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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2021

Cassazione n. 39786/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le coXoni del P ‘,Nk>A\0 wkst Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, orci. pen.), avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, in sede di visto di controllo, dispose il trattenimento di una missiva a lui indirizzata, in quanto contenente "dettagliati riferimenti a procedimenti penali pendenti relativi al clan Gallico e sulle migliori strategie processuali, presumibilmente anche nell'interesse della cosca".

Ha infatti ritenuto che per mezzo delle notizie su vicende processuali, di per sé legittime, potessero essere trasmesse informazioni su fatti materiali sottostanti, rilevanti tra appartenenti alla organizzazione criminale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La decisione è frutto di un pregiudizio.

Il mittente della lettera, nipote di [OSCURATO:PERSONA], è a lui legato non da vincoli criminali ma solo parentali.

La motivazione è pertanto contraddittoria, nella parte in cui si afferma, da un lato, che le notizie contenute nella lettera sono di per- sé legittime e, dall'altro, che potrebbero veicolare informazioni su fatti rilevanti per l'organizzazione.

Secondo la norma del Regolamento penitenziario, la corrispondenza, per essere trattenuta, deve essere sospettata di contenuto criminoso o di idoneità a determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Siccome le notizie sono legittime, non possono certo costituire un pericolo o avere un contenuto criminoso.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza ha ignorato la memoria difensiva con cui si è prospettata la questione di legittimità costituzionale della normativa penitenziaria che, da un lato, riconosce al detenuto il diritto di impugnare l'atto di trattenimento della corrispondenza ma, dall'altro, preclude il diritto di prendere cognizione del contenuto della missiva al detenuto destinata, con evidente compromissione del diritto di difesa.

I principi costituzionali rilevanti sono, oltre quello sulla inviolabilità del dirìtto di difesa, anche quelli degli artt. 33, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, per l'ipotesi in cui la missiva trattenuta contenga un'opera letterale o una foto o, ancora, valori bollati o denaro; e nell'art. 15, secondo comma, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza, con la duplice riserva di legge e di giurisdizione per l'imposizione di eventuali limiti, e ciò in riferimento al soggetto libero, che sia mittente o destinatario della missiva per o del detenuto.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale ha dato adeguata motivazione circa le ragioni del trattenimento della missiva.

Ha evidenziato che, ad una lettura attenta, è emerso che la missiva contiene non solo legittime informazioni su processi e procedimenti penali pendenti e la richiesta di consigli giuridici, ma anche "l'indicazione di luoghi e persone soggetti a controllo e captazione".

Non v'è dunque alcuna contraddizione nella motivazione del provvedimento impugnato, che coerentemente deduce la sussistenza del pericolo che "possano essere veicolate informazioni su fatti materiali sottostanti rilevanti tra appartenenti alla medesima organizzazione".

3. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Più volte è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che "nel procedimento di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati non sussiste un diritto dell'interessato o del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione epistolare trattenuta" - Sez. 1, n. 7505 del 25/01/2011, Rv. 249803; Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, Rv. 248677 -.

Si, è di recente specificato che, ai fini di un corretto esercizio del diritto di difesa, è "sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione" - Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Rv. 281278 -.

Nei termini appena indicati dal richiamato principio di diritto si è mosso il Tribunale di sorveglianza con il provvedimento ora impugnato.

3.1. Quanto poi alla questione di costituzionalità, si è già avuto modo di affermare che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter ord. pen., sollevata per contrasto con gli articoli 3, 15, 24, 112 e 117 della Costituzione ..., nella parte in cui dispone che il detenuto non può conoscere le ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, né prenderne visione, atteso che l'accesso ad essa vanificherebbe la decisione del giudice..." - Sez. 1, n. 47748 del 05/12/2011, Rv. 252188 -. appena il caso di ribadire che la piena ostensione della missiva vanificherebbe le esigenze di sicurezza al cui soddisfacimento l'istituto del trattenimento di corrispondenza è funzionale e che spetta all'Autorità giudiziaria il dovere di calibrare, con la motivazione del diniego, il pur necessario riferimento ai contenuti della missiva, in modo da non vanificare il provvedimento adottato.

Sono poi meramente ipotetiche le deduzioni di incostituzionalità riferite a parametri degli articoli 33, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, Cost, perché non viene nel caso concreto dedotto che la missiva trattenuta contenga opere letterarie o fotografiche, e comunque artistiche, o denaro o valori bollati.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 12 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le coXoni del P ‘,Nk>A\0 wkst Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, orci. pen.), avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, in sede di visto di controllo, dispose il trattenimento di una missiva a lui indirizzata, in quanto contenente "dettagliati riferimenti a procedimenti penali pendenti relativi al clan Gallico e sulle migliori strategie processuali, presumibilmente anche nell'interesse della cosca". Ha infatti ritenuto che per mezzo delle notizie su vicende processuali, di per sé legittime, potessero essere trasmesse informazioni su fatti materiali sottostanti, rilevanti tra appartenenti alla organizzazione criminale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La decisione è frutto di un pregiudizio. Il mittente della lettera, nipote di [OSCURATO:PERSONA], è a lui legato non da vincoli criminali ma solo parentali. La motivazione è pertanto contraddittoria, nella parte in cui si afferma, da un lato, che le notizie contenute nella lettera sono di per- sé legittime e, dall'altro, che potrebbero veicolare informazioni su fatti rilevanti per l'organizzazione. Secondo la norma del Regolamento penitenziario, la corrispondenza, per essere trattenuta, deve essere sospettata di contenuto criminoso o di idoneità a determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Siccome le notizie sono legittime, non possono certo costituire un pericolo o avere un contenuto criminoso. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha ignorato la memoria difensiva con cui si è prospettata la questione di legittimità costituzionale della normativa penitenziaria che, da un lato, riconosce al detenuto il diritto di impugnare l'atto di trattenimento della corrispondenza ma, dall'altro, preclude il diritto di prendere cognizione del contenuto della missiva al detenuto destinata, con evidente compromissione del diritto di difesa. I principi costituzionali rilevanti sono, oltre quello sulla inviolabilità del dirìtto di difesa, anche quelli degli artt. 33, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, per l'ipotesi in cui la missiva trattenuta contenga un'opera letterale o una foto o, ancora, valori bollati o denaro; e nell'art. 15, secondo comma, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza, con la duplice riserva di legge e di giurisdizione per l'imposizione di eventuali limiti, e ciò in riferimento al soggetto libero, che sia mittente o destinatario della missiva per o del detenuto.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha dato adeguata motivazione circa le ragioni del trattenimento della missiva. Ha evidenziato che, ad una lettura attenta, è emerso che la missiva contiene non solo legittime informazioni su processi e procedimenti penali pendenti e la richiesta di consigli giuridici, ma anche "l'indicazione di luoghi e persone soggetti a controllo e captazione". Non v'è dunque alcuna contraddizione nella motivazione del provvedimento impugnato, che coerentemente deduce la sussistenza del pericolo che "possano essere veicolate informazioni su fatti materiali sottostanti rilevanti tra appartenenti alla medesima organizzazione". 3. Il secondo motivo è parimenti infondato. Più volte è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che "nel procedimento di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati non sussiste un diritto dell'interessato o del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione epistolare trattenuta" - Sez. 1, n. 7505 del 25/01/2011, Rv. 249803; Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, Rv. 248677 -. Si, è di recente specificato che, ai fini di un corretto esercizio del diritto di difesa, è "sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione" - Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Rv. 281278 -. Nei termini appena indicati dal richiamato principio di diritto si è mosso il Tribunale di sorveglianza con il provvedimento ora impugnato. 3.1. Quanto poi alla questione di costituzionalità, si è già avuto modo di affermare che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter ord. pen., sollevata per contrasto con gli articoli 3, 15, 24, 112 e 117 della Costituzione ..., nella parte in cui dispone che il detenuto non può conoscere le ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, né prenderne visione, atteso che l'accesso ad essa vanificherebbe la decisione del giudice..." - Sez. 1, n. 47748 del 05/12/2011, Rv. 252188 -. appena il caso di ribadire che la piena ostensione della missiva vanificherebbe le esigenze di sicurezza al cui soddisfacimento l'istituto del trattenimento di corrispondenza è funzionale e che spetta all'Autorità giudiziaria il dovere di calibrare, con la motivazione del diniego, il pur necessario riferimento ai contenuti della missiva, in modo da non vanificare il provvedimento adottato. Sono poi meramente ipotetiche le deduzioni di incostituzionalità riferite a parametri degli articoli 33, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, Cost, perché non viene nel caso concreto dedotto che la missiva trattenuta contenga opere letterarie o fotografiche, e comunque artistiche, o denaro o valori bollati. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 ottobre 2021