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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 40092/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato adAtripalda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato adAvellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; letta la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale d el Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e disposto la restituzione alla stessa dei beni oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la società “[OSCURATO:SOCIETA]” della quale la predetta è amministratore.

Per quel che rileva in questa sede, secondo il capo a) della prospettazione accusatoria provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero concorso nel delitto di cui all’art. 322, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d.

Codice dell’impresa e dell’insolvenza, d’ora in avanti anche c.c.i.i.),in quanto: [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di socio accomandatario della società “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, i n stato di liquidazione giudiziale giusta sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 20 del 7 maggio 2024,e [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore legale della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero distratto l’intero complesso aziendale (inteso quale insieme degli elementi costitutivi della sua capacità produttiva, come la sede operativa, l’avviamento, le attrezzature, i rapporti di lavoro, la clientela etc.) della società nei confronti della quale era stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, effettuando una operazione di “cessione di fatto”, in quanto priva di formalità, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], così privando la procedura di liquidazione giudiziale di cespitiattivi.

La decisione censurata si è fondata , nell’accogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nell’indicata qualità, sulle previsioni espresse dall’art. 318 del d.lgs. n. 14 del 2019, ponendo in rilievo che, in particolare, il secondo comma di tale norma sancisce, in conformità ai criteri direttivi della legge 19 ottobre 2017, n. 155, la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria nell’interesse del ceto creditorio rispetto al sequestro preventivo/impeditivo,al punto da stabilire che, se viene dichiarata la liquidazione giudiziale “sulle medesime cose”, su richiesta del curatore, queste devono essere restituite allo stesso dal giudice penale.

La pronuncia del Tribunale del Riesame ha inoltre rammentato che il comma 1 del predetto art. 318 stabilisce il divieto di sequestro preventivo non finalizzato a confisca sui beni della procedura di liquidazione giudiziale già avviata.

2. Avverso la richiamata ordinanzaha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., erronea applicazione di norma giuridica della quale si deve tenere conto nell’applicazione della norma penale in relazione all’art. 318 c.c.i.i. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per evidente contrasto tramotivazione e dispositivo.

In particolare, il ricorrente evidenzia che l’errore nel quale è incorso il Tribunale del Riesame si sostanzia nel non aver coordinato l’art. 318 con la disposizione di cui all’art . 142 dello stesso c.c.i .i. , che correla la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria sul sequestro preventivo/impeditivo alla circostanza che il sequestro ricada sui beni oggetto della procedura di liquidazione giudiziale.

Sottolinea, al riguardo, che, in realtà, l’oggetto del sequestro ècostituito dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in favore della quale, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, era stata effettuata, senza un atto formale, la cessione dell’azienda già gestita dalla società oggetto di liquidazione giudiziale.

Azienda che, peraltro, come attestato dal verbale di inventario del curatore,non faceva parte del compendio dei beni appresi alla procedura.

Soggiunge, infine, che l’errore decisivo nel quale è incorso il provvedimento impugnato,che configura anche un evidente il contrasto tra la parte motiva e quella dispositiva dello stesso, è palesato dalla puntualizzazione, seguita alla richiesta di chiarimento formulata da esso ricorrente al Tribunale del Riesame sul soggetto in favore del quale disporre la restituzione dei beni individuato, non già nel curatore della società sottoposta a liquidazione giudiziale,bensì nell’indagata [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondatoper le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre premettere che l’art. 318 c.c.i.i. stabilisce che: «1.

In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituiscareato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti medianteautorizzazione amministrativa .

2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 , comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, ilgiudice, a richiesta del curatore,revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all' autorità giudiziariache aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dellostato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, ilprovvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro.

Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dallacomunicazione di cui al primo periodo .

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione dilegge o per decisione degli organi della procedura».

In termini generali dalla disposizione si ritrae che la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria, a tutela dei creditori, sancita da questa norma, rispetto al sequestro preventivo penale, opera rispetto ai soli beni che sono oggetto di tale procedura, per come dunque individuati dall’art. 142 c.c.i.i.

Tali beni sono dunque quelli: a) nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale; b) che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Inoltre, come stabilito in modo innovativo, in una prospettiva di economia processuale, dal terzo comma della predetta disposizione normativa: «Il curatore, previa autorizzazionedel comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi».

D’altra parte, l’art. 318 c.c.i.i. puntualizza che i principi dettati dai primi due commi in punto di prevalenza della liquidazione concorsuale sul sequestro preventivo penale non operano per i beni di cui all’art. 146 del medesimo codice, ossia, essenzialmente, i beni personali del debitore, perché non ricompresi nella procedura.

In sostanza, la prevalenza opera per i soli beni rientranti astrattamente nel novero di quelli volti a soddisfare i creditori nella liquidazione giudiziale perché non di carattere personale o rispetto ai quali il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, ne ritenga antieconomica l’acquisizione.

Il che si salda con la previsione del medesimo art. 318 c.c.i.i. che attribuisce al solo curatore la scelta di richiedere la restituzione dei beni del debitore oggetto del sequestro risposto in sede penale.

3. Pertanto, in astratto il Tribunale del Riesame ha correttamente inteso la portata dell’art. 318 c.c.i.i., applicandolo, tuttavia, erroneamente, in una fattispecie non sussumibile nell’alveo di tale disposizione.

3.1. Sotto un primo aspetto, infatti, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che il predetto art. 318 c.c.i.i. riguarda i soli beni che, a tenore dell’art. 142 del medesimo codice, sono già nella disponibilità del debitore al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale o sono acquisiti successivamente alla stessa.

E non anche quelli che potrebbero, come nel caso in esame, essere successivamente (ri-)acquisiti perché sottratti all’impresa nell’ambito di una cessazione predatoria anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, al punto che il curatore non li ha ricompresi nell’attivo della stessa.

3.2. Inoltre, va rimarcato che il vizio principale e dirimente nel quale è incorsa la decisione censurataè stato quello di disporre la restituzione dei beni in favore della legale rappresentante della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], neppure legittimata a presentare l’istanza di restituzione di cui all’art. 318 c.c.i.i., riservata espressamentedalla norma al curatore della procedura di liquidazione giudiziale.

E in ciò, del resto, il provvedimento impugnato ha contraddetto le stesse argomentazioni con le quali ha accolto il ricorso facenti invece riferimento alla prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria nell’interesse del ceto dei creditori, interesse rappresentato dal curatore.

4. Devono dunque essere affermati i seguenti principi di diritto: In tema di effetti della liquidazione giudiziale sul sequestro preventivo disposto dal giudice penale, l’art. 318, secondo comma, c.c.i.i., nella parte in cui prevede che , il giudice , a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore, deve essere letto congiuntamente all’art. 142 dello stesso codice, con la conseguenza che può essere chiesta la restituzione dei soli beni nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale e di quelli che a questi sono già pervenuti durante la procedura, anche per effetto dell’esercizio delle azioni civili recuperatorie promosse dal curatore; L’istanza al giudice penale che ha disposto il sequestro volta alla restituzione dei beni del debitore ricompresi nella liquidazione giudiziale può essere proposta esclusivamente dal curatore della predetta procedura, cui è demandata la valutazione dell’interesse del ceto creditorio, anche in ordine all’antieconomicità dell’acquisizione dei beni stessi a tenore dell’art. 142, comma 3,c.c.i.i.

5. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato adAtripalda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato adAvellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; letta la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale d el Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e disposto la restituzione alla stessa dei beni oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la società “[OSCURATO:SOCIETA]” della quale la predetta è amministratore. Per quel che rileva in questa sede, secondo il capo a) della prospettazione accusatoria provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero concorso nel delitto di cui all’art. 322, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice dell’impresa e dell’insolvenza, d’ora in avanti anche c.c.i.i.),in quanto: [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di socio accomandatario della società “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, i n stato di liquidazione giudiziale giusta sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 20 del 7 maggio 2024,e [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore legale della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero distratto l’intero complesso aziendale (inteso quale insieme degli elementi costitutivi della sua capacità produttiva, come la sede operativa, l’avviamento, le attrezzature, i rapporti di lavoro, la clientela etc.) della società nei confronti della quale era stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, effettuando una operazione di “cessione di fatto”, in quanto priva di formalità, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], così privando la procedura di liquidazione giudiziale di cespitiattivi. La decisione censurata si è fondata , nell’accogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nell’indicata qualità, sulle previsioni espresse dall’art. 318 del d.lgs. n. 14 del 2019, ponendo in rilievo che, in particolare, il secondo comma di tale norma sancisce, in conformità ai criteri direttivi della legge 19 ottobre 2017, n. 155, la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria nell’interesse del ceto creditorio rispetto al sequestro preventivo/impeditivo,al punto da stabilire che, se viene dichiarata la liquidazione giudiziale “sulle medesime cose”, su richiesta del curatore, queste devono essere restituite allo stesso dal giudice penale. La pronuncia del Tribunale del Riesame ha inoltre rammentato che il comma 1 del predetto art. 318 stabilisce il divieto di sequestro preventivo non finalizzato a confisca sui beni della procedura di liquidazione giudiziale già avviata. 2. Avverso la richiamata ordinanzaha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., erronea applicazione di norma giuridica della quale si deve tenere conto nell’applicazione della norma penale in relazione all’art. 318 c.c.i.i. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per evidente contrasto tramotivazione e dispositivo. In particolare, il ricorrente evidenzia che l’errore nel quale è incorso il Tribunale del Riesame si sostanzia nel non aver coordinato l’art. 318 con la disposizione di cui all’art . 142 dello stesso c.c.i .i. , che correla la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria sul sequestro preventivo/impeditivo alla circostanza che il sequestro ricada sui beni oggetto della procedura di liquidazione giudiziale. Sottolinea, al riguardo, che, in realtà, l’oggetto del sequestro ècostituito dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in favore della quale, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, era stata effettuata, senza un atto formale, la cessione dell’azienda già gestita dalla società oggetto di liquidazione giudiziale. Azienda che, peraltro, come attestato dal verbale di inventario del curatore,non faceva parte del compendio dei beni appresi alla procedura. Soggiunge, infine, che l’errore decisivo nel quale è incorso il provvedimento impugnato,che configura anche un evidente il contrasto tra la parte motiva e quella dispositiva dello stesso, è palesato dalla puntualizzazione, seguita alla richiesta di chiarimento formulata da esso ricorrente al Tribunale del Riesame sul soggetto in favore del quale disporre la restituzione dei beni individuato, non già nel curatore della società sottoposta a liquidazione giudiziale,bensì nell’indagata [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondatoper le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre premettere che l’art. 318 c.c.i.i. stabilisce che: «1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituiscareato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti medianteautorizzazione amministrativa . 2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 , comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, ilgiudice, a richiesta del curatore,revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore. 3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all' autorità giudiziariache aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dellostato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, ilprovvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dallacomunicazione di cui al primo periodo . 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione dilegge o per decisione degli organi della procedura». In termini generali dalla disposizione si ritrae che la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria, a tutela dei creditori, sancita da questa norma, rispetto al sequestro preventivo penale, opera rispetto ai soli beni che sono oggetto di tale procedura, per come dunque individuati dall’art. 142 c.c.i.i. Tali beni sono dunque quelli: a) nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale; b) che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Inoltre, come stabilito in modo innovativo, in una prospettiva di economia processuale, dal terzo comma della predetta disposizione normativa: «Il curatore, previa autorizzazionedel comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi». D’altra parte, l’art. 318 c.c.i.i. puntualizza che i principi dettati dai primi due commi in punto di prevalenza della liquidazione concorsuale sul sequestro preventivo penale non operano per i beni di cui all’art. 146 del medesimo codice, ossia, essenzialmente, i beni personali del debitore, perché non ricompresi nella procedura. In sostanza, la prevalenza opera per i soli beni rientranti astrattamente nel novero di quelli volti a soddisfare i creditori nella liquidazione giudiziale perché non di carattere personale o rispetto ai quali il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, ne ritenga antieconomica l’acquisizione. Il che si salda con la previsione del medesimo art. 318 c.c.i.i. che attribuisce al solo curatore la scelta di richiedere la restituzione dei beni del debitore oggetto del sequestro risposto in sede penale. 3. Pertanto, in astratto il Tribunale del Riesame ha correttamente inteso la portata dell’art. 318 c.c.i.i., applicandolo, tuttavia, erroneamente, in una fattispecie non sussumibile nell’alveo di tale disposizione. 3.1. Sotto un primo aspetto, infatti, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che il predetto art. 318 c.c.i.i. riguarda i soli beni che, a tenore dell’art. 142 del medesimo codice, sono già nella disponibilità del debitore al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale o sono acquisiti successivamente alla stessa. E non anche quelli che potrebbero, come nel caso in esame, essere successivamente (ri-)acquisiti perché sottratti all’impresa nell’ambito di una cessazione predatoria anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, al punto che il curatore non li ha ricompresi nell’attivo della stessa. 3.2. Inoltre, va rimarcato che il vizio principale e dirimente nel quale è incorsa la decisione censurataè stato quello di disporre la restituzione dei beni in favore della legale rappresentante della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], neppure legittimata a presentare l’istanza di restituzione di cui all’art. 318 c.c.i.i., riservata espressamentedalla norma al curatore della procedura di liquidazione giudiziale. E in ciò, del resto, il provvedimento impugnato ha contraddetto le stesse argomentazioni con le quali ha accolto il ricorso facenti invece riferimento alla prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria nell’interesse del ceto dei creditori, interesse rappresentato dal curatore. 4. Devono dunque essere affermati i seguenti principi di diritto: In tema di effetti della liquidazione giudiziale sul sequestro preventivo disposto dal giudice penale, l’art. 318, secondo comma, c.c.i.i., nella parte in cui prevede che , il giudice , a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore, deve essere letto congiuntamente all’art. 142 dello stesso codice, con la conseguenza che può essere chiesta la restituzione dei soli beni nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale e di quelli che a questi sono già pervenuti durante la procedura, anche per effetto dell’esercizio delle azioni civili recuperatorie promosse dal curatore; L’istanza al giudice penale che ha disposto il sequestro volta alla restituzione dei beni del debitore ricompresi nella liquidazione giudiziale può essere proposta esclusivamente dal curatore della predetta procedura, cui è demandata la valutazione dell’interesse del ceto creditorio, anche in ordine all’antieconomicità dell’acquisizione dei beni stessi a tenore dell’art. 142, comma 3,c.c.i.i. 5. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giud
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