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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 28267/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20804-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana 101, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ricciotti 11, presso lo studio legale Carta, Castrichella, Improta , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 20804sez.

S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1028/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 30/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/6/2022 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Riassumendo il giudizio instaurato dinnanzi al Giudice di Pace di Siracusa, in data 5/11/2020 [OSCURATO:PERSONA] domandò al locale Tribunale la condanna del vicino [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli attuali resistenti), al rimborso di £.225.000 quale residua sommadovuta a titolo di contribuzione alle spese di costruzione del muro comune da lui realizzato sul confine delle rispettive proprietà, oltre che all’estirpazione o al taglio degli alberi piantati lungo il muro suddetto in violazione delle distanze prescritte.

Il convenuto eccepì la prescrizione del credito relativo alla costruzione del muro e chiese in riconvenzionale l’arretramento a distanza regolamentare dal confine della sua proprietà di un pozzo a distanza illegale, oltre che la condanna dell’attore exart. 96 cod.proc.civ.

Espletati gli interrogatori formali, le prove per testi e la c.t.u. chieste dalle parti, con sentenza n. 105/2012 il Tribunale di Siracusa rigettò le domande del [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della riconvenzionale, lo condannò all’arretramento del pozzo, nonchè al risarcimento dei danni per lite temeraria e al rimborso delle spese.

In accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e in rigetto dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituitisi quali eredi diGiudice Angelo, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1028/2017, pubblicata il 30/5/2017, ha condannato gli appellati Ric. 2018n. 20804sez.

S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 3 - Giudice al pagamento pro quota della somma di Euro 118,00, oltre interessi legali dal 2/8/97 al saldo; ha rigettato la domanda di arretramento dei cespugli lungo il confine, nonché la contrapposta domanda di arretramento del pozzo e, in conseguenza, in considerazione della reciproca soccombenza, esclusa la temerarietà della lite, ha respinto la domanda ex art. 96 cod.proc.civ. avanzata dai Giudice che ha condannato pro quota al pagamento della metà delle spese di lite, compensando il residuo.

Gli eredi Giudice ricorrono per cassazione con sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria ex art. 380 bis I cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Conil primo motivo, rubricato «nullità del procedimento – errores in procedendo, in riferimento all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ.e conseguente violazione dell’art. 2946 cod.civ.», i ricorrenti osservano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente sovrapposto, nella valutazione del materiale probatorio, la «realizzazione» del muro con la sua «sopraelevazione», con ciò non interpretando correttamente i fatti riferiti dalle parti e dai testi.

Così operando, ha erroneamente escluso la prescrizione eccepita dal convenuto in relazione alla domanda di rimborso.

A dire dei ricorrenti, la realizzazione del muro sarebbe avvenuta tra il 1983 e il 1985, sicchè la messa in mora del 1997 non poteva avere effetto interruttivo, essendo la prescrizione già maturata. 1.2.Con il secondo motivo, rubricato «errores in procedendo, in riferimento all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ.e conseguente violazione e falsa applicazione de gli art t . 116 e 184 cod.proc.civ.», i ricorrenti hanno lamentato che la Corte d’appello avrebbe utilizzato una prova documentale prodotta Ric. 2018n. 20804sez.

S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 4 - oltre la scadenza del termine fissato dall’art. 184 cod.proc.civ. nella formulazione applicabile ratione temporis.

Avrebbe inoltre valutato quale idonea prova, senza adeguata motivazione, un documento contestato quanto a data certa e a valenza fiscale. 1.3.Con il terzo motivo, rubricato «errores in procedendo , in riferimento all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ.e conseguente violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. e 889 cod.civ. » i ricorrenti hanno affermato che la Corte avrebbe erroneamente calcolato in mt.2.32 la distanza del pozzo dal confine, laddove tale misura è stata calcolata dal consulente tra «la tangente alla generatrice del tubo che riveste il pozzo, parallela al murodi confine e l’asse del muro di confine stesso»; hanno sostenuto che dall’esame delle planimetrie si evince che la distanza tra il muro di confine e la parte esterna del pozzo è di cm 145, mentre è di cm 33 lo spessore del muro del pozzo; in conseguenza, la distanza tra il pozzo e il muro sarebbe di soli cm. 178.

1.4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod.proc.civ. in riferimento all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ.», si dolgono dell’esclusione della sussistenza dei presupposti della lite temeraria che, al contrario, ricorrono; il loro riconoscimento deriva perciò dall’accoglimento dei primi due motivi; in ogni caso, il credito riconosciuto aveva certa natura «bagatellare» per il suo ammontare e ciò implicava un abuso del diritto.

1.5. Con il quinto motivo, rubricato «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod.proc.civ.(in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.», i ricorrenti hanno chiesto che, in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione, della cassazione della sentenza impugnata e della ammissibilità e della fondatezza del loro appello incidentale, sia cassata anche Ric. 2018n. 20804sez.

S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 5 - la statuizione sulle spese in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod.proc.civ.

1.6. Infine, con il sesto motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 324 cod.proc.civ. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3cod.proc.civ.», i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe riformato la statuizione sulle spese di c.t.u., poste in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest’ultimo non avesse impugnato la statuizione pronunciata sul punto dal Tribunale. 2.1.Il primo motivo è infondato.

Premesso che la violazione di norme di diritto presuppone l’erronea ricognizione di una fattispecie astratta (ipotesi qui di certo non ricorrente), la Corte di meritoa pagg. 4 e 5 ha ritenuto – sulla scorta delle precisazioni fornite dal convenuto in comparsa di risposta – che le spese si riferissero all’innalzamento del muro eseguito nel 1988 e tale apprezzamento non è censurabilein questa sede.

Del tutto correttamente, ha poi escluso la prescrizione sulla base di un atto interruttivo del 1997 (la raccomandata diretta al convenuto Giudice).

Prospettando l’erronearicostruzione dei fatti , i ricorrent i mira no in sostanza ad una diversa loro valutazione, evidentemente preclusa al giudice di legittimità che, come è noto, non ha il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma soltantola facoltà di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito: soltanto a quest’ultimo, infatti, spetta «il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così Ric. 2018n. 20804sez.

S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 6 - liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020). 2.2.Inammissibile è il secondo motivo.

Innanzitutto è bene chiarire che (v.

Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), la doglianza di violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento»; se, come nella specie, si deduce invece che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Ciò premesso, osserva il Collegio che l’articolazione del mezzo è del tutto carenteperché i ricorrenti non hanno colto la ratio decidendi: la Corte d’appello invero (v. pag. 5) ha ritenuto l’utilizzabilità del documento in quanto acquisito non a seguito di tardiva produzione di parte, ma in adempimentodi un ordine di esibizione pronunciato dal giudice istruttore peraltro in accoglimento proprio di un’istanza del convenuto; ha poi reputato «irrilevante il profilo fiscale nonché la certezza della data», per essere la ricevuta acquisita prova sufficiente dell’esborso.

Ric. 2018n. 20804sez.

S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 7 - 2.3.Il terzo motivo, ancora una volta rubricato in riferimento alla violazione dell’art. 116 cod.proc.civ., è per un canto infondato e per altro inammissibile.

Richiamato quanto esposto sul vizio di violazione dell’art. 116 cpc, va poi osservato che il giudice di merito ha considerato rilevante, ai fini del calcolo della distanza, la perforazione del terreno rivestita dal tubo di metallo, non anche la struttura esterna del pozzo: come riferito nello stesso ricorso, il nominato consulente ha riportato, nell’allegato O, che tra «la tangente alla generatrice del tubo che riveste il pozzo, parallela al muro di confine e l’asse del muro di confine stesso»la distanza è pari a mt. 2,32.

La Corte territoriale, dunque, ha proprio considerato la distanza calcolata dal consulente in riferimento al criterio di valutazione da essa prescelto e, cioè, la distanza tra il tubo di rivestimento della perforazione e il muro di confine, non ritenendo rilevante la struttura di rivestimento in muratura.

Trattasi di apprezzamento in fatto giuridicamente corretto perché secondo la giurisprudenza ceratasi in tema di applicazione dell’art. 889 cc la misurazione della distanza si calcola con riferimento alpunto più vicino del perimetro interno delle opere previste dalla predetta disposizione(cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11378 del 2015; Sez. 2, Sentenza n. 2175 del 26/07/1973). 2.4.Il quarto motivo è infondato: non avendo la Corte di merito affermato la soccombenza dell’appellante, non si comprende come potesse pronunciare, nei suoi confronti,condanna ex art. 96 che si basa proprio su tale preventivo accertamento.

2.5. Il sesto motivo, esaminato prima del quinto per logica espositiva, è infondato perché non considera che l a parte Ric. 2018n. 20804sez.

S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 8 - appellante aveva formulato espressa richiesta di ristoro di spese; in ogni caso, comeben chiarito anche dalla CA a pag. 8, l’accoglimento del gravame comporta una nuova regolamentazione ufficiosa di tutte le spese secondo l’esito complessivo della lite(cfr. giurisprudenza costante, tra cui Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 Rv. 648466 ; Sez.

L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016 Rv. 639931).

Il quinto motivo, infine,è logicamente assorbito dal rigetto degli altri motivi di ricorso.

3. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato, con addebito di spese in applicazione del principio di soccombenza.

Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a carico della parte ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20804-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana 101, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ricciotti 11, presso lo studio legale Carta, Castrichella, Improta , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 20804sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1028/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 30/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/6/2022 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Riassumendo il giudizio instaurato dinnanzi al Giudice di Pace di Siracusa, in data 5/11/2020 [OSCURATO:PERSONA] domandò al locale Tribunale la condanna del vicino [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli attuali resistenti), al rimborso di £.225.000 quale residua sommadovuta a titolo di contribuzione alle spese di costruzione del muro comune da lui realizzato sul confine delle rispettive proprietà, oltre che all’estirpazione o al taglio degli alberi piantati lungo il muro suddetto in violazione delle distanze prescritte. Il convenuto eccepì la prescrizione del credito relativo alla costruzione del muro e chiese in riconvenzionale l’arretramento a distanza regolamentare dal confine della sua proprietà di un pozzo a distanza illegale, oltre che la condanna dell’attore exart. 96 cod.proc.civ. Espletati gli interrogatori formali, le prove per testi e la c.t.u. chieste dalle parti, con sentenza n. 105/2012 il Tribunale di Siracusa rigettò le domande del [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della riconvenzionale, lo condannò all’arretramento del pozzo, nonchè al risarcimento dei danni per lite temeraria e al rimborso delle spese. In accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e in rigetto dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituitisi quali eredi diGiudice Angelo, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1028/2017, pubblicata il 30/5/2017, ha condannato gli appellati Ric. 2018n. 20804sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 3 - Giudice al pagamento pro quota della somma di Euro 118,00, oltre interessi legali dal 2/8/97 al saldo; ha rigettato la domanda di arretramento dei cespugli lungo il confine, nonché la contrapposta domanda di arretramento del pozzo e, in conseguenza, in considerazione della reciproca soccombenza, esclusa la temerarietà della lite, ha respinto la domanda ex art. 96 cod.proc.civ. avanzata dai Giudice che ha condannato pro quota al pagamento della metà delle spese di lite, compensando il residuo. Gli eredi Giudice ricorrono per cassazione con sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria ex art. 380 bis I cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Conil primo motivo, rubricato «nullità del procedimento – errores in procedendo, in riferimento all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ.e conseguente violazione dell’art. 2946 cod.civ.», i ricorrenti osservano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente sovrapposto, nella valutazione del materiale probatorio, la «realizzazione» del muro con la sua «sopraelevazione», con ciò non interpretando correttamente i fatti riferiti dalle parti e dai testi. Così operando, ha erroneamente escluso la prescrizione eccepita dal convenuto in relazione alla domanda di rimborso. A dire dei ricorrenti, la realizzazione del muro sarebbe avvenuta tra il 1983 e il 1985, sicchè la messa in mora del 1997 non poteva avere effetto interruttivo, essendo la prescrizione già maturata. 1.2.Con il secondo motivo, rubricato «errores in procedendo, in riferimento all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ.e conseguente violazione e falsa applicazione de gli art t . 116 e 184 cod.proc.civ.», i ricorrenti hanno lamentato che la Corte d’appello avrebbe utilizzato una prova documentale prodotta Ric. 2018n. 20804sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 4 - oltre la scadenza del termine fissato dall’art. 184 cod.proc.civ. nella formulazione applicabile ratione temporis. Avrebbe inoltre valutato quale idonea prova, senza adeguata motivazione, un documento contestato quanto a data certa e a valenza fiscale. 1.3.Con il terzo motivo, rubricato «errores in procedendo , in riferimento all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ.e conseguente violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. e 889 cod.civ. » i ricorrenti hanno affermato che la Corte avrebbe erroneamente calcolato in mt.2.32 la distanza del pozzo dal confine, laddove tale misura è stata calcolata dal consulente tra «la tangente alla generatrice del tubo che riveste il pozzo, parallela al murodi confine e l’asse del muro di confine stesso»; hanno sostenuto che dall’esame delle planimetrie si evince che la distanza tra il muro di confine e la parte esterna del pozzo è di cm 145, mentre è di cm 33 lo spessore del muro del pozzo; in conseguenza, la distanza tra il pozzo e il muro sarebbe di soli cm. 178. 1.4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod.proc.civ. in riferimento all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ.», si dolgono dell’esclusione della sussistenza dei presupposti della lite temeraria che, al contrario, ricorrono; il loro riconoscimento deriva perciò dall’accoglimento dei primi due motivi; in ogni caso, il credito riconosciuto aveva certa natura «bagatellare» per il suo ammontare e ciò implicava un abuso del diritto. 1.5. Con il quinto motivo, rubricato «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod.proc.civ.(in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.», i ricorrenti hanno chiesto che, in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione, della cassazione della sentenza impugnata e della ammissibilità e della fondatezza del loro appello incidentale, sia cassata anche Ric. 2018n. 20804sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 5 - la statuizione sulle spese in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod.proc.civ. 1.6. Infine, con il sesto motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 324 cod.proc.civ. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3cod.proc.civ.», i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe riformato la statuizione sulle spese di c.t.u., poste in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest’ultimo non avesse impugnato la statuizione pronunciata sul punto dal Tribunale. 2.1.Il primo motivo è infondato. Premesso che la violazione di norme di diritto presuppone l’erronea ricognizione di una fattispecie astratta (ipotesi qui di certo non ricorrente), la Corte di meritoa pagg. 4 e 5 ha ritenuto – sulla scorta delle precisazioni fornite dal convenuto in comparsa di risposta – che le spese si riferissero all’innalzamento del muro eseguito nel 1988 e tale apprezzamento non è censurabilein questa sede. Del tutto correttamente, ha poi escluso la prescrizione sulla base di un atto interruttivo del 1997 (la raccomandata diretta al convenuto Giudice). Prospettando l’erronearicostruzione dei fatti , i ricorrent i mira no in sostanza ad una diversa loro valutazione, evidentemente preclusa al giudice di legittimità che, come è noto, non ha il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma soltantola facoltà di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito: soltanto a quest’ultimo, infatti, spetta «il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così Ric. 2018n. 20804sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 6 - liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020). 2.2.Inammissibile è il secondo motivo. Innanzitutto è bene chiarire che (v. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), la doglianza di violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento»; se, come nella specie, si deduce invece che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Ciò premesso, osserva il Collegio che l’articolazione del mezzo è del tutto carenteperché i ricorrenti non hanno colto la ratio decidendi: la Corte d’appello invero (v. pag. 5) ha ritenuto l’utilizzabilità del documento in quanto acquisito non a seguito di tardiva produzione di parte, ma in adempimentodi un ordine di esibizione pronunciato dal giudice istruttore peraltro in accoglimento proprio di un’istanza del convenuto; ha poi reputato «irrilevante il profilo fiscale nonché la certezza della data», per essere la ricevuta acquisita prova sufficiente dell’esborso. Ric. 2018n. 20804sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 7 - 2.3.Il terzo motivo, ancora una volta rubricato in riferimento alla violazione dell’art. 116 cod.proc.civ., è per un canto infondato e per altro inammissibile. Richiamato quanto esposto sul vizio di violazione dell’art. 116 cpc, va poi osservato che il giudice di merito ha considerato rilevante, ai fini del calcolo della distanza, la perforazione del terreno rivestita dal tubo di metallo, non anche la struttura esterna del pozzo: come riferito nello stesso ricorso, il nominato consulente ha riportato, nell’allegato O, che tra «la tangente alla generatrice del tubo che riveste il pozzo, parallela al muro di confine e l’asse del muro di confine stesso»la distanza è pari a mt. 2,32. La Corte territoriale, dunque, ha proprio considerato la distanza calcolata dal consulente in riferimento al criterio di valutazione da essa prescelto e, cioè, la distanza tra il tubo di rivestimento della perforazione e il muro di confine, non ritenendo rilevante la struttura di rivestimento in muratura. Trattasi di apprezzamento in fatto giuridicamente corretto perché secondo la giurisprudenza ceratasi in tema di applicazione dell’art. 889 cc la misurazione della distanza si calcola con riferimento alpunto più vicino del perimetro interno delle opere previste dalla predetta disposizione(cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11378 del 2015; Sez. 2, Sentenza n. 2175 del 26/07/1973). 2.4.Il quarto motivo è infondato: non avendo la Corte di merito affermato la soccombenza dell’appellante, non si comprende come potesse pronunciare, nei suoi confronti,condanna ex art. 96 che si basa proprio su tale preventivo accertamento. 2.5. Il sesto motivo, esaminato prima del quinto per logica espositiva, è infondato perché non considera che l a parte Ric. 2018n. 20804sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 8 - appellante aveva formulato espressa richiesta di ristoro di spese; in ogni caso, comeben chiarito anche dalla CA a pag. 8, l’accoglimento del gravame comporta una nuova regolamentazione ufficiosa di tutte le spese secondo l’esito complessivo della lite(cfr. giurisprudenza costante, tra cui Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 Rv. 648466 ; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016 Rv. 639931). Il quinto motivo, infine,è logicamente assorbito dal rigetto degli altri motivi di ricorso. 3. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato, con addebito di spese in applicazione del principio di soccombenza. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a carico della parte ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, ne