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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13994/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 e 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] i motivi dedotti, Oltre che declinati in Punto di mero fatto, si rivelano anche generici, in quanto riproduttivi di censure igià adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita sussistenza della configurabilità, nella condotta in addebito, del delitto di resistenza ed alla conseguente responsabilità a detto titolo (v. pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 /5 E poSi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 e 635, secondo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] i motivi dedotti, Oltre che declinati in Punto di mero fatto, si rivelano anche generici, in quanto riproduttivi di censure igià adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita sussistenza della configurabilità, nella condotta in addebito, del delitto di resistenza ed alla conseguente responsabilità a detto titolo (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 /5 E poSi
Sentenza Cassazione n. 13994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris