CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso incidentale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC. La contribuente ha dichiarato di eleggere domicilio alla via Po n. 24 in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 698, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: intimazione di pagamento - Difetto di notifica - Estensione del giudicato. 1. Con ricorso depositato il 12.03.2018, notificato all’Agente della riscossione e incardinato davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la signora [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avverso l’intimazione di pagamento n. 139 2017 9003062851000, notificata il 7.2.2018 da Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] e le cartelle ivi riportate. La contribuente si doleva dell’omessa notificazione delle cartelle nonché dell’intervenuta prescrizione dei crediti tributari. Chiedeva inoltre, con memoria ex art. 32 dpr 546 del 1992, l’estensione del giudicato costituito dalla sentenza n. 748/2018 emessa dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 4 maggio 2018, nel ricorso n. 1108/17 RG tra l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], suo marito, con il quale aveva presentato dichiarazione congiunta dei redditi ed era perciò coobbligato in solido per il pagamento dei medesimi tributi. La sentenza è passata in giudicato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, pronunciata con la sentenza n. 1823/2018 della CTR della Calabria, pubblicata il 22 maggio 2019. L’Amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e depositando copia della relata di notifica delle cartelle e degli atti ritenuti interruttivi della prescrizione. 2. Con sentenza n. 1362, depositata il 16 novembre 2018, la CTP di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non correttamente fornita la prova della notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, rilevante quale atto interruttivo della prescrizione, accoglieva il ricorso della contribuente condannando l’Agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio. 3. L’Ente impositore spiegava appello avverso la sentenza della CPT, chiedendone la parziale riforma, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 13920010020758730001 e 139920010020758932001, per le quali il termine prescrizionale a suo dire è stato interrotto dalla notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria prodotta in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio ed insisteva per la reiezione del gravame poiché infondato in fatto ed in diritto, riproponendo anche la ricordata richiesta di estensione del giudicato. Con sentenza n. 698, pubblicata in data 8.3.2021, la CTR di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame ritenendo che la documentazione prodotta dall’appellante, attestante l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo, non fosse idonea a provarne la riferibilità alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, ritenendo che l’Agenzia avesse opposto le conclusioni della CTR solo con mere deduzioni “senza fornire alcun atto utile a dimostrare la riferibilità dell’avviso di ricevimento in atti” all’avviso di iscrizione ipotecaria. 4. L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo di gravame. La contribuente resiste mediante controricorso, ed ha proposto ricorso incidentale con motivo unico. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] contesta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 26 Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 2948 cod. civ., in quanto la CTR ha indicato in sentenza un’informazione probatoria diversa da quelle emergenti dagli atti di causa, perché dalla documentazione prodotta risulta provata la regolare notifica dell’atto interruttivo della prescrizione. 2. Con il suo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la pronuncia del giudice dell’appello per non aver esteso alla ricorrente il giudicato intervenuto tra l’Amministrazione finanziaria e suo marito [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva presentato dichiarazione congiunta ed era perciò condebitore in solido per l’obbligazione tributaria. 3. L’Amministrazione finanziaria contesta, con il suo strumento d’impugnazione, l’erroneità della decisione del giudice dell’appello, per non aver rilevato la sicura riferibilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria alle cartelle esattoriali riportate nell’intimazione di pagamento impugnata, con la conseguenza che la prescrizione dei crediti tributari è stata interrotta, e perciò non è maturata. 4. La CTR scrive che “la relata in atti, concernente la notifica in data 19.1.2010 di una raccomandata, non è idonea a provare la riferibilità della stessa all’iscrizione ipotecaria, né alle cartelle” (sent. CTR, p. 1), ed in conseguenza manca la prova della regolare notificazione di un atto interruttivo della prescrizione. 4.1. Dalla documentazione prodotta dall’Agente per la riscossione, peraltro diligentemente riprodotta nello stesso ricorso proposto in sede di legittimità, emerge che la comunicazione di iscrizione ipotecaria datata 18.12.2009, trasmessa da [OSCURATO:PERSONA] alla Massara (P.I. n. 7229/139), è relativa proprio al debito recato nelle cartelle esattoriali ricomprese anche nell’intimazione di pagamento per cui è causa in questa sede, che sono dettagliatamente riportate nel prospetto richiamato ed allegato. Non risulta pertanto dubbia la riferibilità dell’atto alle cartelle. Dalla relata di notificazione della comunicazione emerge che la stessa è stata consegnata nelle mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto la ricevuta, in data 19.1.2010. La cartolina riporta stampata in alto l’annotazione che trattasi dell’“avviso di ricevimento 2009/7229”, pertanto attinente all’iscrizione ipotecaria n. 7229 del 2009, ed il numero corrisponde a quello riportato nel testo della comunicazione. La notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria risulta pertanto regolare, notificata in mani proprie e relativa alle stesse cartelle esattoriali poi riportate nell’intimazione di pagamento. Il ricorso proposto dall’Agente per la riscossione risulta pertanto fondato e deve essere perciò essere accolto. 5. Con il suo motivo di ricorso incidentale la contribuente contesta la mancata estensione in suo favore da parte del giudice dell’appello della sentenza della CTR della Calabria n. 1823, dep. 22.5.2019, emessa nei confronti di suo marito [OSCURATO:PERSONA], prodotta in atti con certificazione attestante l’intervenuto passaggio in giudicato. 5.1. Occorre allora osservare che dalla lettura dell’intestazione delle due pronunce emerge che l’odierno giudizio attiene a pretese tributarie diverse. Nei confronti della odierna ricorrente incidentale si contesta maggiore Irpef per gli anni 1993 e 1995, mentre nei confronti del marito le contestazioni sono di maggior Irpef 1996, 2001, 2002, oltre Tarsu 2005 e 2006. Non solo. Il giudizio nei confronti del coniuge è stato definito con pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], per difetto della procura, pertanto per ragioni procedurali. Il ricorso incidentale risulta quindi infondato e deve essere rigettato. 6. In definitiva deve essere accolto il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché proceda a nuovo giudizio, mentre deve essere rigettato il ricorso incidentale proposto dalla contribuente, dandosi atto, peraltro, che risultano integrati i presupposti processuali per il versamento da parte sua del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dando atto che, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore