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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33973/2024

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apronunciato l a seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 19127/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in p ersona del legale rappresentante pro tempore assistita, giusta procura speciale allegata alla PEC di notifica del ricorso per cassazione, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Genova, via Ro ma 11/5, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – Oggetto: preclusione all’interpello–formale conoscenza Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 855/02/2023 depositata in data 20/02/2023 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 05/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Uditi per la società ricorrente l’avv ocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’accoglimento del ricorso e per l’Agenzia delle Dogane l’avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] In data 31 maggio 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentava alla [OSCURATO:PERSONA] un’istanza di interpello ordinarioai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) , della legge n. 212 del2000, volta a conoscere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine al regime di imponibilità IVA di talune operazioni rese dalla stessa in ambitoportuale; nell’istanza l’odierna ricorrente affermava: “(…) Consta all’istanteche, in occasione di una verifica condotta dal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA]Finanziaria di Genova e formalizzata il 31 luglio 2018 nei confronti di una società (la [OSCURATO:SOCIETA]) che svolge servizi del tutto compatibilia quelli in discorso, la loro non imponibilità è stata posta in discussione(…)”.

Con risposta del 25 luglio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come previsto dalle disposizioni di attuazione dell’art . 8, comma1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 contenute nelProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016 e s.m.i., dichiarava l’inammissibilità dell’istanza .

L a società contribuente impugnava tale provvedimento di fronte alla CTP, che dichiaravainammissibile il ricorso .

Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Appellavaallora la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; con la sentenza qui impugnata il giudice del merito ha confermato la pronuncia di primo gradoritenendo che la società contribuente, pur non essendo oggetto dell’attivitàaccertativa, era formalmente a conoscenza di detta attività sia perché ne faceva menzione nell’atto di interpello, sia perché la società verificata ne era la controllante, sia infine perché il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, era la stessapersona fisica.

Nonpoteva pertanto dubitarsi, secondo la Corte di secondo grado, della formaleconoscenza in capo alla appellante, né del fatto che ricorreva la causa di inammissibilità dell’istanza di interpello di cui alla lettera f) dell’art.5 d.

Lgs. n. 156 del 2015, che comprendeva anche le attività riferibili a terzi di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, sempre che sia apprezzabile una concreta interferenza con l’attività accertativa.

Ricorre a questa Corte la società contribuente con un solo motivo di gravame che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; r esiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane ; all’esito dell’adunanza camerale del 20 giugno 2024, il Collegio riteneva opportuna la trattazione della controversianella sede della pubblica udienza .

IlPubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]: in applicazione del testo vigente rationetemporis dell’art. 370 c.p.c., lo stesso andava depositato entro 40giorni dalla notifica del ricorso; poiché tale notifica ha avuto luogo in data15 settembre 2023, il termine ridetto scadeva il 25 ottobre 2023 e pertantoil deposito del controricorso, perfezionatosi il 31 ottobre 2023, èevidentemente tardivo .

Venendo quindi allo scrutinio delle doglianze della ricorrente, l’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 comma1, lett. f) del d.

Lgs. 156 del 2015 per aver la Corte di secondo gradointeso sussistente il requisito della formale conoscenza di attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria quando a presentare un’istanza di interpello sia una società controllata dalla società controllante sottoposta a dette attività; secondo parte ricorrente la norma invocata ed erroneamente applicata dai giudici d’appello richiederebbe una formale conoscenza, che, come tale, non può che derivare da atti o provvedimenti di cui l’istante, appunto, sia formalmentedestinatario.

In questo senso, sarebbe del tutto pacifico il fattoche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’epoca dell’interpello non era stata formaledestinataria di alcun atto di accesso, ispezione o verifica di altra attivitàdi controllo da parte dell’Ufficio .

Ilmotivo è fondato .

Lasentenza di cui si chiede la cassazione ha accolto la tesi dell’Agenzia delleDogane secondo cui è applicabile, nel caso di specie, il co. 1, lett. f)dell’art. 5 del d.

Lgs. 156 del 2015, a tenore del quale le istanze di interpellosono inammissibili se “vertono su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanzadi cui il contribuente sia formalmente a conoscenza”.

La tesi adottata dall’Agenzia delle Dogane e condivisa dalla gravata sentenza, quindi, interpreta la norma de qua nel senso che a precludere la proponibilità dell’interpello sarebbe sufficiente la conoscenza che, in relazionealla questione controversa, l’Amministrazione doganale abbia intrapresoattività di controllo nei confronti di una qualsiasi delle società appartenential medesimo gruppo .

Secondola sentenza di merito, quindi, “non può pertanto dubitarsi della formaleconoscenza in capo alla appellante, né del fatto che ricorreva la causa di inammissibilità dell’istanza di interpello di cui alla lett. f) dell’art.5 d.

Lgs. 156/2015, condivisibilmente comprendente, secondo l’interpretazionefornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 2016, anche le attività riferibili a terzi di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, sempre che sia apprezzabile la concreta interferenzacon l’attività accertativa”; Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Taleinterpretazione della disposizione in argomento non è rispondente a corretti canoni interpretativi delle disposizioni che vengono in rilievo nelpresente caso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte .

Va premesso che quanto alla ratio della disposizione in argomento, è chiaroche conseguenza logica oltre che giuridica della preventività che deve caratterizzarle è che le istanze di interpello presentate non interferiscanocon attività di controllo già realizzate dall’Amministrazione riferite o che comunque possano produrre effetti sul contribuente e di cui quest’ultimo sia formalmente a conoscenza se vertenti sulla questioneoggetto di interpello .

Sul tema, questa Corte ha chiarito come l'utilizzo della locuzione "formale conoscenza", e non quella di "formale notifica", porta ad escludere una piena equipollenza tra i due concetti (Cass. Sez. 5, 08/10/2020,n. 21697.

La formale conoscenza legata alla notificazione, infatti,è il frutto di uno specifico procedimento, che ha un regime proprio aseconda del tipo di notifica che viene effettuato, e che ha il precipuo scopo di assicurare la legale conoscenza al destinatario dell'atto.

Viceversa,la "formale conoscenza", come intesa dall'art. 13 bis, d.L. cit. per effetto del rinvio alla normativa previgente, richiede che la conoscenza dell'interessato sia sorta in relazione al compimento di un attoprocedimentale che lo abbia coinvolto; Ciòcomporta che la "formale conoscenza" può derivare sia dalla notifica di un atto, sia dal compimento di altre attività procedimentali che, tuttavia,siano in diretto collegamento con il destinatario (partecipazione alcontraddittorio, presenza fisica al compimento di un accesso o di una ispezione, contestazione in sede penale, l'avvenuta risposta ad un questionario,perquisizioni e sequestri preventivi) e ciò anche nel caso incui manchi la prova di una pregressa notifica di tali atti (Cass. N. 7 e n.1321 del 2022 e anche Cass. N. 21697 del 2020) .

Iridetti principi, ai quali il Collegio convintamente aderisce, riguardano però pur sempre e in ogni caso una situazione di coincidenza tra il proponentel’interpello e il soggetto destinatario dell’azione dell’Ufficio, ilquale trae dall’atto la percezione che l’attenzione dell’[OSCURATO:PERSONA].est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 è diretta nei suoi confronti; il che non avviene nel caso di specie, dal momentoche l’azione di controllo – di verifica, nel caso di specie - si è sviluppata non nei confronti della contribuente ma di una società del gruppo, che è evidentemente soggetto giuridico del tutto autonomo rispettoad essa .

E’infatti pacifico che la contribuente abbia ammesso espressamente di essere a conoscenza per altra via del fatto che un’altra impresa, la Silomars.p.a., svolgente medesima attività, fosse già stata destinataria diuna verifica, conclusasi con il PVC del 31 luglio 2018, nel quale era statadisconosciuta la non imponibilità IVA di taluni servizi prestati; ora, [OSCURATO:SOCIETA]. è senza dubbio soggetto altro, giuridicamente, rispetto allaodierna ricorrente .

Né può ritenersi, come opera la sentenza impugnata , che l’aver fatto menzione nell’atto di interpello dell’attività svolta dall’Amministrazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l’essere la società verificata la controllante, l’essere il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, la stessa persona fisica, siano circostanze sovrapponibili, ai fini dell’inammissibilità dell’istanza di interpello, alla formaleconoscenza.

Fermarestando la distinzione di cui sopra si è detto tra formale notifica e formale conoscenza, la formale conoscenza resta pur sempre una conoscenzadiretta e non indiretta come quella che si è avuta nel caso dispecie, in cui la notizia dell’attività dell’Amministrazione è percepita non relazionandosi con l’[OSCURATO:PERSONA] che la pone in essere(perché non è la contribuente ad essere destinataria di un atto, qualein via esemplificativa la partecipazione al contraddittorio, presenza fisicaal compimento di un accesso o di una ispezione, contestazione in sede penale, l'avvenuta risposta ad un questionario, perquisizioni e sequestripreventivi emesso dall’Ufficio) .

Insecondo luogo, quanto al contenuto, la conoscenza in argomento è poi limitata al mero fatto dell’inizio dell’attività di controllo e ai primi provvisori risultati contenuti nel PVC, dal momento che le ragioni del medesimonon sono ancora affatto estrinsecate in alcun provve dimento Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 in cui la pretesa di maggiori tributi sia portata a completa determinazione,motivazione e quantificazione .

In altri termini, ben può parificarsi, quanto agli effetti, la formale conoscenzaalla conoscenza in difetto di formale notifica, come ormai si esprime la sopra richiamata giurisprudenza di questo Giudice della Legittimità; nondimeno resta però pur sempre necessario (per addivenire alla inammissibilità dell’istanza di interpello, che qui interessa)che la conoscenza – sia pure sostanziale – rivesta l’esistenza di attività di controllo diretta posta in essere in capo all’interessato, proponentel’istanza di interpello, non in capo ad altri soggetti .

Depone in questa direzione anche l’ulteriore considerazione logica secondo la quale la situazione di altri non è di per sé applicabile all’interessato,ben potendo in fatto o in diritto essere diversa; E a ncora, conforta ulteriormente tale conclusione anche la stessa affermazione che si legge nei documenti di prassi dell’Amministrazione (circ.9E del 1 aprile 2016) secondo la quale sono inammissibili le istanze di interpello che “interferiscono con l’esercizio dei poteri accertativi, perchévertenti su questioni per le quali sono state già avviate attività dicontrollo alla data di presentazione dell’istanza”; si fa qui riferimento aicasi in cui “l’interferenza coi poteri di controllo è preordinata ad evitare che, attraverso l’attività svolta in sede di lavorazione delle istanze di interpello, il contribuente possa ottenere l’effetto di una «revisione» degli esiti delle attività che si svolgono in sede di accertamento, caratterizzati– non da ultimo - da poteri istruttori pieni idonei a verificare anchela completezza, veridicità ed esaustività delle informazioni fornite insede di interpello”; Nelpresente caso, diversamente da quanto ritenuto dall ’Ufficio e come osservatocorrettamente da parte ricorrente in memoria, non può trarsi laconseguenza della sussistenza del rischio di “revisione” degli esiti delle attività,per due ordini di ragioni .

In primo luogo, tali esiti non sono stati – all’atto della presentazione dell’istanza di interpello che ci interessa – ancora formalizzati in un avvisodi accertamento né nei confronti del terzo sottoposto a controllo, Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 né tantomeno nei confronti del contribuente; in secondo luogo, l’Amministrazionepuò pur sempre ritenere preliminarmente ammissibile l’istanzadi interpello – valutando quindi come non preclusiva all’accesso al tax ruling l’attività di controllo svolta nei confronti di terzi – ma nel merito, all’esito del suo esame, non condividere l’approccio interpretativodel contribuente, emettendo quindi un provvedimento di interpello negativo che non compromette in nulla, diversamente da quantoargomentato in controricorso, le ragioni dell’Ufficio .

Comeè noto, in forza dell’art. 1 c. 3 del d.

Lgs. n. 156 del 201 5 , che ha modificatol’art. 11 della L. n. 212 del 2000 (c.d.

“statuto dei diritti del contribuente”), il secondo periodo, quanto alla risposta ad interpello, prevedeche “la risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanzae limitatamente al richiedente”; se resta quindi ben possibile per l’Ufficio esprimersi in senso difforme da quanto proposto dal contribuentenell’istanza di interpello, a maggior ragione l’esito di tale procedimentoè in concreto ininfluente in capo ad altri soggetti, poiché comunque l’istanza – anche se positiva per il richiedente – vincola l’Amministrazionesolo nei rapporti con questi, non certo con altri .

Pertanto,il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata.

Nonrisultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apronunciato l a seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. R.G. 19127/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in p ersona del legale rappresentante pro tempore assistita, giusta procura speciale allegata alla PEC di notifica del ricorso per cassazione, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Genova, via Ro ma 11/5, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – Oggetto: preclusione all’interpello–formale conoscenza Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 855/02/2023 depositata in data 20/02/2023 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 05/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Uditi per la società ricorrente l’avv ocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’accoglimento del ricorso e per l’Agenzia delle Dogane l’avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] In data 31 maggio 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentava alla [OSCURATO:PERSONA] un’istanza di interpello ordinarioai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) , della legge n. 212 del2000, volta a conoscere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine al regime di imponibilità IVA di talune operazioni rese dalla stessa in ambitoportuale; nell’istanza l’odierna ricorrente affermava: “(…) Consta all’istanteche, in occasione di una verifica condotta dal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA]Finanziaria di Genova e formalizzata il 31 luglio 2018 nei confronti di una società (la [OSCURATO:SOCIETA]) che svolge servizi del tutto compatibilia quelli in discorso, la loro non imponibilità è stata posta in discussione(…)”. Con risposta del 25 luglio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come previsto dalle disposizioni di attuazione dell’art . 8, comma1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 contenute nelProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016 e s.m.i., dichiarava l’inammissibilità dell’istanza . L a società contribuente impugnava tale provvedimento di fronte alla CTP, che dichiaravainammissibile il ricorso . Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Appellavaallora la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; con la sentenza qui impugnata il giudice del merito ha confermato la pronuncia di primo gradoritenendo che la società contribuente, pur non essendo oggetto dell’attivitàaccertativa, era formalmente a conoscenza di detta attività sia perché ne faceva menzione nell’atto di interpello, sia perché la società verificata ne era la controllante, sia infine perché il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, era la stessapersona fisica. Nonpoteva pertanto dubitarsi, secondo la Corte di secondo grado, della formaleconoscenza in capo alla appellante, né del fatto che ricorreva la causa di inammissibilità dell’istanza di interpello di cui alla lettera f) dell’art.5 d. Lgs. n. 156 del 2015, che comprendeva anche le attività riferibili a terzi di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, sempre che sia apprezzabile una concreta interferenza con l’attività accertativa. Ricorre a questa Corte la società contribuente con un solo motivo di gravame che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; r esiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane ; all’esito dell’adunanza camerale del 20 giugno 2024, il Collegio riteneva opportuna la trattazione della controversianella sede della pubblica udienza . IlPubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]: in applicazione del testo vigente rationetemporis dell’art. 370 c.p.c., lo stesso andava depositato entro 40giorni dalla notifica del ricorso; poiché tale notifica ha avuto luogo in data15 settembre 2023, il termine ridetto scadeva il 25 ottobre 2023 e pertantoil deposito del controricorso, perfezionatosi il 31 ottobre 2023, èevidentemente tardivo . Venendo quindi allo scrutinio delle doglianze della ricorrente, l’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 comma1, lett. f) del d. Lgs. 156 del 2015 per aver la Corte di secondo gradointeso sussistente il requisito della formale conoscenza di attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria quando a presentare un’istanza di interpello sia una società controllata dalla società controllante sottoposta a dette attività; secondo parte ricorrente la norma invocata ed erroneamente applicata dai giudici d’appello richiederebbe una formale conoscenza, che, come tale, non può che derivare da atti o provvedimenti di cui l’istante, appunto, sia formalmentedestinatario. In questo senso, sarebbe del tutto pacifico il fattoche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’epoca dell’interpello non era stata formaledestinataria di alcun atto di accesso, ispezione o verifica di altra attivitàdi controllo da parte dell’Ufficio . Ilmotivo è fondato . Lasentenza di cui si chiede la cassazione ha accolto la tesi dell’Agenzia delleDogane secondo cui è applicabile, nel caso di specie, il co. 1, lett. f)dell’art. 5 del d. Lgs. 156 del 2015, a tenore del quale le istanze di interpellosono inammissibili se “vertono su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanzadi cui il contribuente sia formalmente a conoscenza”. La tesi adottata dall’Agenzia delle Dogane e condivisa dalla gravata sentenza, quindi, interpreta la norma de qua nel senso che a precludere la proponibilità dell’interpello sarebbe sufficiente la conoscenza che, in relazionealla questione controversa, l’Amministrazione doganale abbia intrapresoattività di controllo nei confronti di una qualsiasi delle società appartenential medesimo gruppo . Secondola sentenza di merito, quindi, “non può pertanto dubitarsi della formaleconoscenza in capo alla appellante, né del fatto che ricorreva la causa di inammissibilità dell’istanza di interpello di cui alla lett. f) dell’art.5 d. Lgs. 156/2015, condivisibilmente comprendente, secondo l’interpretazionefornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 2016, anche le attività riferibili a terzi di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, sempre che sia apprezzabile la concreta interferenzacon l’attività accertativa”; Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Taleinterpretazione della disposizione in argomento non è rispondente a corretti canoni interpretativi delle disposizioni che vengono in rilievo nelpresente caso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte . Va premesso che quanto alla ratio della disposizione in argomento, è chiaroche conseguenza logica oltre che giuridica della preventività che deve caratterizzarle è che le istanze di interpello presentate non interferiscanocon attività di controllo già realizzate dall’Amministrazione riferite o che comunque possano produrre effetti sul contribuente e di cui quest’ultimo sia formalmente a conoscenza se vertenti sulla questioneoggetto di interpello . Sul tema, questa Corte ha chiarito come l'utilizzo della locuzione "formale conoscenza", e non quella di "formale notifica", porta ad escludere una piena equipollenza tra i due concetti (Cass. Sez. 5, 08/10/2020,n. 21697. La formale conoscenza legata alla notificazione, infatti,è il frutto di uno specifico procedimento, che ha un regime proprio aseconda del tipo di notifica che viene effettuato, e che ha il precipuo scopo di assicurare la legale conoscenza al destinatario dell'atto. Viceversa,la "formale conoscenza", come intesa dall'art. 13 bis, d.L. cit. per effetto del rinvio alla normativa previgente, richiede che la conoscenza dell'interessato sia sorta in relazione al compimento di un attoprocedimentale che lo abbia coinvolto; Ciòcomporta che la "formale conoscenza" può derivare sia dalla notifica di un atto, sia dal compimento di altre attività procedimentali che, tuttavia,siano in diretto collegamento con il destinatario (partecipazione alcontraddittorio, presenza fisica al compimento di un accesso o di una ispezione, contestazione in sede penale, l'avvenuta risposta ad un questionario,perquisizioni e sequestri preventivi) e ciò anche nel caso incui manchi la prova di una pregressa notifica di tali atti (Cass. N. 7 e n.1321 del 2022 e anche Cass. N. 21697 del 2020) . Iridetti principi, ai quali il Collegio convintamente aderisce, riguardano però pur sempre e in ogni caso una situazione di coincidenza tra il proponentel’interpello e il soggetto destinatario dell’azione dell’Ufficio, ilquale trae dall’atto la percezione che l’attenzione dell’[OSCURATO:PERSONA].est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 è diretta nei suoi confronti; il che non avviene nel caso di specie, dal momentoche l’azione di controllo – di verifica, nel caso di specie - si è sviluppata non nei confronti della contribuente ma di una società del gruppo, che è evidentemente soggetto giuridico del tutto autonomo rispettoad essa . E’infatti pacifico che la contribuente abbia ammesso espressamente di essere a conoscenza per altra via del fatto che un’altra impresa, la Silomars.p.a., svolgente medesima attività, fosse già stata destinataria diuna verifica, conclusasi con il PVC del 31 luglio 2018, nel quale era statadisconosciuta la non imponibilità IVA di taluni servizi prestati; ora, [OSCURATO:SOCIETA]. è senza dubbio soggetto altro, giuridicamente, rispetto allaodierna ricorrente . Né può ritenersi, come opera la sentenza impugnata , che l’aver fatto menzione nell’atto di interpello dell’attività svolta dall’Amministrazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l’essere la società verificata la controllante, l’essere il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, la stessa persona fisica, siano circostanze sovrapponibili, ai fini dell’inammissibilità dell’istanza di interpello, alla formaleconoscenza. Fermarestando la distinzione di cui sopra si è detto tra formale notifica e formale conoscenza, la formale conoscenza resta pur sempre una conoscenzadiretta e non indiretta come quella che si è avuta nel caso dispecie, in cui la notizia dell’attività dell’Amministrazione è percepita non relazionandosi con l’[OSCURATO:PERSONA] che la pone in essere(perché non è la contribuente ad essere destinataria di un atto, qualein via esemplificativa la partecipazione al contraddittorio, presenza fisicaal compimento di un accesso o di una ispezione, contestazione in sede penale, l'avvenuta risposta ad un questionario, perquisizioni e sequestripreventivi emesso dall’Ufficio) . Insecondo luogo, quanto al contenuto, la conoscenza in argomento è poi limitata al mero fatto dell’inizio dell’attività di controllo e ai primi provvisori risultati contenuti nel PVC, dal momento che le ragioni del medesimonon sono ancora affatto estrinsecate in alcun provve dimento Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 in cui la pretesa di maggiori tributi sia portata a completa determinazione,motivazione e quantificazione . In altri termini, ben può parificarsi, quanto agli effetti, la formale conoscenzaalla conoscenza in difetto di formale notifica, come ormai si esprime la sopra richiamata giurisprudenza di questo Giudice della Legittimità; nondimeno resta però pur sempre necessario (per addivenire alla inammissibilità dell’istanza di interpello, che qui interessa)che la conoscenza – sia pure sostanziale – rivesta l’esistenza di attività di controllo diretta posta in essere in capo all’interessato, proponentel’istanza di interpello, non in capo ad altri soggetti . Depone in questa direzione anche l’ulteriore considerazione logica secondo la quale la situazione di altri non è di per sé applicabile all’interessato,ben potendo in fatto o in diritto essere diversa; E a ncora, conforta ulteriormente tale conclusione anche la stessa affermazione che si legge nei documenti di prassi dell’Amministrazione (circ.9E del 1 aprile 2016) secondo la quale sono inammissibili le istanze di interpello che “interferiscono con l’esercizio dei poteri accertativi, perchévertenti su questioni per le quali sono state già avviate attività dicontrollo alla data di presentazione dell’istanza”; si fa qui riferimento aicasi in cui “l’interferenza coi poteri di controllo è preordinata ad evitare che, attraverso l’attività svolta in sede di lavorazione delle istanze di interpello, il contribuente possa ottenere l’effetto di una «revisione» degli esiti delle attività che si svolgono in sede di accertamento, caratterizzati– non da ultimo - da poteri istruttori pieni idonei a verificare anchela completezza, veridicità ed esaustività delle informazioni fornite insede di interpello”; Nelpresente caso, diversamente da quanto ritenuto dall ’Ufficio e come osservatocorrettamente da parte ricorrente in memoria, non può trarsi laconseguenza della sussistenza del rischio di “revisione” degli esiti delle attività,per due ordini di ragioni . In primo luogo, tali esiti non sono stati – all’atto della presentazione dell’istanza di interpello che ci interessa – ancora formalizzati in un avvisodi accertamento né nei confronti del terzo sottoposto a controllo, Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 né tantomeno nei confronti del contribuente; in secondo luogo, l’Amministrazionepuò pur sempre ritenere preliminarmente ammissibile l’istanzadi interpello – valutando quindi come non preclusiva all’accesso al tax ruling l’attività di controllo svolta nei confronti di terzi – ma nel merito, all’esito del suo esame, non condividere l’approccio interpretativodel contribuente, emettendo quindi un provvedimento di interpello negativo che non compromette in nulla, diversamente da quantoargomentato in controricorso, le ragioni dell’Ufficio . Comeè noto, in forza dell’art. 1 c. 3 del d. Lgs. n. 156 del 201 5 , che ha modificatol’art. 11 della L. n. 212 del 2000 (c.d. “statuto dei diritti del contribuente”), il secondo periodo, quanto alla risposta ad interpello, prevedeche “la risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanzae limitatamente al richiedente”; se resta quindi ben possibile per l’Ufficio esprimersi in senso difforme da quanto proposto dal contribuentenell’istanza di interpello, a maggior ragione l’esito di tale procedimentoè in concreto ininfluente in capo ad altri soggetti, poiché comunque l’istanza – anche se positiva per il richiedente – vincola l’Amministrazionesolo nei rapporti con questi, non certo con altri . Pertanto,il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Nonrisultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del
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