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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22239/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9711/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 1591/2015 depositata il19/10/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Respinta da parte dell’Agenzia delle entrate la richiesta di rimborso per IVA del 2003, presentata in data 8.9.2009, dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] spa, con la motivazione che l’istanza era stata presenta oltre il termine di due anni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/92 e che comunque l’imposta era stata compensata con modello F24, la società ricorreva alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Venezia che respingeva il ricorso.

2. Proposto appello da parte della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Veneto rigettava il gravame osservando che, non essendo stato richiesto il rimborso con presentazione del modello VR e indicazione del credito nel quadro VX, il diritto al rimborso poteva essere azionato soltanto entro il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 cit. ormai decorso.

3. Avverso questa pronunzia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]:

5. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, inapplicabile nel caso in esame in cui non vi era stato un pagamento non dovuto ma un errore nella dichiarazione essendosi indicato l’importo versato al netto della compensazione anziché al lordo.

6. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sempre ai sensi dell’art. 360 comma 1 n,. 3 c.p.c., perché la CTR aveva fatto confusione tra prescrizione e decadenza in quanto l’art. 21 citato prevede che l’azione possa essere proposta sinché il credito non è prescritto.

7. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 10 legge n. 212/2000 perché vi era stata la violazione del principio di buona fede in quanto da parte dell’Amministrazione che, in sede di controllo, avrebbe dovuto rilevare l’errore in cui era incorso il contribuente e procedere al rimborso d’ufficio, anziché eccepire la tardività della richiesta, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede.

8. Con il quarto motivo deduce violazione di legge per error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto la CTR non si era espressa in merito alla domanda di rimborso che spettava alla ricorrente, avendo questa versato, nel 2003, IVA eccedente il dovuto non indicata nella dichiarazione annuale.

9. I primi due motivi e il quarto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi ai presupposti del diritto al rimborso azionato dalla contribuente, e sono infondati.

9.1. Va premesso, in tema di rimborso dell' IVA, che la detrazione o il rimborso della eccedenza d'imposta, nell'ipotesi in cui il credito risulti dalla dichiarazione regolarmente presentata, è disciplinata dall'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale dell’apposito quadro, che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 20039 del 2011; Cass. n. 19682 del 2015; Cass. n. 20255 del 2015 ; Cass. n. 19115 del 2016; Cass. n. 4559 del 2017; Cass. n. 37517 del 2022).

9.2. Peraltro, nei casi di domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 (per esempio, quando la dichiarazione è stata omessa o il diritto al rimborso del credito non è stato chiesto nella dichiarazione per l’anno cui si riferisce), si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza ma che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 16477 del 2004; Cass. n. 8461 del 2005; Cass. n. 2705 del 2008; Cass. n. 12433 del 2011; Cass. n. 21674 del 2015; Cass. n. 20573 del 2019).

9.3. I giudici d’appello hanno fatto buon governo di questi principi nel caso in esame, in cui è pacifico che il rimborso del credito IVA per l’anno di imposta 2003 non era stato chiesto con la dichiarazione dell’anno, cosicché si applica l’art. 21 cit.– e l’errore nella dichiarazione non esclude che vi sia stato un pagamento eccedente il dovuto da cui decorre il termine di decadenza; la richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA versata, però, è stata avanzata soltanto nel 2009, oltre il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, e quindi la contribuente è decaduta dal diritto al rimborso; l’accertamento dell’avvenuta decadenza assorbe ogni altra questione e non ricorre omessa pronunzia sul merito della domanda.

10. Il terzo motivo, poi, è inammissibile, perché si fonda su circostanze ipotetiche, e comunque è infondato, in quanto i principi di correttezza e lealtà operano come criteri di comportamento all’interno del contesto stabilito dal sistema normativo non creano nuove regole di condotta in contrasto con le previsioni di legge.

Affermare che l’art. 10 cit. impone all’Amministrazione di procedere al rimborso nonostante l’intervenuta decadenza significherebbe rendere inutile la previsione decadenziale.

11. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno liquidate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/lacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9711/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 1591/2015 depositata il19/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Respinta da parte dell’Agenzia delle entrate la richiesta di rimborso per IVA del 2003, presentata in data 8.9.2009, dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] spa, con la motivazione che l’istanza era stata presenta oltre il termine di due anni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/92 e che comunque l’imposta era stata compensata con modello F24, la società ricorreva alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Venezia che respingeva il ricorso. 2. Proposto appello da parte della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Veneto rigettava il gravame osservando che, non essendo stato richiesto il rimborso con presentazione del modello VR e indicazione del credito nel quadro VX, il diritto al rimborso poteva essere azionato soltanto entro il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 cit. ormai decorso. 3. Avverso questa pronunzia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4. Resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]: 5. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, inapplicabile nel caso in esame in cui non vi era stato un pagamento non dovuto ma un errore nella dichiarazione essendosi indicato l’importo versato al netto della compensazione anziché al lordo. 6. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sempre ai sensi dell’art. 360 comma 1 n,. 3 c.p.c., perché la CTR aveva fatto confusione tra prescrizione e decadenza in quanto l’art. 21 citato prevede che l’azione possa essere proposta sinché il credito non è prescritto. 7. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 10 legge n. 212/2000 perché vi era stata la violazione del principio di buona fede in quanto da parte dell’Amministrazione che, in sede di controllo, avrebbe dovuto rilevare l’errore in cui era incorso il contribuente e procedere al rimborso d’ufficio, anziché eccepire la tardività della richiesta, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede. 8. Con il quarto motivo deduce violazione di legge per error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto la CTR non si era espressa in merito alla domanda di rimborso che spettava alla ricorrente, avendo questa versato, nel 2003, IVA eccedente il dovuto non indicata nella dichiarazione annuale. 9. I primi due motivi e il quarto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi ai presupposti del diritto al rimborso azionato dalla contribuente, e sono infondati. 9.1. Va premesso, in tema di rimborso dell' IVA, che la detrazione o il rimborso della eccedenza d'imposta, nell'ipotesi in cui il credito risulti dalla dichiarazione regolarmente presentata, è disciplinata dall'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale dell’apposito quadro, che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 20039 del 2011; Cass. n. 19682 del 2015; Cass. n. 20255 del 2015 ; Cass. n. 19115 del 2016; Cass. n. 4559 del 2017; Cass. n. 37517 del 2022). 9.2. Peraltro, nei casi di domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 (per esempio, quando la dichiarazione è stata omessa o il diritto al rimborso del credito non è stato chiesto nella dichiarazione per l’anno cui si riferisce), si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza ma che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 16477 del 2004; Cass. n. 8461 del 2005; Cass. n. 2705 del 2008; Cass. n. 12433 del 2011; Cass. n. 21674 del 2015; Cass. n. 20573 del 2019). 9.3. I giudici d’appello hanno fatto buon governo di questi principi nel caso in esame, in cui è pacifico che il rimborso del credito IVA per l’anno di imposta 2003 non era stato chiesto con la dichiarazione dell’anno, cosicché si applica l’art. 21 cit.– e l’errore nella dichiarazione non esclude che vi sia stato un pagamento eccedente il dovuto da cui decorre il termine di decadenza; la richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA versata, però, è stata avanzata soltanto nel 2009, oltre il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, e quindi la contribuente è decaduta dal diritto al rimborso; l’accertamento dell’avvenuta decadenza assorbe ogni altra questione e non ricorre omessa pronunzia sul merito della domanda. 10. Il terzo motivo, poi, è inammissibile, perché si fonda su circostanze ipotetiche, e comunque è infondato, in quanto i principi di correttezza e lealtà operano come criteri di comportamento all’interno del contesto stabilito dal sistema normativo non creano nuove regole di condotta in contrasto con le previsioni di legge. Affermare che l’art. 10 cit. impone all’Amministrazione di procedere al rimborso nonostante l’intervenuta decadenza significherebbe rendere inutile la previsione decadenziale. 11. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno liquidate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/lacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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