CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1997
Cassazione n. 14203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 3928/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ne ha confermato la penale responsabilità per concorso in due furti pluriaggravati; Ritenuto che il primo ed unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, deve ritenersi inammissibile poiché affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere con chiarezza quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla dettagliata motivazione della sentenza censurata, che ha compiutamente chiarito le ragioni per cui non ha riconosciuto al continuazione esterna ed ha confermato il trattamento sanzionatorio individuato dal Giudice di prime cure; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., deve ritenersi anch'esso inammissibile, in quanto affetto da conclamata genericità, poiché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e, in ogni caso, non contiene alcuna argomentazione specifica di contrasto alla motivazione della Corte di merito; Ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co