CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'appello avverso il provvedimento con cui in data 14/07/2020 il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. 2. Avverso tale ordinanza Guastella ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 203, 207, 208 e 228 cod. pen. e della normativa in materia di valutazione della pericolosità sociale e conseguente applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Ci si duole che la valutazione della pericolosità sociale non sia attuale, ma fatta in riferimento al ruolo svolto da Guastella nell'associazione criminale ai tempi del suo arresto e al mancato percorso di revisione critica delle condotte criminose. Quanto a quest'ultimo profilo, il difensore evidenzia di avere già rappresentato nel precedente atto di impugnazione l'oggettiva impossibilità di collaborazione del ricorrente con la Giustizia, attestata dal Tribunale di sorveglianza per integrale accertamento dei fatti, incompatibile con l'attualità di collegamenti col clan di riferimento e con la ritenuta attualità della pericolosità sociale, giustificativa della misura di sicurezza. Si duole la difesa che non sia stata considerata la corretta condotta inframuraria tenuta dal Guastella, che in considerazione della stessa era ammesso al beneficio della liberazione anticipata. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, ampia e giuridicamente corretta risulta la motivazione sulla pericolosità sociale di Guastella, In essa si evidenzia, invero, come la gravità del reato di cui alla sentenza di condanna con cui è stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre (partecipazione con ruolo di rilievo alla organizzazione di 'ndrangheta denominata cosca Cordì operante il Locri e zone limitrofe), la circostanza che il suddetto svolgeva nell'organizzazione un ruolo di rilievo e che non ha, nel corso della detenzione, manifestato un serio percorso di revisione critica delle condotte criminose, l'assenza di documentate e concrete prospettive di reinserimento e le negative informazioni sul suo conto delle forze dell'ordine, che hanno evidenziato come il condannato sia stabilmente inserito negli ambienti criminosi del territorio e sia stato successivamente alla scarcerazione notato in più occasioni con soggetti pregiudicati, sono elementi tutti che inducono a ritenere il predetto persona socialmente pericolosa. La difesa si limita a contestarla nei termini sopra indicati, a ripercorrere considerazioni svolte in sede di appello e ad invocare una rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede, in relazione ai presupposti applicativi della misura di sicurezza in esame. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom