CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 02444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10224/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.25, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – per la cassazione della sentenza n. 560/2022della Corte di appello di Bologna, depositata il 10 marzo 2022; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata. C.C. 06/12/2022 r.g.n. 10224/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani con sentenza 10 marzo 2022, n. 560, la Corte di appello di Bologna, nel giudizio di rinvio disposto con decisione di questa Corte del 23 febbraio 2021, n. 4855, ed in applicazione del principio di diritto in essa enunciato, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, Sez. Sassuolo, in data 2 agosto 2011, sull’opposizione proposta dalla medesima Bertocchi all’esecuzione iniziata contro di lei dal figlio, [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l’inesistenza del diritto di quest’ultimo di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della madre, sul rilievo che il titolo esecutivo azionato (una sentenza dello stesso Tribunale di Modena, Sez. Sassuolo, emessa in primo grado nel 2006) era già stato integralmente eseguito prima della notifica del precetto ed era stato pure annullato, in appello, nelle more del giudizio di opposizione; la Corte bolognese, peraltro, ha rigettato sia la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Bertocchi contro l’Anceschi ai sensi dell’art. 96, primo e secondo comma, c.p.c., sia quella di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, formulata ai sensi del terzo comma della stessa disposizione; con riguardo alla prima, la Corte territoriale ha ritenuto che le condotte processuali di [OSCURATO:PERSONA] non fossero connotate da temerarietà, considerato che la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], mirante alla dichiarazione di inesistenza del diritto dell’Anceschi di procedere ad esecuzione forzata, era stata disattesa da due giudici di merito; con riguardo alla seconda, ha rilevato che la controversia era stata introdotta, in primo grado,in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, con cui era stato aggiunto il terzo comma all’art.96 c.p.c.; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo, cui non risponde l’intimatoRoberto Anceschi; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.l’unico motivo denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 96 c.p.c.) – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio C.C. 06/12/2022 r.g.n. 10224/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani oggetto di discussione tra le parti –errore in giudicando in relazione ai fatti e agli allegati»; la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia rigettato le domande di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata e di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata proposte contro [OSCURATO:PERSONA]; deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, la temerarietà del contegno processuale dell’intimato sarebbe stata «evidente e manifesta», per avere egli agito in executivis in mala fede e per avere resistito con colpa grave nel giudizio di opposizione; la statuizione impugnata , inol tre, sarebbe in contraddizione con la stessa dichiarazione di inesistenza originaria del diritto dell’Anceschi di procedere ad esecuzione forzata, formulata dalla Corte di appello; 2.il ricorso è inammissibile; 2.1.in materia di responsabilità aggravata ex art. 96, primo e secondo comma,c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11settembre 2012 - il controllo di sufficienza della motivazione (Cass. 29/09/2016, n.19298); nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso la temerarietà della condotta processuale dell’Anceschi argomentando dal rilievo che la domanda della Bertocchi era stata disattesa da due giudici di merito; vertendosi in ipotesi di valutazione di fatto – debitamente motivata – essa non è sindacabile con ricorso per cassazione, il quale non può essere diretto a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello; 2.2. c on specifico riguardo alla domanda d i pagamento della somma equitativamente determinata (v. sul punto ricorso , p. 6) , in conformità a quanto correttamente rilevato dalla Corte bolognese, va ricordato che le disposizioni della legge n. 69 del 2009, che hanno modificato il codice di C.C. 06/12/2022 r.g.n. 10224/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani procedura civile (dunque, in particolare, l’art.45, che, tra l’altro, ha introdotto il terzo comma dell’art.96 c.p.c.; e l’art. 46 che, tra l’altro, ha disposto l’abrogazione del quarto comma dell’art. 385 c.p.c.), si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (art.58, comma 1, legge n.69 del 2009): pertanto,da un lato, l’art. 385, comma 4, c.p.c., che prevede la condanna del soccombente al pagamento di un’ulteriore somma a favore della controparte in caso di colpa grave, continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrogazione, a condizione che il primo grado sia stato instaurato anteriormente; dall’altro lato, l’applicabilità dell’art.96, terzo comma, c.p.c. presuppone l’introduzione del giudizio di primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009 (Cass. 17/07/2015, n. 15030; Cass. 10/02/2016, n.2684; Cass.30/11/2017, n.28657; da ultimo, Cass. 29/04/2022, n. 13604); L’incontroversa circostanza che la presente causa sia stata introdotta prima del 4 luglio 2009, rende dunque inapplicabile la disposizione invocata; 3.in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile; 4.non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che l’intimato non ha svolto difese in questa sede. 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] la Cortedichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, C.C. 06/12/2022 r.g.n. 10224/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello st