CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamentedomiciliata in Roma, via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiING BANK N.V., società per azioni di diritto olandese, in personadel rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, exlege domiciliata come da domicilio digitale indicato;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona deirappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al controricorso, ex legedomiciliata come da domicilio digitale indicato;- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1491/2023pubblicata il 5 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso del settembre 2019, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio aisensi dell’art.702-bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Torino lesocietà [OSCURATO:PERSONA] n.v., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per ottenerela sospensione dell’obbligo di pagare i canoni di un contratto dileasing, concluso nel 2008 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].p.a., di cui ING Bank era stata cessionaria.La società ricorrente evidenziò a tal fine come con letteradatata 4 luglio 2019, ricevuta in pari data dalla conduttrice, la societàLepontine s.r.l., aveva comunicato di essersi resa cessionaria, conefficacia dal 1° luglio 2019, dei crediti derivanti dal suddettocontratto di leasing e che, a fronte di scissione interna, la societàReno B.V., poi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era divenuta titolaredel contratto di leasing in oggetto, nonché proprietaria dell’immobileconcesso in locazione finanziaria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiCon ordinanza in data 23 gennaio 2020 il Tribunale di Torinodichiarò la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale diBrescia, avanti al quale [OSCURATO:SOCIETA] riassunse la causa in data 25gennaio 2020.2.1. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, lasocietà attrice rappresentò che: - aveva concluso un contratto dileasing immobiliare per un valore di euro 650.000,00, della duratadi 216 mesi (18 anni), articolati in un primo periodo di prelocazionecomprensivo di un corrispettivo alla firma di euro 195.000,00 ecanoni di euro 3.197,70 dalla conclusione del contratto alla consegnadell’immobile e un secondo periodo di effettiva locazione finanziaria,con canoni sempre pari a euro 3.197,70; - il corrispettivo perl’opzione di acquisto era stato pattuito in euro 195.000,00 e ilcorrispettivo globale della locazione finanziaria era stato stabilito ineuro 880.765,50; - il tasso interno d’attualizzazione indicato nelcontratto, pari a 6,758 per cento annui con capitalizzazione, noncorrispondeva a quello effettivamente applicato a seguito di dettacapitalizzazione, pari al 6,994%; - la società ING Bank avrebbeapplicato una capitalizzazione anatocistica occulta sul prezzo diopzione finale, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva versato nel corso delrapporto euro 592.597,39, quindi, il prezzo di opzione d’acquistoavrebbe dovuto essere pari a euro 57.802,61 e non, ai pattuiti euro195.000,00; - la base di calcolo del totale degli interessieffettivamente dovuti avrebbe dovuto tener conto del prezzo diopzione epurato dall’asserito anatocismo; - sarebbe stato applicatosu tale cifra un tasso leasing effettivo pari al 13,36%, superiore altasso soglia usura applicabile ratione temporis, e tale tasso sarebbestato non esplicitamente pattuito, quindi applicato in violazione dellenorme di trasparenza bancaria; - nel contratto , ING Bank non avevastabilito un singolo metodo di calcolo del tasso leasing, ma tre distintimetodi, con conseguente indeterminatezza del tasso effettivamenteapplicato; pertanto, domandò la sospensione dei pagamenti mensiliNumero registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosio del contratto di leasing, la rideterminazione dei rapporti di dare -avere tra le parti, gradatamente, senza l’applicazione di interessi, ocon l’applicazione del tasso ex art.117 TUB, o ex art.1284 c.3 c.c.;in via istruttoria, domandò eseguirsi CTU e, salva spontaneaesibizione, chiese fosse ordinata l’esibizione dei documenti relativi alleasing di ai sensi delll’art. 210 c.p.c..Si costituirono [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestandola competenza territoriale del Tribunale di Brescia; eccepirono inoltrela prescrizione del rapporto per le prestazioni eseguite prima del2.10.2019 e insistettero per l’integrale reiezione delle domandeavversarie.ING Bank N.V. si costituì, nella stessa data e con i medesimidifensori, insistendo per la propria carenza di legittimazione passivain quanto, a seguito della già menzionata scissione, il contratto erastato assegnato a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; insistette poi per il rigettodelle pretese attoree.Esperita CTU contabile, il Tribunale con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. in data 23 giugno 2021, rigettò integralmente le domandee condannò la società ricorrente al pagamento spese del giudizio edi CTU.2. La Corte d’appello di Brescia con la sentenza qui impugnataha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversol’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 23 giugno 2021 del Tribunale.Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello ha esclusola sussistenza dei presupposti di applicabilità della sanzione previstadall’art. 117, comma 7°, TUB; ha affermato, inoltre, che in ordinealla determinabilità del tasso doveva essere data rilevanza a quantoemerso dalla CTU e dalla perizia attorea (da cui emergeva che nonsarebbero indicati tassi alternativi), rispetto ad una discrasia praticatra il tasso dedotto e quello effettivo e ritenuto che l’eventualeapplicazione da parte della società concedente di un tasso diverso daquello convenuto non integrasse le condizioni circostanziali previsteNumero registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosidall’art. 117, commi commi 4°, 6° e 8° TUB, presentando taleeventualità, un profilo di responsabilità esecutiva di naturacontrattuale, non oggetto di domanda giudiziale. Ha altresì osservatoche la società appellante non aveva dimostrato come il diversoammontare del tasso fosse di per sé in grado di rendere nonvalutabile il costo dell’operazione, non potendo lamentare di avereadempiuto ad un contratto a condizioni difformi, non avendo neppureesercitato l’opzione finale. Sotto altro profilo, ha ritenuto che laCircolare n.229/2003 di Banca d’Italia, a fronte della diversaallocazione dei requisiti di forma dei contratti rispetto a quelliinformativi precontrattuali, non avesse introdotto per il leasingulteriori requisiti di forma-contenuto riconducibili al comma ottavodell’art. 117 TUB, limitandosi ad assimilare, con riferimento alleasing finanziario, il tasso interno di attualizzazione al tasso diinteresse attivo o passivo per i contratti bancari, rendendo perciòoperante quanto previsto dai commi 4°, 6° e 8° dell’art. 117 TUBper le ipotesi ivi previste ed assoggettandolo a tale disciplina. Haconcluso con l’affermare che una errata indicazione del tasso leasingpotrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile ed, in ognicaso, nel giudizio si sarebbe persino trattato di un mero passaggioargomentativo e non di una specifica domanda attorea, coninammissibilità del gravame. Infine, la Corte Bresciana, nel rigettarel’impugnazione relativa all’importo del riscatto finale, ha ritenuto cheal fine della verifica dell’usura, l’esclusione dal calcolodell’attualizzazione/capitalizzazione dell’importo di riscatto finaleeffettuata dal CTU fosse corretta, affermando che taledell’opzione di acquisto finale, né sulla corrispondenza effettiva deltasso; di conseguenza, tale tesi (che sarebbe persino seguita daBanca d’Italia), portava, nella specie, ad un TAEG meno elevato,sostanzialmente equivalente al TEGM e non dissimile dal TIR indicatonel contratto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosi3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, lasocietà Ponte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneillustrato da quattro motivi. Hanno resistito con distinti atti dicontroricorso, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] N.V. e dall’altro [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis, comma, 1 c.p.c.Le parti controricorrenti hanno depositato distinte e rispettivememorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denunciala “Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art 360 n. 3)c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 117 TUB al contratto dileasing riguardo alla determinabilità del tasso di interesse mediantel’individuazione dei dati presenti nel contratto (numero ed importodei canoni di locazione e prelocazione, durata rapporto e periodicitàdei canoni, nonché prezzo di opzione importo finanziato)”; nellospecifico, lamenta che nel contratto di leasing de quo il tasso diinteresse è identificato dal [OSCURATO:PERSONA] di Attualizzazione (TIA) cheesprime l’equivalenza tra il costo di acquisto del bene locato (al nettodelle imposte) ed il valore attuale dei canoni e del prezzo d’opzioned’acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti;tale tasso deve comprendere anche la componente periodale in casodi pagamento di rate mensili e deve essere effettivo; diconseguenza, l’esistenza di una formula prescritta da Banca d’Italiaper la individuazione del tasso di interesse, quale tasso interno diessere determinabile attraverso un calcolo di componenti/elementicontrattuali calcolati «a ritroso» se -come nel caso di specie - nonsono indicati la formula o i criteri di determinabilità, né le componentidi interesse incluse nell’opzione finale. In proposito, assume che nelcontratto di leasing si sarebbe determinata una discrasia “(pacifica)”[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrositra quanto indicato nel contratto e il tasso effettivamente applicato,in assenza di criteri di calcolo esplicitati nel contratto.A parere della ricorrente ciò determina, sotto il profilo dellatrasparenza bancaria, una incertezza sul tasso che è assimilabile allamancata pattuizione dello stesso o comunque, ad una nullità dellostesso, a fronte della quale è applicabile la sanzione di ricalcolo deitassi di cui all’art. 117, comma 7°, TUB.2. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrentedenuncia la “Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art.360 n. 3) c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 117 comma 8°Tub e [OSCURATO:PERSONA] 229/2003 al contratto di leasing riguardoalla discrasia in pejus per l’utilizzatore tra i tassi indicati nel contrattoed il tasso effettivamente applicato – Opacità del contratto.Contraddittorietà della motivazione ed applicazione della sanzione dicui all’art 117 TUB in caso di accertata discrasia; identificazione edequiparazione del tasso leasing al tasso di interesse del mutuo”;sostiene in particolare che la discrasia in pejus per l’utilizzatore deltasso leasing tra quello effettivo e quello dichiarato nel contrattodetermina ai sensi della normativa Circ. 229/1999 -agg. 2003- diBanca d’Italia, una opacità contrattuale che equivale ad una mancataindicazione con applicazione alla fattispecie dell’art 117, comma 8°,TUB.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la “Falsaapplicazione di legge ai sensi dell’art 360 n. 3) c.p.c. in relazioneall’applicazione al contratto di leasing dell’art. 117 commi 4°, 6° e7° TUB e [OSCURATO:PERSONA] 229/2003 in caso di difformità dei tassi- Illogicità della motivazione. Erroneità ed illogicità della motivazioned’appello e la falsa applicazione di legge sulla questionedell’applicabilità alla fattispecie dedotta del contratto di leasing,dell’art. 117, comma 7°, TUB, a fronte di accertata tra tasso effettivoe tasso dichiarato, con la relativa conseguenza di ricalcolo del tassoNumero registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosidi interesse, non trattandosi di responsabilità precontrattuale o diesecuzione o extracontrattuale”.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, la società ricorrentedenuncia la “Violazione e falsa applicazione di legge,contraddittorietà ed erroneità della motivazione ai sensi dell’art 360n. 3) c.p.c. in relazione alla valutazione del prezzo di opzione ai finidel calcolo del tasso di interesse nonché dell’usura. Travisamento deifatti e della CTU in punto rilevanzadell’attualizzazione/capitalizzazione del prezzo di opzione di riscattoai fini del calcolo dell’usura, nonché ai fini della normativa sullatrasparenza bancaria. Falsa applicazione di legge in relazione alleconseguenze in caso di difformità o difetto di pattuizione degliinteressi ivi contenuti; osserva, in particolare, la società ricorrenteche nel contratto di leasing l’opzione di riscatto finale, pur noncostituendo un debito, deve essere considerata ai fini del calcolo deltasso di interesse e della verifica di usurarietà dello stesso, laddovecontenga una componente di interessi non dichiarata nel contratto;inoltre gli interessi contenuti nell’importo di opzione finale e/o rilevatimediante un processo di attualizzazione o capitalizzazione di taleriscatto finale, devono essere computati al fine del calcolo dell’usurae del TIA nel contratto di leasing.5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.5.1. Anzitutto, va evidenziato che la Corte d’appello bresciana,con la sentenza impugnata, ha ritenuto che il tasso di interesse fossedeterminabile sulla base degli elementi presenti nel contratto,identificati dal numero ed importo dei canoni di locazione eprelocazione, dalla durata del rapporto e dalla periodicità dei canoni,nonché dal prezzo di opzione e dell’importo finanziato, mediante uncalcolo “a ritroso” degli stessi, affermando, sulla base della sentenzadi questa Corte n. 12889/2021, che l’eventuale applicazione di untasso diverso da quello convenuto non integrasse alcuna delleNumero registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosicondizioni circostanziali dell’art. 117 TUB, risultando ladeterminabilità del tasso in tale modo prevalere sulla eventualediscrasia tra il tasso dedotto nel contratto e quello effettivamenteapplicato.Nello specifico, la Corte d’appello ha ritenuto che fossepossibile «come ritenuto già dal Tribunale, che il tasso leasing fossecomunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipomatematico, a prescindere dalla difficoltà e che l’espressione “il tassointerno di attualizzazione [sia] un dato che si estrae a ritroso”,utilizzata dal Giudice di prime cure, si riferisce precisamente alla suadeterminabilità a partire dai dati (numero e importo dei canoni dilocazione e prelocazione, durata del rapporto e periodicità deicanoni), indicati chiaramente in contratto e incontestati» e osservatoche «pertanto, correttamente e condivisibilmente il Tribunale avevadato rilevanza a tale possibilità e non alla mera discrasia tra tassodedotto in contratto e tasso effettivo autonomamente calcolatodall’appellante», aggiungendo, poi, che «il fatto che fosse possibiledeterminare univocamente il tasso di attualizzazione effettivamenteapplicato è ulteriormente provato dal fatto che né il CTU né il peritodi parte offrono calcolo alternativi di esso, che quindi restadeterminato nel suo ammontare» (pag. 13 e 14 della sentenzaimpugnata).5.2. Avendo la Corte d’appello fatto riferimento all’arresto diquesta Corte (cfr. Cass. Sez. 3, 13/05/2021 n. 12889), giovasottolineare che la citata decisione ha affermato, tra l’altro e in viagenerale, la necessità di considerare la funzione della trasparenzanon più in senso meramente “bancaristico”, orientato a introdurre ilprincipio della concorrenza all'interno del settore bancario, né inquello di mero contenimento delle scelte irrazionali, bensì allastregua di un valore che merita di essere in sé e per sé consideratoper la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioniCC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22/2024Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11817/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto delcontratto.Con la stessa decisione si è precisato che in tema di«determinabilità del tasso di interesse» nei contratti di mutuo«affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivisulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, aisensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regimeanteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 -contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci,purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concretadeterminazione del saggio di interesse. A tal fine, occorre chequest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza,senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capoall'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessarioper pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la suaesecuzione» e che «nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs.n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato perrelationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso ilcontratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseciche, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali allaconcreta determinazione del tasso, non devono essere determinatiunilateralmente dalla società di leasing».Si chiarisce in proposito che tale possibilità si desume in viaindiretta dall'art. 117 TUB — perché non avrebbe senso vietare ilrinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazioneper relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fontiesterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca— oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza disalvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e dellaeliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, laprescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto il tassod'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati intende porre ilNumero registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosicliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza itermini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che ilcontratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possaessere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse,non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche colrinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materialeidentificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.Con tale arresto del 2021, quindi, si è posto in luce come «ladeterminabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbedunque l’irrogazione della sanzione sostitutiva de qua, riservata alleipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass.26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907); ipotesi cuideve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto,ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabilein funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì daritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmenteinespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello sucui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.6364)». (cfr. in proposito, Cass. Sez. 3, n. 12889/2021, cit.).Tale indirizzo è stato ribadito da numerose pronunce di questaCorte, che hanno affermato come in tema di leasing immobiliare, lamancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determinala violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso siadeterminabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti edelementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcunmargine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società dileasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza disalvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata insenso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuireo prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata(Cass. Sez. 3, 15/11/2024 n. 29530; in senso conforme, Cass. Sez.CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22/2024Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11817/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/20263, 17/10/2023 n. 28824; Cass. Sez. 3, n. 35110 del 2024; Cass.Sez. 3, 10/1/2025 n. 711).5.3. Tanto richiamato, va osservato che la corte d’appello conla decisione impugnata non si è posta in linea con quanto affermatoda questa Corte nei sopra richiamati arresti, posto che la possibilitàdi determinare il tasso leasing per relationem, ove l'indicazionenumerica del tasso, può avvenire col rinvio a elementi esterniobiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioèsuscettibile di attuarsi in modo inequivoco, non può essere estesa aicasi (come quello di specie) ove i parametri contrattuali vengonounilateralmente determinati dalla società di leasing ed in assenza dicriteri di calcolo esplicitati nel contratto e, addirittura, mediante ilcalcolo del tasso di attualizzazione estratto «a ritroso» (non venendoindicati: la formula, i criteri di determinabilità e le eventualicomponenti di interesse incluse anche nell’opzione finale).Condivisibilmente, sul punto, parte ricorrente osserva che non si puòritenere compreso nel canone di normale diligenza dell’utilizzatore,quello di calcolare il tasso mediante la formula di Banca d’Italia oaltre operazioni matematiche, neppure indicate o richiamate nelcontratto.5.4. La decisione in esame si rivela, inoltre, come denunciatodalla società odierna ricorrente, effettivamente apparente inrelazione a quanto argomentato in ordine all’affermazione delGiudice di prime cure, secondo cui “l’errata indicazione del tassoleasing potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile perinadempimento dell’obbligazione di trasparenza”; in proposito, laCorte bresciana ha ritenuto che detta affermazione non costituirebbeuna pronuncia su una domanda di parte attrice ma, al più, «unpassaggio argomentativo», dichiarando inammissibile il gravamed’appello sul punto. Il passaggio riportato, oltre che effettivamenteoscuro e incomprensibile, si pone anch’esso in violazione delle regolenormative imposte dal canone della trasparenza bancaria e dellaNumero registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosicircolare n. 229/1999 - agg.2003 di Banca d’Italia, in quanto laaccertata discrasia tra il tasso leasing effettivo e quello indicato nelcontratto - non sanabile per relationem - comporta l’applicazionedella sanzione prevista dall’art. 117 TUB essendo i criteri dideterminazione non obiettivamente individuabili, in modoinequivoco.Sul punto, ancora, la più volte citata pronuncia di questa Corte(12889/2021) ha avuto modo di rilevare che la «divergenza tra iltasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamentoannuale e quello da applicare alla restituzione infra annuale” pone “ilproblema di opacità dell’operazione, non in grado di metterel’utilizzatore nella condizione di conoscere l’effettivo costodell’operazione posta in essere. L’utilizzatore avrebbe infatti formatola propria volontà sul tasso indicato nel contratto, ma non sarebbestato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondoun metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degliinteressi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiorea quello risultante dalle clausole contrattuali (Cass 21/03/2011 n.6364). Si sarebbe posto, cioè un problema di trasparenza delcontesto del leasing. Ciò non significa però che non avrebbe potutoapplicarsi la sanzione sostitutiva come invece argomenta…” (Cfr.Cass. Civ. 12889/2021, cit. a pag. 9).Proprio in relazione al contesto negoziale e di recente, è statoribadito che il piano della trasparenza salvaguardia la sfera negozialedel cliente in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi edelle remunerazioni che il contratto programma, ove essi nonpossano essere obiettivamente determinati per relationem (Cass.Sez. 3, n. 711/2025 cit.).6. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversaNumero registro generale 22/2024CC 17.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4063/2025Ric. n. 22/2024 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11817/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosicomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dellaSezione Terza Civile, il 17 ottobre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]