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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23503/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato a fronte della completa e corretta motivazione resa, che giustifica: a) la sussistenza della recidiva contestata in ragione dei numerosi precedenti penali, anche recenti, ritenuti espressivi di perdurante pericolosità e pervicacia criminale; b) il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti e alle modalità della condotta nonché alla personalità negativa dell'imputato; 3) il lieve scostamento dal minimo edittale per la gravità dei fatti e la situazione di pericolo creata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliereiístensore [OSCURATO:PERSONA],nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato a fronte della completa e corretta motivazione resa, che giustifica: a) la sussistenza della recidiva contestata in ragione dei numerosi precedenti penali, anche recenti, ritenuti espressivi di perdurante pericolosità e pervicacia criminale; b) il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti e alle modalità della condotta nonché alla personalità negativa dell'imputato; 3) il lieve scostamento dal minimo edittale per la gravità dei fatti e la situazione di pericolo creata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliereiístensore [OSCURATO:PERSONA],nt
Sentenza Cassazione n. 23503/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris