CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2016
Cassazione n. 24126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22395-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 76 , presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMORE, rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 318/2016 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/3/2016R.G.N. 166/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico Progressione orizzontale Riconoscimento servizio preruolo R.G.N.22395/2016 Cron. Rep. Ud.12/05/2022 CC 1. la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in accoglimento del ricorso delle dipendenti [OSCURATO:PERSONA]Urbano e [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato l’Istituto ad inquadrare le appellate nella posizione C3, con decorrenza dal 31 dicembre 2006, ed a corrispondere alle stesse le differenze retributive, ed aveva anche riconosciuto il diritto delle lavoratrici a partecipare al bando di selezione del 22 ottobre 2010 per l’attribuzione della responsabilità di posizioni organizzative; 2. la Corte territoriale ha premesso che «in sede amministrativa» risultava ormai superato l’orientamento formatosi sulla natura eccezionale delle disposizioni dettate in tema di ricostruzione della carriera dei docenti della scuola statale dal d.l. n. 370/1970 ed ha aggiunto che l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 consente il riconoscimento anche del servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali e pertanto, correttamente, il Tribunale aveva ritenuto riconoscibile l’anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato; 3.il giudice d’appello ha rilevato che non era stato oggetto di specifica impugnazione il capo della sentenza impugnata con il quale il bando di concorso era stato interpretato nel senso che l’anzianità di servizio valutabile per l’attribuzione dei punteggi comprendesse anche i contratti a tempo determinato stipulati con l’ente locale di provenienza; 4. dalla intervenuta formazione del giudicato interno sull’interpretazione del bando, che costituisce la lex specialis della procedura, ha desunto l’irrilevanza delle questioni poste dall’appellante in merito all’impossibilità di procedere ad una complessiva ricostruzione della carriera sulla base di quanto previsto nel «bando di concorso inter-enti del 1995»,peraltro neppure prodotto in giudizio; 5. ha aggiunto che lo stesso Istituto, sia pure con riferimento alla progressione nel profilo C4, aveva accolto il ricorso amministrativo della D’Urbano, alla quale aveva riconosciuto l’anzianità per l’attività lavorativa prestata in favore del Comune di Chieti sulla base di contratti a tempo determinato;6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342,434 e 324cod. proc. civ. e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, anche l’interpretazione del bando della procedura selettiva era stata investita dai motivi di impugnazionesicché ha errato il giudice d’appello nell’affermare che si era formato giudicato interno sul capo della decisione; 2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 370/1970, convertito dalla legge n. 576/1970, dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994; 2.1. sostiene, in sintesi, il ricorrente che la disciplina della ricostruzione della carriera del personale docente ha carattere eccezionale perché deroga al principio secondo cui a detti fini rileva solo il servizio di ruolo; 2.2. aggiunge che le norme citate nella sentenza impugnata si applicano al personale docente della scuola statale e non agli insegnanti comunali utilizzati nel servizio di doposcuolae poi transitati presso altri enti; 2.3. in tal caso trova applicazione l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 con la conseguenza che l’anzianità può essere solo quella maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 3. è infondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, sollevata dalle controricorrenti che fanno leva sull’asserita mancanza del requisito richiesto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; 3.1. con la recente sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 le Sezioni Unite di questa Corte, richiamata la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia),hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ed hanno ritenuto integrato il requisito di ammissibilità allorquando siano riportate le parti significative dell’atto o del documento ed il ricorso contenga un’individuazione «sufficientemente chiara»degli stessi; 3.2. nel caso di specie l’Istituto ha richiamato le parti rilevanti dell’appello dalla c ui lettura emerge che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, nessun giudicato interno si può essereformato sull’interpretazione del bando e sull’attribuzione dei punteggi per il servizio prestato presso l’amministrazione di provenienza in data antecedente all’immissione in ruolo; 3.3. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui «la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione delgiudicato inte rno soltanto se le stesse siano configurabili comecapi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare uncapo unico della decisione» ( Cass. n. 40276/2021); 3.4. è stato anche affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che «ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, digiudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale minima unità suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato interno i ndividua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione.»(Cass. n. 24783/2018; cfr. anche Cass. n. 10760/2019); 3.5. nella specie risulta dagli atti di causa e dalla parziale trascrizione dell’appello riportata nel ricorso che l’Istituto aveva censurato l’avvenuto riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il servizio preruolo prestato alle dipendenze del Comune di Chieti ed in tal modo aveva devoluto al giudice dell’impugnazione l’intera questione controversa, ivi compresa quella inerente all’interpretazione delle clausole del bando relative alla valutazione dell’anzianità, interpretazione che, non costituendo capo autonomo della decisione ma mera argomentazione della stessa, non era e non è suscettibile di passaggio in giudicato; 3.6. infondate sono anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità del primo motivo sollevate dalle controricorrenti, perchéil vizio nel quale la Corte territoriale è incorsa non è certo quello di omessa pronuncia, ravvisabile solo allorquando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non già nel caso in cui, seppure manchi un a specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021); 3.7. va, poi, detto che in tema digiudicato interno ed ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la Corte di cassazionenon è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato ilgiudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello( Cass. n. 7499/2019), sicché infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa individuazione delle regole di ermeneutica violate dalla Corte territoriale nell’interpretazione dell’atto di appello; 4. in via conclusiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti che precedono e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e assorbe il secondo motivo. Cassa la sente