Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27326/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 12 976 / 20 22 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale allegata al contro ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12976/2022a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

L AZIO - LATINA , n. 5067/2021, depositatain data 11/11/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 28 giugno 2023; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) propose appello per la riforma della sentenza della C.T.P. di Frosinoneche aveva respinto il suo ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della maggiore Irpef pagata in relazione agli anni 2013-2016 derivante dal calcolo delle ritenute effettuate dall’Asl, presso la quale il contribuente prestava servizio come medico radiologo, secondo l’aliquota ordinaria e non secondo il regime della tassazione separata.

Il giudice del gravame accolse l’appello e riformò integralmente la sentenza di prime cure, ritenendo non fisiologico il ritardo con il quale il datore di lavoro pubblico aveva erogato i compensi al medico, suo dipendente, per le prestazioni eseguite negli anni indicati in ricorso.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

Resiste il contribuente con controricorso.

Considerato che: Innanzitutto, si deve dare atto che correttamente l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la notificazione della sentenza d’appello, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti dell’amministrazione e non nei confronti dell’Avvocatura erariale, non costituita nel giudizio di secondo grado, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è tempestivo. r.g. n. 12976/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la sentenza d’appelloavrebbe erroneamente valutato la portata del ritardo con il quale, in relazione alle annualità in questione, l’ASL aveva corrisposto i compensi al contribuente per le prestazioni di medico radiologo da lui effettuate.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui la parte pubblica si duole dell’esito del giudizio di merito effettuato dal giudice d’appello circa la non fisiologicità del ritardo dell’erogazione dei compensi: l’esito del giudizio di merito, infatti, può essere censurato solo con il mezzo di cui all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., indicando i fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti che il giudice avrebbe omesso nel definire la controversia ad esso devoluta.

Non vi è spazio, dunque, per devolvere a questa Cortela rivalutazione del compendio istruttorio esaminato dal giudice d’appello ( ex multis , cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 , Rv. 666679 - 05).

E’ infondato nella parte in cui l’Agenzia delle Entrate contesta alla C.T.R. di avere violato o falsamente applicato l’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986.

Questa Corte ha statuito (cfr. Cass., sez.

T, n. 3581/2020, Rv. 65738101) che il ritardo fisiologico nella corresponsione degli emolumenti ai dipendenti, legato alle procedure di liquidazione degli stessi, non rileva ai fini della tassazione separata.

Orbene, la C.T.R., in relazione alla fattispecie di causa, ha correttamente interpretato, anche in base alla giurisprudenza di legittimità, l’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, ed ha accertato, con un giudizio insindacabile in questa sede, che l’Agenzia r.g. n. 12976/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate non è riuscita a dimostrare che il ritardo dell’ASL nella corresponsione dei compensi al contribuente, in relazione agli anni dal 2013 al 2016,fosse stato un ritardo fisiologico, dovuto alle procedure amministrative di liquidazione e corresponsione delle somme dovute.

Ne consegueil rigetto del ricorso.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, i n favore d i [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro millecinquecento euro per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge e ad euro duecento per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 12 976 / 20 22 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale allegata al contro ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12976/2022a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO - LATINA , n. 5067/2021, depositatain data 11/11/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 28 giugno 2023; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) propose appello per la riforma della sentenza della C.T.P. di Frosinoneche aveva respinto il suo ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della maggiore Irpef pagata in relazione agli anni 2013-2016 derivante dal calcolo delle ritenute effettuate dall’Asl, presso la quale il contribuente prestava servizio come medico radiologo, secondo l’aliquota ordinaria e non secondo il regime della tassazione separata. Il giudice del gravame accolse l’appello e riformò integralmente la sentenza di prime cure, ritenendo non fisiologico il ritardo con il quale il datore di lavoro pubblico aveva erogato i compensi al medico, suo dipendente, per le prestazioni eseguite negli anni indicati in ricorso. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso. Considerato che: Innanzitutto, si deve dare atto che correttamente l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la notificazione della sentenza d’appello, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti dell’amministrazione e non nei confronti dell’Avvocatura erariale, non costituita nel giudizio di secondo grado, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è tempestivo. r.g. n. 12976/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la sentenza d’appelloavrebbe erroneamente valutato la portata del ritardo con il quale, in relazione alle annualità in questione, l’ASL aveva corrisposto i compensi al contribuente per le prestazioni di medico radiologo da lui effettuate. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. E’ inammissibile nella parte in cui la parte pubblica si duole dell’esito del giudizio di merito effettuato dal giudice d’appello circa la non fisiologicità del ritardo dell’erogazione dei compensi: l’esito del giudizio di merito, infatti, può essere censurato solo con il mezzo di cui all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., indicando i fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti che il giudice avrebbe omesso nel definire la controversia ad esso devoluta. Non vi è spazio, dunque, per devolvere a questa Cortela rivalutazione del compendio istruttorio esaminato dal giudice d’appello ( ex multis , cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 , Rv. 666679 - 05). E’ infondato nella parte in cui l’Agenzia delle Entrate contesta alla C.T.R. di avere violato o falsamente applicato l’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986. Questa Corte ha statuito (cfr. Cass., sez. T, n. 3581/2020, Rv. 65738101) che il ritardo fisiologico nella corresponsione degli emolumenti ai dipendenti, legato alle procedure di liquidazione degli stessi, non rileva ai fini della tassazione separata. Orbene, la C.T.R., in relazione alla fattispecie di causa, ha correttamente interpretato, anche in base alla giurisprudenza di legittimità, l’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, ed ha accertato, con un giudizio insindacabile in questa sede, che l’Agenzia r.g. n. 12976/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate non è riuscita a dimostrare che il ritardo dell’ASL nella corresponsione dei compensi al contribuente, in relazione agli anni dal 2013 al 2016,fosse stato un ritardo fisiologico, dovuto alle procedure amministrative di liquidazione e corresponsione delle somme dovute. Ne consegueil rigetto del ricorso. 2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, i n favore d i [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro millecinquecento euro per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge e ad euro duecento per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma
Sentenza Cassazione n. 27326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris