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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14666/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di Bari con sentenza 23 marzo 2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LAURIA Vincenzo.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il due motivi di ricorso implicano valutazioni al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, sent. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare completo ed esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nell' articolazione del giudizio, né omissioni decisive o illogicità manifeste.

Le condotte descritte dall'operante di PG risultano, infatti, univocamente valutabili in termini di minacce e la valutazione delle stesse logicamente palesa l'infondatezza delle prospettazioni difensive articolate in sede di appello.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di Bari con sentenza 23 marzo 2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LAURIA Vincenzo. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il due motivi di ricorso implicano valutazioni al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estraneo ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, sent. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare completo ed esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nell' articolazione del giudizio, né omissioni decisive o illogicità manifeste. Le condotte descritte dall'operante di PG risultano, infatti, univocamente valutabili in termini di minacce e la valutazione delle stesse logicamente palesa l'infondatezza delle prospettazioni difensive articolate in sede di appello. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 14666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris