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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 37341/2023

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la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24/01/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. n [OSCURATO:PERSONA] t La Corte di appello di Firenze con sentenza del 24 gennaio 2022 (motivazione depositata il successivo 22 febbraio) ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a violazioni dell'art. 73 TU d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce un unico motivo con il quale si eccepisce violazione degli articoli 178 e 179 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza impugnata per la omessa valutazione da parte della Corte di Appello della istanza di legittimo impedimento per ragioni di salute depositata telematicamente dal difensore in cancelleria in data 21 gennaio 2022 con allegazione di referto, rilasciato in pari data, attestante la positività al Covid.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata dà atto che all'udienza del 24 gennaio 2022 il difensore dell'imputato non è comparso.

Nella specie risulta che l'udienza che ha definito l'appello si è svolta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. e che alla stessa è intervenuto il rappresentante della Procura generale ma non il difensore dell'imputato.

Dagli atti del giudizio di appello — che questa Corte è legittimata ad esaminare, essendosi dedotta una nullità processuale (da ultimo, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 — dep. 2018, PC e PG in proc.

F., Rv. 273525 - 01) — risulta che il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], aveva il precedente 21 gennaio trasmesso via PEC alla cancelleria della Corte di appello istanza di rinvio per legittimo impedimento, allegando certificazione dalla quale risultava la sua positività al Covid 19; impedimento certamente rilevante (v. al riguardo, Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284 — 01).

Nel fascicolo dell'appello vi è una attestazione della cancelleria relativa alla "unione agli atti" di tale istanza con la relativa documentazione.

Unione agli atti avvenuta però dopo la conclusione dell'udienza camerale e il deposito del dispositivo (e perciò non presa in esame dal Collegio di appello).

2. Questa Corte ha precisato che nelle udienze camerali partecipate è rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicchè esso costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343 - 01).

Per quanto concerne la "tempistica" della comunicazione dell'impedimento, rileva il Collegio che il 21 gennaio del 2022 era un venerdì e l'udienza di decisione dell'appello si è svolta il successivo giorno 24, lunedì, venendo chiuso il verbale alle ore 14,00, di tal che la comunicazione dell'impedimento risulta tempestiva; non rilevante appare la circostanza che il difensore non avesse effettuato un ulteriore tampone di controllo il medesimo giorno dell'udienza in quanto ove la Corte territoriale avesse preso in considerazione l'impedimento allegato avrebbe potuto, se del caso, procedere agli opportuni accertamenti medici in ordine alle condizioni di salute del difensore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24/01/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. n [OSCURATO:PERSONA] t La Corte di appello di Firenze con sentenza del 24 gennaio 2022 (motivazione depositata il successivo 22 febbraio) ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a violazioni dell'art. 73 TU d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce un unico motivo con il quale si eccepisce violazione degli articoli 178 e 179 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza impugnata per la omessa valutazione da parte della Corte di Appello della istanza di legittimo impedimento per ragioni di salute depositata telematicamente dal difensore in cancelleria in data 21 gennaio 2022 con allegazione di referto, rilasciato in pari data, attestante la positività al Covid. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata dà atto che all'udienza del 24 gennaio 2022 il difensore dell'imputato non è comparso. Nella specie risulta che l'udienza che ha definito l'appello si è svolta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. e che alla stessa è intervenuto il rappresentante della Procura generale ma non il difensore dell'imputato. Dagli atti del giudizio di appello — che questa Corte è legittimata ad esaminare, essendosi dedotta una nullità processuale (da ultimo, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 — dep. 2018, PC e PG in proc. F., Rv. 273525 - 01) — risulta che il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], aveva il precedente 21 gennaio trasmesso via PEC alla cancelleria della Corte di appello istanza di rinvio per legittimo impedimento, allegando certificazione dalla quale risultava la sua positività al Covid 19; impedimento certamente rilevante (v. al riguardo, Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284 — 01). Nel fascicolo dell'appello vi è una attestazione della cancelleria relativa alla "unione agli atti" di tale istanza con la relativa documentazione. Unione agli atti avvenuta però dopo la conclusione dell'udienza camerale e il deposito del dispositivo (e perciò non presa in esame dal Collegio di appello). 2. Questa Corte ha precisato che nelle udienze camerali partecipate è rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicchè esso costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343 - 01). Per quanto concerne la "tempistica" della comunicazione dell'impedimento, rileva il Collegio che il 21 gennaio del 2022 era un venerdì e l'udienza di decisione dell'appello si è svolta il successivo giorno 24, lunedì, venendo chiuso il verbale alle ore 14,00, di tal che la comunicazione dell'impedimento risulta tempestiva; non rilevante appare la circostanza che il difensore non avesse effettuato un ulteriore tampone di controllo il medesimo giorno dell'udienza in quanto ove la Corte territoriale avesse preso in considerazione l'impedimento allegato avrebbe potuto, se del caso, procedere agli opportuni accertamenti medici in ordine alle condizioni di salute del difensore. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Co
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