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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37744/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 ottobre 2022 dalla Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, con violenza - avendo sostituito arbitrariamente la serratura del locale della palazzina dove è ubicata la cisterna dell'acqua - avrebbe impedito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di poter usufruire liberamente della risorsa idrica.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125, 192 e 530 cod. proc. pen.

Sostiene che vi sarebbe una totale incompatibilità tra la motivazione della sentenza impugnata e gli atti del procedimento, dai quali sarebbe emerso che: nella proprietà dell'imputata era semplicemente costituita una servitù per prelevare acqua, a mezzo di apposita conduttura; [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto di accedere all'abitazione dell'imputata ove si trovava anche la cisterna, ma solo di prelevare acqua a mezzo di apposita conduttura; la chiave del locale era stata data a [OSCURATO:PERSONA] per accudire la madre, che era deceduta ormai da anni, e non per accedere all'abitazione dell'imputata, ove si trovava anche la cisterna.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 610 cod. pen.

Sostiene che non sarebbero stati accertati gli elementi costitutivi del reato di violenza privata, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto di entrare nell'abitazione dell'imputata, dove si trovava anche la cisterna.

2.3. Con un terzo motivo, proposto in subordine, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 610 cod. pen.

Sostiene che il fatto andrebbe riqualificato nella diversa fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie regioni.

2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 131- bis cod. pen.

Lamenta il mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, che poteva essere riconosciuto d'ufficio dalla Corte di appello, atteso che la causa di non punibilità in questione può essere rilevata in ogni stato e grado del processo.2.5.

Con un quinto motivo, chiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, atteso che l'art. 131-bis cod. pen. sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.

2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.

Contesta la decisione della Corte di appello di non aver ritenuto prevalenti le circostanze generiche sulla contestata recidiva, dovendo «ritenersi prevalente l'esigenza di porre rimedio all'illegalità della pena».

2.7. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Rappresenta che la Corte territoriale aveva ritenuto tardivo il motivo di appello relativo alla pena.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegalità della pena, che era, sotto tutti i profili, sproporzionata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo e il secondo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati - sono inammissibili.

Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Pata la no).

Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria.

1.2. Il terzo motivo è inammissibile.

Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata.

1.3. Il quarto motivo è inammissibile. 44 4, La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., infatti, può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707).

Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160).

Nello specifico, invece, il ricorrente non ha indicato in maniera specifica gli elementi concreti dai quali poter desumere la sussistenza di tutti i presupposti legali, limitandosi, in ordine a tale punto, a formulare generiche asserzioni.

1.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

La richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, che, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude oggi la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 40293 del 14/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268077; Sez. 6, n. 9666 del 17/2/2022, Bonavita, Rv. 282998).

Sotto altro profilo, va ribadito che il ricorrente non ha indicato in maniera specifica gli elementi concreti dai quali poter desumere la sussistenza di tutti i presupposti legali dell'istituto in questione, limitandosi, in ordine a tale punto, a formulare generiche asserzioni.

1.5. Il sesto motivo è inammissibile.

Esso si presenta confuso e intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Va, in ogni caso, rilevato che: la pena applicata non è illegale, rientrando pienamente nei limiti edittali; «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

1.6. Il settimo motivo è manifestamente infondato.La pena applicata (mesi due di reclusione), infatti, rientra pienamente nei limiti edittali previsti dalla legge per il reato di violenza privata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 ottobre 2022 dalla Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, con violenza - avendo sostituito arbitrariamente la serratura del locale della palazzina dove è ubicata la cisterna dell'acqua - avrebbe impedito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di poter usufruire liberamente della risorsa idrica. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125, 192 e 530 cod. proc. pen. Sostiene che vi sarebbe una totale incompatibilità tra la motivazione della sentenza impugnata e gli atti del procedimento, dai quali sarebbe emerso che: nella proprietà dell'imputata era semplicemente costituita una servitù per prelevare acqua, a mezzo di apposita conduttura; [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto di accedere all'abitazione dell'imputata ove si trovava anche la cisterna, ma solo di prelevare acqua a mezzo di apposita conduttura; la chiave del locale era stata data a [OSCURATO:PERSONA] per accudire la madre, che era deceduta ormai da anni, e non per accedere all'abitazione dell'imputata, ove si trovava anche la cisterna. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. Sostiene che non sarebbero stati accertati gli elementi costitutivi del reato di violenza privata, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto di entrare nell'abitazione dell'imputata, dove si trovava anche la cisterna. 2.3. Con un terzo motivo, proposto in subordine, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. Sostiene che il fatto andrebbe riqualificato nella diversa fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie regioni. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 131- bis cod. pen. Lamenta il mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, che poteva essere riconosciuto d'ufficio dalla Corte di appello, atteso che la causa di non punibilità in questione può essere rilevata in ogni stato e grado del processo.2.5. Con un quinto motivo, chiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, atteso che l'art. 131-bis cod. pen. sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione. 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Contesta la decisione della Corte di appello di non aver ritenuto prevalenti le circostanze generiche sulla contestata recidiva, dovendo «ritenersi prevalente l'esigenza di porre rimedio all'illegalità della pena». 2.7. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che la Corte territoriale aveva ritenuto tardivo il motivo di appello relativo alla pena. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegalità della pena, che era, sotto tutti i profili, sproporzionata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo e il secondo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati - sono inammissibili. Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Pata la no). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria. 1.2. Il terzo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata. 1.3. Il quarto motivo è inammissibile. 44 4, La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., infatti, può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707). Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160). Nello specifico, invece, il ricorrente non ha indicato in maniera specifica gli elementi concreti dai quali poter desumere la sussistenza di tutti i presupposti legali, limitandosi, in ordine a tale punto, a formulare generiche asserzioni. 1.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, che, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude oggi la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 40293 del 14/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268077; Sez. 6, n. 9666 del 17/2/2022, Bonavita, Rv. 282998). Sotto altro profilo, va ribadito che il ricorrente non ha indicato in maniera specifica gli elementi concreti dai quali poter desumere la sussistenza di tutti i presupposti legali dell'istituto in questione, limitandosi, in ordine a tale punto, a formulare generiche asserzioni. 1.5. Il sesto motivo è inammissibile. Esso si presenta confuso e intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Va, in ogni caso, rilevato che: la pena applicata non è illegale, rientrando pienamente nei limiti edittali; «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). 1.6. Il settimo motivo è manifestamente infondato.La pena applicata (mesi due di reclusione), infatti, rientra pienamente nei limiti edittali previsti dalla legge per il reato di violenza privata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
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