provvedi- mento erroneo, qualora lo stesso sia stato impugnato, in quanto, in tal caso, la competenza spetta al giudice dell'impugnazione, salvo non gli siano ancora pervenuti gli atti e ricorra una situazione di urgenza a provvedere» (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Rv. 279236). 4. In conclusione, deve essere indicata la competenza della Corte di appello di Palermo, alla quale vanno restituiti gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il giorno 4 luglio 2