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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 16488/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Rotundo che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 7 novembre 2023, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo tribunale che aveva respinto la richiesta di inefficacia della misura cautelare disposta per i reati di concorso in estorsione, avanzata nell'interesse dello stesso in applicazione della disciplina dettata dall'art. 297 comma terzo cod.proc.pen..

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Rotundo, deducendo, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza assoluta di motivazione ed insussistenza della preclusione del giudicato cautelare posto che il precedente provvedimento definitivo aveva valutato un aspetto del tutto differente; ed invero, nel presente procedimento, era stata prospettata la circostanza che l'informativa del 2019 contenesse già tutti gli elementi a carico del Giofrè e che quella successiva e riepilogativa. del 2021 non conteneva elementi differenti né erano stattevidenziatédal giudice della cautela circostanze sopravvenute.

Si aggiungeva al proposito, che tutte le contestazioni si basavano su intercettazioni del 2018 e 2019, così che, l'informativa del 16 luglio 2019, conteneva tutti gli elementi valutabili per la predetta posizione, anche in relazione ai fatti di estorsione successivamente contestati, così che, sussistendo gli elementi della desumibilità e conoscenza effettiva alla data del primo provvedimento, richiamati dagli orientamenti giurisprudenziali, doveva affermarsi la retrodatazione automatica dei termini al momento di emissione della prima ordinanza cautelare nell'operazione Rinascita-Scott. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è puramente reiterativo di questioni già devolute e decise anche da questa Corte di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, il profilo della retrodatazione dei termini di custodia cautelare rispetto all'ordinanza emessa nel procedimento c.d.

Rinascita-Scott a carico del Giofrè, risulta già affrontato e deciso da questa corte con la pronuncia n. 35791/2023; in tale decisione si assumeva "che il motivo di ricorso non dimostra che fosse stata fornita al Tribunale la prova del fatto che l'informativa del luglio 2019 fosse di per sé idonea, per tutti i reati contestati a Giofrè, a dar conto del compendio indiziario, poi posto a fondamento della seconda ordinanza custodia/e, e neppure risulta idoneo a dar conto di ciò in questa sede".

A fronte della reiterazione dei medesimi motivi, riguardanti sempre il rapporto tra il presente procedimento e quello c.d.

Rinascita-Scott, ed in particolare aventi ad oggetto la desumibilità dalla informativa del 2019 anche dei fatti successivamente contestati, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sussistenza del giudicato cautelare.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

Roma, 10 aprile 2024 ' CONSIGLIE T. kL zr,o Par (ifl n_A PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] zellis D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Rotundo che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 7 novembre 2023, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo tribunale che aveva respinto la richiesta di inefficacia della misura cautelare disposta per i reati di concorso in estorsione, avanzata nell'interesse dello stesso in applicazione della disciplina dettata dall'art. 297 comma terzo cod.proc.pen.. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Rotundo, deducendo, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza assoluta di motivazione ed insussistenza della preclusione del giudicato cautelare posto che il precedente provvedimento definitivo aveva valutato un aspetto del tutto differente; ed invero, nel presente procedimento, era stata prospettata la circostanza che l'informativa del 2019 contenesse già tutti gli elementi a carico del Giofrè e che quella successiva e riepilogativa. del 2021 non conteneva elementi differenti né erano stattevidenziatédal giudice della cautela circostanze sopravvenute. Si aggiungeva al proposito, che tutte le contestazioni si basavano su intercettazioni del 2018 e 2019, così che, l'informativa del 16 luglio 2019, conteneva tutti gli elementi valutabili per la predetta posizione, anche in relazione ai fatti di estorsione successivamente contestati, così che, sussistendo gli elementi della desumibilità e conoscenza effettiva alla data del primo provvedimento, richiamati dagli orientamenti giurisprudenziali, doveva affermarsi la retrodatazione automatica dei termini al momento di emissione della prima ordinanza cautelare nell'operazione Rinascita-Scott. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è puramente reiterativo di questioni già devolute e decise anche da questa Corte di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, il profilo della retrodatazione dei termini di custodia cautelare rispetto all'ordinanza emessa nel procedimento c.d. Rinascita-Scott a carico del Giofrè, risulta già affrontato e deciso da questa corte con la pronuncia n. 35791/2023; in tale decisione si assumeva "che il motivo di ricorso non dimostra che fosse stata fornita al Tribunale la prova del fatto che l'informativa del luglio 2019 fosse di per sé idonea, per tutti i reati contestati a Giofrè, a dar conto del compendio indiziario, poi posto a fondamento della seconda ordinanza custodia/e, e neppure risulta idoneo a dar conto di ciò in questa sede". A fronte della reiterazione dei medesimi motivi, riguardanti sempre il rapporto tra il presente procedimento e quello c.d. Rinascita-Scott, ed in particolare aventi ad oggetto la desumibilità dalla informativa del 2019 anche dei fatti successivamente contestati, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sussistenza del giudicato cautelare. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 10 aprile 2024 ' CONSIGLIE T. kL zr,o Par (ifl n_A PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] zellis D