CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 46225/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pene irrogategli per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili il 10 marzo 2004, il 20 dicembre 2012 e il 3 luglio 2018. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione. Deduce che, escludendosi il medesimo disegno criminoso, non si è considerato il riconoscimento della continuazione intervenuto per i reati giudicati con due delle sentenze. Non si è tenuto conto degli indicatori in concreto oggetto di allegazione difensiva. Si è erroneamente fatto riferimento anche all'anno 2004 quale epoca della consumazione dei fatti. Si è inteso valorizzare il dato costituito da altre condanne, però, del tutto inconferente4 fini della decisione da assumere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, al pari di quanto avviene nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). 3. La motivazione del provvedimento impugnato mostra di non ritenere rilevanti le possibili considerazioni in ordine ai dati spaziali e temporali. Non spiega le ragioni per cui le modalità delle condotte cui fa solo cenno dovrebbero escludere la possibilità di riconoscere il medesimo disegno criminoso. Non considera, anche solo per discostarsene motivatamente, le ragioni della decisione che, secondo quanto dedotto dalla difesa, aveva riconosciuto la continuazione fra i reati (commessi nel periodo considerato) precedentemente giudicati con due delle tre sentenze indicate nell'istanza (quelle irrevocabili rispettivamente in data 10 marzo 2004 e in data 20 dicembre 2012). Espone, infine, considerazione in ordine a un'abitualità nella commissione dei reati contro il patrimonio che, in assenza di ogni riferimento concreto ai fatti in verifica e al loro specifico percorso ideativo, può rappresentare solo un'elevata capacità a delinquere. Condizione, questa, che certamente non è incompatibile con la commissione di determinati reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 4. Pertanto, la motivazione non sfugge alle censure mosse, da ciò derivando l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, che provvederà in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2017). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 2 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]