CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 28850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24833-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1351/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24833 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- R.G.24833/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto all'[OSCURATO:PERSONA] il pagamento del complessivo importo di Euro 352.251,03, che assumeva dovuti a titolo di ratei della pensione di anzianità percepita nel periodo giugno 1999 - aprile 2012, in seguito soppressa dall'[OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa dell'accertamento di irregolarità amministrative e contabili; la Corte territoriale ha dichiarato infondata la pretesa del Somma, sì come basata sulla sussistenza del giudicato interno di cui alla sentenza n. 4283/2008 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ad avviso dell'opponente, avrebbe accertato il suo diritto a godere del trattamento pensionistico in oggetto; la Corte, a tal proposito, ha affermato che quella sentenza non riguardava il diritto del Somma a percepire i ratei non ancora goduti ma atteneva esclusivamente ad un profilo di fondatezza del diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] a vedersi restituite le somme ingiunte; nemmeno in via incidentale, secondo il giudice del merito, quella decisione aveva scrutinato la sussistenza dei requisiti in capo al Somma integranti il diritto alla pensione di anzianità; ulteriormente, nel richiamare l'accertamento svolto in prime cure, la Corte territoriale ha valutato che il Somma, a ciò tenuto, non aveva fornito la prova dell'accreditamento da parte dell'istituto previdenziale del numero di settimane richiesto dalla legge al fine di beneficiare della prestazione pensionistica; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce" Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c."; anche in questa sede il ricorrente insiste nel ritenere che i giudici dell'appello abbiano errato nel non valutare la formazione del giudicato interno di cui alla sentenza n. 4283/2008 emessa dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accertato il suo diritto alla concessione del trattamento pensionistico; il motivo va dichiarato inammissibile; secondo il pacifico orientamento di questa Corte "Quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza. "(Cass. n. 10815 del 2019 e Cass.n. 17182 del 2020); nel caso in esame, il ricorrente omette di censurare la ratio decidendi autonoma con cui il giudice dell'appello, dando conto dell'acquisizione d'ufficio da parte del primo giudice dell'estratto contributivo relativo al periodo di cui è causa, ha affermato l'esito negativo dell'accertamento in merito alla sussistenza di tutti i requisiti di legge (nella specie anzianità contributiva), in capo al Somma, per l'attribuzione della pensione di anzianità; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così