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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 36018/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23324/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 952/2019 depositata il18/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi contrastati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, per quanto ancora interessa, la Corte di Appello di Bari ha, dapprima, dichiarato che i motivi di appello a mezzo dei quali ricorrenti avevano riproposto la questione di usurarietà del tasso di interesse convenuto nel contratto di mutuo concluso con [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 1996, non coglievano la ratio della appellata decisione con cui il Tribunale di Trani aveva ritenuto di ridurre gli interessi al tasso di legge per mancata pattuizione per scritto al contempo escludendo l’applicabilità, ratione temporis, della normativa di cui alla l.108/1996, e, successivamente, ha aggiunto, che i detti motivi sarebbero stati comunque infondati, non apparendo “convincente e condivisibile il rilevo di nullità [della pattuizione sugli interessi] alla stregua dell’art. 644 c.c. non foss’altro per la indimostrata sproporzione dei vantaggi conseguibili poiché i decreti ministeriali e i tassi soglia 1996 menzionati dalla stessa parte appellante prevedevano tassi fino ad oltre il 25% per i prestiti tra privati”;

2. il controricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata, sotto la rubrica, “ex art. 360 n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 116 e 342 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 2697 c.c. e/o ex art. 360 n.4, per nullità della sentenza e del procedimento e/o ex art. 360 n.5. per omesso esame circa un fatto decisivo”, che la Corte di Appello di Bari ha sostanzialmente dichiarato inammissibili i ricordati motivi di appello malgrado che essi involgessero pienamente la decisione del Tribunale;

2. il motivo è ammissibile e fondato.

2.1. L’eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, sollevata dal controricorrente, va disattesa dato che nel ricorso, in particolare alla pagina 9 è esattamente riportato il contenuto dell’appello proposto dall’odierno ricorrente.

2.2. Nell’atto di appello, i ricorrenti avevano contestato la decisione di primo grado per avere il Tribunale solo ridotto al tasso legale il tasso degli interessi convenzionale siccome non pattuito per scritto ed avevano chiesto che la Corte di Appello, ritenuta invece applicabile la normativa di cui alla l.108/1996, dichiarasse gli interessi - il cui tasso il CTU nominato in primo grado aveva accertato essere più elevato del c.d. tasso soglia- usurari tenuto anche conto della situazione di soggettiva difficoltà economica in cui gli appellanti versavano e delle garanzie prestate per la restituzione della somma.

2.3. L’appello involgeva senz’altro la ratio della sentenza di primo grado: a fronte del fatto che il Tribunale aveva solo ridotto il saggio degli interessi pattuito al saggio legale in applicazione del terzo comma dell’art. 1284 c.c. (“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”) richiamato in tema di mutuo dall’art.1815, primo comma c.c., gli appellanti avevano chiesto l’applicazione della normativa sull’usura (l. 7 marzo 1996, n. 108) con conseguente riduzione dell’interesse a zero (art. 1815, comma 2, c.c.: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”).

Va ricordato che, per effetto della l.108/96, l’art. 644 c.p., in primo luogo, fissa in modo obiettivo il tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari rimettendo la determinazione di tale tasso al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in secondo luogo, prevede che sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Va poi ricordato che per il periodo di tempo intercorso tra la data di entrata in vigore della l. 108/96 e la data della pubblicazione della prima rilevazione dei tassi da parte del Ministero, valeva la previsione dell’art. 3 della l. 108/96 secondo cui “Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644,primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità”.

2.4. La Corte di Appello ha illogicamente ritenuto che in una contestazione radicale non fosse compresa una contestazione parziale.

Ha sostanzialmente eluso il proprio dovere, sancito dall’art. 112 c.p.c., di decidere sulla domanda degli appellanti;

3. il primo motivo di ricorso deve essere accolto;

4. restano assorbiti il secondo e il terzo motivo con cui sono state denunciate, rispettivamente, “violazione e/o falsa applicazione degli 132, n.4, c.p.c. ex art. 360 n.4., c.p.c. e/o, ex art. 360, n.3 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1815 e 2697 c.c.” e “violazione e/o falsa applicazione degli 132, n.4, c.p.c. ex art. 360 n.4., c.p.c. e/o, ex art. 360, n.3 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224, 1284, 1815, 2033 e 2697 c.c. e 644 c.p.”.

Entrambi i motivi di ricorso investono l’affermazione con cui la Corte di Appello, dopo avere ritenuto inconferenti e quindi, in sostanza inammissibili, i motivi di appello già qui ricordati, ha definito non “convincente e condivisibile il rilevo di nullità [della pattuizione sugli interessi] alla stregua dell’art. 644 c.c. non foss’altro per la indimostrata sproporzione dei vantaggi conseguibili poiché i decreti ministeriali e i tassi soglia 1996 menzionati dalla stessa parte appellante prevedevano tassi fino ad oltre il 25% per i prestiti tra privati”.

Questi motivi di ricorso restano assorbiti per il fatto che l’affermazione suddetta è ad abundantiam e tamquam non esset rispetto a quella -che esprime la ratio della decisione impugnata e che è stata fondatamente attaccata con il primo motivo di ricorso;

5. in ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per esame dell’appello degli odierni ricorrenti;

6. al giudice del rinvio è rimessa la definizione del regime delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23324/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 952/2019 depositata il18/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi contrastati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, per quanto ancora interessa, la Corte di Appello di Bari ha, dapprima, dichiarato che i motivi di appello a mezzo dei quali ricorrenti avevano riproposto la questione di usurarietà del tasso di interesse convenuto nel contratto di mutuo concluso con [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 1996, non coglievano la ratio della appellata decisione con cui il Tribunale di Trani aveva ritenuto di ridurre gli interessi al tasso di legge per mancata pattuizione per scritto al contempo escludendo l’applicabilità, ratione temporis, della normativa di cui alla l.108/1996, e, successivamente, ha aggiunto, che i detti motivi sarebbero stati comunque infondati, non apparendo “convincente e condivisibile il rilevo di nullità [della pattuizione sugli interessi] alla stregua dell’art. 644 c.c. non foss’altro per la indimostrata sproporzione dei vantaggi conseguibili poiché i decreti ministeriali e i tassi soglia 1996 menzionati dalla stessa parte appellante prevedevano tassi fino ad oltre il 25% per i prestiti tra privati”; 2. il controricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata, sotto la rubrica, “ex art. 360 n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 116 e 342 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 2697 c.c. e/o ex art. 360 n.4, per nullità della sentenza e del procedimento e/o ex art. 360 n.5. per omesso esame circa un fatto decisivo”, che la Corte di Appello di Bari ha sostanzialmente dichiarato inammissibili i ricordati motivi di appello malgrado che essi involgessero pienamente la decisione del Tribunale; 2. il motivo è ammissibile e fondato. 2.1. L’eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, sollevata dal controricorrente, va disattesa dato che nel ricorso, in particolare alla pagina 9 è esattamente riportato il contenuto dell’appello proposto dall’odierno ricorrente. 2.2. Nell’atto di appello, i ricorrenti avevano contestato la decisione di primo grado per avere il Tribunale solo ridotto al tasso legale il tasso degli interessi convenzionale siccome non pattuito per scritto ed avevano chiesto che la Corte di Appello, ritenuta invece applicabile la normativa di cui alla l.108/1996, dichiarasse gli interessi - il cui tasso il CTU nominato in primo grado aveva accertato essere più elevato del c.d. tasso soglia- usurari tenuto anche conto della situazione di soggettiva difficoltà economica in cui gli appellanti versavano e delle garanzie prestate per la restituzione della somma. 2.3. L’appello involgeva senz’altro la ratio della sentenza di primo grado: a fronte del fatto che il Tribunale aveva solo ridotto il saggio degli interessi pattuito al saggio legale in applicazione del terzo comma dell’art. 1284 c.c. (“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”) richiamato in tema di mutuo dall’art.1815, primo comma c.c., gli appellanti avevano chiesto l’applicazione della normativa sull’usura (l. 7 marzo 1996, n. 108) con conseguente riduzione dell’interesse a zero (art. 1815, comma 2, c.c.: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”). Va ricordato che, per effetto della l.108/96, l’art. 644 c.p., in primo luogo, fissa in modo obiettivo il tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari rimettendo la determinazione di tale tasso al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in secondo luogo, prevede che sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Va poi ricordato che per il periodo di tempo intercorso tra la data di entrata in vigore della l. 108/96 e la data della pubblicazione della prima rilevazione dei tassi da parte del Ministero, valeva la previsione dell’art. 3 della l. 108/96 secondo cui “Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644,primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità”. 2.4. La Corte di Appello ha illogicamente ritenuto che in una contestazione radicale non fosse compresa una contestazione parziale. Ha sostanzialmente eluso il proprio dovere, sancito dall’art. 112 c.p.c., di decidere sulla domanda degli appellanti; 3. il primo motivo di ricorso deve essere accolto; 4. restano assorbiti il secondo e il terzo motivo con cui sono state denunciate, rispettivamente, “violazione e/o falsa applicazione degli 132, n.4, c.p.c. ex art. 360 n.4., c.p.c. e/o, ex art. 360, n.3 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1815 e 2697 c.c.” e “violazione e/o falsa applicazione degli 132, n.4, c.p.c. ex art. 360 n.4., c.p.c. e/o, ex art. 360, n.3 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224, 1284, 1815, 2033 e 2697 c.c. e 644 c.p.”. Entrambi i motivi di ricorso investono l’affermazione con cui la Corte di Appello, dopo avere ritenuto inconferenti e quindi, in sostanza inammissibili, i motivi di appello già qui ricordati, ha definito non “convincente e condivisibile il rilevo di nullità [della pattuizione sugli interessi] alla stregua dell’art. 644 c.c. non foss’altro per la indimostrata sproporzione dei vantaggi conseguibili poiché i decreti ministeriali e i tassi soglia 1996 menzionati dalla stessa parte appellante prevedevano tassi fino ad oltre il 25% per i prestiti tra privati”. Questi motivi di ricorso restano assorbiti per il fatto che l’affermazione suddetta è ad abundantiam e tamquam non esset rispetto a quella -che esprime la ratio della decisione impugnata e che è stata fondatamente attaccata con il primo motivo di ricorso; 5. in ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per esame dell’appello degli odierni ricorrenti; 6. al giudice del rinvio è rimessa la definizione del regime delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
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