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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17430/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17674/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 11 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 107/18/13 depositata in data 18 aprile 2013 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udita per parte controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi dei periodi di imposta 1991 e 1992 – cartella analiticamente trascritta dal controricorrente - per omesso versamento di ritenute alla fonte operate nei confronti di dipendenti operanti in punti vendita ubicati nei Comuni colpiti dal Sisma del 1990 e non versate dall’incorporata, non oggetto di regolarizzazione a termini dell’art. 138 l. 23 dicembre 2000, n. 138 e dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022

2. La società contribuente ha dedotto, per quanto qui rileva, l’estinzione del debito per intervenuto pagamento e ha domandato in sede giurisdizionale la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002.

3. La CTP di Catania ha accolto il ricorso.

4. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 18 aprile 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Il giudice di appello, per quanto qui rileva, ha ritenuto ammissibile l’istanza di rimborso, in quanto diretta avverso la cartella quale atto di imposizione suscettibile di imposizione diretta.

Ha, poi, ritenuto spettante il rimborso, non essendo la società contribuente decaduta dal diritto al rimborso delle imposte versate in misura eccedentaria rispetto alla misura indicata dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002.

5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, nonché del d.m. 14 novembre 2002 e delle ordinanze 2 ottobre 2003 n. 3315 e 10 giugno 2009 n. 3315.

Il patrono erariale premette che la domanda di rimborso non è scaturita da un diniego di rimborso dell’Ufficio, in assenza di qualunque istanza in tal senso da parte della società contribuente in sede amministrativa, bensì dalla impugnazione di una cartella di pagamento, in esito al cui ricorso, notificato in data 23 febbraio 2007, è stata formulata domanda di rimborso direttamente in sede giurisdizionale.

Deduce, sotto un ulteriore profilo, il ricorrente che l’istanza di rimborso va presentata entro il termine di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, l. n. 546/1992, non applicandosi per lo F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 stesso l’ordinario termine prescrizionale di cui all’art. 2033 cod. civ.

Osserva, sotto un ulteriore profilo, che non risulterebbe se non un parziale versamento delle ritenute di cui alla cartella impugnata, inferiore alla somma del 30% dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a versarsi entro il 31 dicembre 2007, come disposto dall’art. 3-quater l. 26 febbraio 2007, n. 17.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e, in via gradata, nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso la descrizione della sussistenza dei presupposti per il rimborso in oggetto e delle ragioni prospettate dalle parti.

2. Il primo motivo è fondato in relazione al primo dei profili dedotti.

Dispone in proposito l’art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, norma di interpretazione autentica (Cass., Sez.

V, 26 febbraio 2020, n. 5167), che «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento (…) hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato (…) a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1002, n. 546, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248».

Ciò in conformità al principio secondo cui la disciplina di cui all'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in tema di rimborso di imposte non dovute si applica esclusivamente se tali versamenti non risultassero dovuti fin dall'origine, laddove l’art. 21, comma 2, d. lgs. n. 546/1992 si applica ai diritti alla restituzione sorti in epoca posteriore a quella del pagamento dell'imposta, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass., Sez.

VI, 11 dicembre 2019, n. 32309).

3. Presupposto per la restituzione – come espressamente indicato dalla suddetta disposizione – è che il contribuente non svolga attività di impresa, attesa l’operatività della decisione n.

C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione UE (Cass., Sez.

V, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez.

VI, 20 maggio 2020, n. 9312) e che vi sia stata una «istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1002, n. 546».

Al riguardo, è sufficiente osservare quanto al secondo presupposto (istanza di rimborso), concordemente alle originarie conclusioni del Pubblico Ministero, che la stessa sentenza impugnata ha dato atto che l’istanza di rimborso è stata formulata solamente con la proposizione del ricorso giurisdizionale di impugnazione della cartella di pagamento, il che comporta che la società contribuente non ha precedentemente presentato presso la competente Agenzia delle Entrate alcuna domanda di rimborso.

4. Rispetto a tale questione non rileva né l’eccezione di giudicato interno articolata dal controricorrente, né il difetto di specificità del ricorso.

Tali profili attengono all’avvenuto spontaneo pagamento delle imposte dovute, accertato dal giudice di primo grado, spontaneo pagamento che costituisce nell’an e nel quantum il presupposto in base al quale la società contribuente ha, poi, chiesto il rimborso delle F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Né sono ravvisabili profili di illogicità nella prospettazione del patrono erariale, non rilevando – nell’economia complessiva del primo profilo del primo motivo - le questioni relative all’insufficienza dei pagamenti risultanti all’Ufficio.

5. Non condivisibili sono, poi, le prospettazioni allegate dal controricorrente, circa una pretesa ascrivibilità al procedimento di impugnazione dell’atto impositivo (nella specie, la cartella di pagamento impugnata) delle eventuali pretese restitutorie relative a quanto pagato dal contribuente.

In primo luogo – e ciò sarebbe di per sé esauriente – la pretesa restitutoria non nasce, nel caso di specie da un annullamento della cartella di pagamento ma dalla pretesa illegittimità del pagamento spontaneo (già accertato dal giudice di primo grado e posto a presupposto della domanda di rimborso) in forza di un autonomo diritto di rimborso invocato dalla contribuente.

Di tal ché tale effetto restitutorio, scaturente dal preteso diritto al rimborso delle imposte pagate in misura eccedentaria quanto dovuto dall’art. 9, comma 17, l. cit., si rivelerebbe del tutto estraneo agli effetti della domanda di impugnazione della cartella ma deriverebbe da un autonomo presupposto, ossia dalla sussistenza di un diritto alla restituzione di imposte illegittimamente pagate.

6. In secondo luogo, seguendosi questa prospettazione, dovrebbe dedursi che il riconoscimento della autonoma proposizione della domanda di rimborso (suggestivamente descritta dal controricorrente durante la discussione quale domanda riconvenzionale), ove non preventivamente preceduta dall’impugnazione del rigetto o del silenzio-rifiuto in ordine alla domanda di rimborso all’Amministrazione finanziaria, aprirebbe la strada a una inammissibile estensione della giurisdizione alle pronunce di mero accertamento (e condanna), senza la preventiva impugnazione dell’atto dell’Amministrazione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il che è in insanabile contrasto con il principio della tassatività degli strumenti di impugnazione propri della giurisdizione tributaria, benché attinenti ai soli effetti degli atti stessi (Cass., Sez.

VI, 6 ottobre 2017, n. 23469; Cass., Sez.

V, 27 settembre 2017, n. 22497; Cass., Sez.

V, 25 febbraio 2009, n. 4513), ma pur sempre riferibili ad atti dell’Amministrazione tributaria, ancorché atipici o con nomen iuris diverso da quello indicato (Cass., 17 febbraio 2021, n. 4249; Cass., Sez.

V, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez.

V, 23 marzo 2016, n. 5723; Cass., Sez.

VI, 1° luglio 2015, n. 13548; Cass., Sez.

U., 19 giugno 2015, n. 12759; Cass., Sez.

V, 6 novembre 2013, n. 24916; Cass., Sez.

V, 5 ottobre 2012, n. 12759; Cass., Sez.

V, 22 luglio 2011, n. 16100).

7. Nessun silenzio rifiuto può configurarsi nel caso di specie, in quanto nessuna istanza di rimborso è mai stata presentata dalla società contribuente all’Amministrazione finanziaria.

In conformità alle deduzioni del ricorrente, la domanda di rimborso avanzata per la prima volta in sede giurisdizionale deve, pertanto, ritenersi inammissibile.

E’, quindi, assorbito l’esame della questione dell’incidenza, nel caso di specie, della decisione n.

C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione UE, nonché l’esame del secondo motivo del ricorso.

Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto a termini dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, dichiarandosi inammissibile la domanda di rimborso proposta dalla società contribuente.

Le spese del doppio grado di giudizio di merito sono integralmente compensate tra le parti, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma, in data 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17674/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 11 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 107/18/13 depositata in data 18 aprile 2013 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udita per parte controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi dei periodi di imposta 1991 e 1992 – cartella analiticamente trascritta dal controricorrente - per omesso versamento di ritenute alla fonte operate nei confronti di dipendenti operanti in punti vendita ubicati nei Comuni colpiti dal Sisma del 1990 e non versate dall’incorporata, non oggetto di regolarizzazione a termini dell’art. 138 l. 23 dicembre 2000, n. 138 e dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 2. La società contribuente ha dedotto, per quanto qui rileva, l’estinzione del debito per intervenuto pagamento e ha domandato in sede giurisdizionale la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. 3. La CTP di Catania ha accolto il ricorso. 4. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 18 aprile 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello, per quanto qui rileva, ha ritenuto ammissibile l’istanza di rimborso, in quanto diretta avverso la cartella quale atto di imposizione suscettibile di imposizione diretta. Ha, poi, ritenuto spettante il rimborso, non essendo la società contribuente decaduta dal diritto al rimborso delle imposte versate in misura eccedentaria rispetto alla misura indicata dall’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, nonché del d.m. 14 novembre 2002 e delle ordinanze 2 ottobre 2003 n. 3315 e 10 giugno 2009 n. 3315. Il patrono erariale premette che la domanda di rimborso non è scaturita da un diniego di rimborso dell’Ufficio, in assenza di qualunque istanza in tal senso da parte della società contribuente in sede amministrativa, bensì dalla impugnazione di una cartella di pagamento, in esito al cui ricorso, notificato in data 23 febbraio 2007, è stata formulata domanda di rimborso direttamente in sede giurisdizionale. Deduce, sotto un ulteriore profilo, il ricorrente che l’istanza di rimborso va presentata entro il termine di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, l. n. 546/1992, non applicandosi per lo F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 stesso l’ordinario termine prescrizionale di cui all’art. 2033 cod. civ. Osserva, sotto un ulteriore profilo, che non risulterebbe se non un parziale versamento delle ritenute di cui alla cartella impugnata, inferiore alla somma del 30% dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a versarsi entro il 31 dicembre 2007, come disposto dall’art. 3-quater l. 26 febbraio 2007, n. 17. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e, in via gradata, nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso la descrizione della sussistenza dei presupposti per il rimborso in oggetto e delle ragioni prospettate dalle parti. 2. Il primo motivo è fondato in relazione al primo dei profili dedotti. Dispone in proposito l’art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, norma di interpretazione autentica (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2020, n. 5167), che «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento (…) hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato (…) a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1002, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248». Ciò in conformità al principio secondo cui la disciplina di cui all'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in tema di rimborso di imposte non dovute si applica esclusivamente se tali versamenti non risultassero dovuti fin dall'origine, laddove l’art. 21, comma 2, d. lgs. n. 546/1992 si applica ai diritti alla restituzione sorti in epoca posteriore a quella del pagamento dell'imposta, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32309). 3. Presupposto per la restituzione – come espressamente indicato dalla suddetta disposizione – è che il contribuente non svolga attività di impresa, attesa l’operatività della decisione n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione UE (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 9312) e che vi sia stata una «istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1002, n. 546». Al riguardo, è sufficiente osservare quanto al secondo presupposto (istanza di rimborso), concordemente alle originarie conclusioni del Pubblico Ministero, che la stessa sentenza impugnata ha dato atto che l’istanza di rimborso è stata formulata solamente con la proposizione del ricorso giurisdizionale di impugnazione della cartella di pagamento, il che comporta che la società contribuente non ha precedentemente presentato presso la competente Agenzia delle Entrate alcuna domanda di rimborso. 4. Rispetto a tale questione non rileva né l’eccezione di giudicato interno articolata dal controricorrente, né il difetto di specificità del ricorso. Tali profili attengono all’avvenuto spontaneo pagamento delle imposte dovute, accertato dal giudice di primo grado, spontaneo pagamento che costituisce nell’an e nel quantum il presupposto in base al quale la società contribuente ha, poi, chiesto il rimborso delle F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 stesse nella misura eccedentaria rispetto a quanto previsto dalla menzionata disposizione normativa. Né sono ravvisabili profili di illogicità nella prospettazione del patrono erariale, non rilevando – nell’economia complessiva del primo profilo del primo motivo - le questioni relative all’insufficienza dei pagamenti risultanti all’Ufficio. 5. Non condivisibili sono, poi, le prospettazioni allegate dal controricorrente, circa una pretesa ascrivibilità al procedimento di impugnazione dell’atto impositivo (nella specie, la cartella di pagamento impugnata) delle eventuali pretese restitutorie relative a quanto pagato dal contribuente. In primo luogo – e ciò sarebbe di per sé esauriente – la pretesa restitutoria non nasce, nel caso di specie da un annullamento della cartella di pagamento ma dalla pretesa illegittimità del pagamento spontaneo (già accertato dal giudice di primo grado e posto a presupposto della domanda di rimborso) in forza di un autonomo diritto di rimborso invocato dalla contribuente. Di tal ché tale effetto restitutorio, scaturente dal preteso diritto al rimborso delle imposte pagate in misura eccedentaria quanto dovuto dall’art. 9, comma 17, l. cit., si rivelerebbe del tutto estraneo agli effetti della domanda di impugnazione della cartella ma deriverebbe da un autonomo presupposto, ossia dalla sussistenza di un diritto alla restituzione di imposte illegittimamente pagate. 6. In secondo luogo, seguendosi questa prospettazione, dovrebbe dedursi che il riconoscimento della autonoma proposizione della domanda di rimborso (suggestivamente descritta dal controricorrente durante la discussione quale domanda riconvenzionale), ove non preventivamente preceduta dall’impugnazione del rigetto o del silenzio-rifiuto in ordine alla domanda di rimborso all’Amministrazione finanziaria, aprirebbe la strada a una inammissibile estensione della giurisdizione alle pronunce di mero accertamento (e condanna), senza la preventiva impugnazione dell’atto dell’Amministrazione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 stessa o dell’illegittimo silenzio-rifiuto. Il che è in insanabile contrasto con il principio della tassatività degli strumenti di impugnazione propri della giurisdizione tributaria, benché attinenti ai soli effetti degli atti stessi (Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 23469; Cass., Sez. V, 27 settembre 2017, n. 22497; Cass., Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 4513), ma pur sempre riferibili ad atti dell’Amministrazione tributaria, ancorché atipici o con nomen iuris diverso da quello indicato (Cass., 17 febbraio 2021, n. 4249; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. V, 23 marzo 2016, n. 5723; Cass., Sez. VI, 1° luglio 2015, n. 13548; Cass., Sez. U., 19 giugno 2015, n. 12759; Cass., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 24916; Cass., Sez. V, 5 ottobre 2012, n. 12759; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16100). 7. Nessun silenzio rifiuto può configurarsi nel caso di specie, in quanto nessuna istanza di rimborso è mai stata presentata dalla società contribuente all’Amministrazione finanziaria. In conformità alle deduzioni del ricorrente, la domanda di rimborso avanzata per la prima volta in sede giurisdizionale deve, pertanto, ritenersi inammissibile. E’, quindi, assorbito l’esame della questione dell’incidenza, nel caso di specie, della decisione n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione UE, nonché l’esame del secondo motivo del ricorso. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto a termini dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, dichiarandosi inammissibile la domanda di rimborso proposta dalla società contribuente. Le spese del doppio grado di giudizio di merito sono integralmente compensate tra le parti, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d 6 b b a 4 4 9 6 a F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 17674/2013 Numero sezionale 806/2022 Numero di raccolta generale 17430/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile la domanda di rimborso; dichiara compensate le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 22.500,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, in data 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D ' A Q U I N O F I L I P P O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 b 8 3 d e e 7 1 e a c 5 e 2 a 6 f 2 4 6 1 d
Sentenza Cassazione n. 17430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris