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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:664
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CJ0003_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321, pag. 26)

[OSCURATO:PERSONA]

1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, ad eccezione dell’art. 5, n. 2, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest’ultima. 2) Il ricorso è respinto per quanto riguarda la mancata attuazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 2003/110. 3) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0003_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321, pag. 26) [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, ad eccezione dell’art. 5, n. 2, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest’ultima. 2) Il ricorso è respinto per quanto riguarda la mancata attuazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 2003/110. 3) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris