CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso al vaglio odierno di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime, rispettivamente, moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA]) chiedono la correzione di plurimi errori materiali contenuti nella sentenza della prima sezione penale della Corte di cassazione n. 35483 del 29 settembre 2020 (depositata l'11 dicembre 2020), nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai predetti avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato, per quanto di interesse in questa sede: - la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione al clan Mallardo, per intestazione fittizia e tentativo di falso ideologico per induzione, nonché la confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992 e 416-bis, comma 7, cod. pen., di tutti i beni relativi alle intestazioni fittizie, per i quali era stata pronunziata sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato (essendo stati ritenuti comunque riferibili a [OSCURATO:PERSONA], benché intestati ad altri soggetti), oltre che di quelle collegate alla conferma della condanna; - la statuizione di confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], legata all'assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato per i capi B2 e B3, rispetto alla formula auspicata dalle appellanti 'perché il fatto non sussiste', cui le medesime ricollegavano l'invocata revoca della misura patrimoniale. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato un unico ricorso straordinario a mezzo dei difensori e procuratori speciali Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo errore lamentato attiene alla confisca di due immobili, intestati, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'uno (rectius, una quota di comproprietà di esso, n.d.e.), ubicato a Giugliano in Campania alla via S. Nullo 44, provenisse da una successione ereditaria dal padre di [OSCURATO:PERSONA] e l'altro, sito nello stesso Comune a via Grotta dell'Olmo n. 31, da una donazione dei genitori della Noventi. Ebbene, rispetto all'immobile la cui quota era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione non aveva scritto nulla, mentre, quanto a quello della Noventi, il Collegio di legittimità — a pag. 58 — aveva erroneamente negato che esso fosse stato confiscato, a dispetto dell'inserimento del cespite nell'elenco di cui alla pag. 127 della sentenza di primo grado. Il tema delle confische di detti immobili era stato posto con appello integrativo (pagg 2-4), con il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 92, 93, 160, 161, 144-173), con motivi aggiunti di ricorso (pagg. 92-95) ed anche con il ricorso della Noventi (pag. 12). Gli istanti, a sostegno delle proprie doglianze, allegano anche gli atti di provenienza degli immobili. A conclusione di questo primo segmento dell'istanza, [OSCURATO:PERSONA] e la Noventi chiedono la sospensione degli effetti della confisca ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Il secondo errore percettivo consiste — si legge nel ricorso — nell'individuazione del momento genetico della costituzione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] nella messa in esercizio del bar "[OSCURATO:PERSONA]" nel 1991 (pagg. 40, 41 sentenza prima sezione penale) e nell'aver ritenuto che questo punto della decisione — confermativo di quanto sostenuto dai collaboratori di giustizia — non fosse oggetto di contestazione, a dispetto del fatto che, invece, contestazione vi fu. In particolare, l'allora ricorrente (motivi 2 e 5, pagg. 89, 90, 93, 95, 159, 161-165) lamentava che era stata trascurata tutta la documentazione che dimostrava come la ricchezza di [OSCURATO:PERSONA] risalisse non al 1991, ma al 1984 (allorché era stata intrapresa altra attività commerciale nei locali di proprietà del padre del [OSCURATO:PERSONA], denominata "Addo' champagne") e come la ricchezza della famiglia [OSCURATO:PERSONA] risalisse addirittura ai nonni; ciò sia nell'appello, sia nel ricorso per cassazione, sia nei motivi aggiunti. La smentita dell'assunto dei Giudici di merito sul punto avrebbe sconfessato anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano ricevuto conferma proprio dal ritenuto improvviso, repentino e ingiustificato arricchimento di [OSCURATO:PERSONA] in concomitanza con l'apertura del bar "[OSCURATO:PERSONA]". La richiesta si sofferma, in particolare, poi, sulla pretermissione del prezzo di cessione delle licenze della pizzeria e del bar "Addo' champagne", che aveva fruttato all'imputato, a dispetto del ben più contenuto prezzo ufficiale, la somma di 190 milioni di lire nel 1992, valore determinato sulla base di avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che avevano ricostruito il prezzo pagato sulla scorta della redditività delle attività nell'ultimo triennio. Altro motivo negletto atterrebbe alla censura concernente la ricostruzione della ricchezza della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e di quella della famiglia Noventi-Strazzulli, a dimostrazione di come il patrimonio poi giunto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Noventi fosse stato costruito in maniera graduale a partire dal 1914. 2.3. Il terzo errore percettivo sarebbe testimoniato dall'affermazione, contenuta nella sentenza della prima sezione penale (pag. 41), secondo cui nessun altro componente del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] possedeva beni, denaro o capacità reddituali tali da giustificare l'origine delle fortune del predetto. Come sostenuto nel ricorso alle pagg. 92-98 e 160-162, al contrario, già i nonni, il padre e i suoceri di [OSCURATO:PERSONA] erano a loro volta proprietari di beni, che erano confluiti nel patrimonio del ricorrente sia direttamente, sia attraverso i proventi delle vendite ovvero degli indennizzi per espropri (motivi nuovi pag. 141). Si era trascurato, inoltre, anche il cospicuo ammontare dei finanziamenti di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato per la gestione della caffetteria [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto errore percettivo denunziato riguarda la doglianza, formulata nel ricorso per cassazione, concernente la pretermissione di intercettazioni, doglianza che la prima sezione penale aveva ritenuto non supportata da una specifica riflessione a proposito della decisività. Al contrario, nel terzo capitolo del secondo motivo di ricorso (pagg. 103-114), si era sostenuta la significatività della mancata emersione, nell'intercettazione di ben ventuno utenze riferibili a [OSCURATO:PERSONA], di contatti con il clan Mallardo o con altri sodalizi camorristici e non — come sostenuto dalla prima sezione penale — di captazioni in cui non si faceva il nome di [OSCURATO:PERSONA]. Tale prova a discarico era decisiva, a maggior ragione quando considerata in uno alla mancanza di accuse di ben tredici collaboratori di giustizia. 2.5. Il quinto errore percettivo concerne l'affermazione della prima sezione penale (pag. 46) secondo cui il ricorrente non aveva criticato la sintesi dei motivi di appello in cui si dava atto che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 maggio 2011 (nel diverso procedimento che pure riguardava il [OSCURATO:PERSONA]) non era stata prodotta nel giudizio di secondo grado. Al contrario, il contrasto tra giudizio di sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati espresso nel presente procedimento e quello di proporzione, per gli anni 1997-2003, della citata sentenza della Corte partenopea era tema dedotto tempestivamente (pagg. 147- 149 del ricorso); la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 maggio 2011 era stata allegata alla memoria del 19 ottobre 2017 ed era fisicamente presente nel fascicolo fin dal primo grado di giudizio. Se la Corte di cassazione si fosse avveduta di ciò, non avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso e avrebbe proceduto all'esame dei motivi nuovi perché si sarebbe posto un problema di tenuta logica della sentenza di condanna. 2.6. Il sesto errore percettivo è agitato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che avevano presentato ricorso per cassazione per farsi riconoscere la formula assolutoria 'perché il fatto non sussiste' piuttosto che quella 'perché il fatto non costituisce reato' e per far revocare, di conseguenza, la confisca dei beni loro intestati, rispetto all'addebito di intestazione fittizia. In primo luogo, l'istanza invoca un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nel senso di ritenere il rimedio straordinario praticabile anche dai soggetti non condannati e, in subordine, qualora questa Corte ritenga di non accedere a queste esegesi, sollecita la rimessione alla Corte Costituzionale della questione per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 42 Cost. Quanto al profilo contenutistico, la richiesta contesta l'affermazione della prima sezione penale a proposito della mancanza di un concreto interessamento delle due donne nella gestione dei beni, di titoli di studio idonei e di un'effettiva esperienza nel campo commerciale Al contrario (come propugnato alle pagg. 11 - 14 del ricorso per cassazione e alle pagg. 171 e 172 del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] era laureata in economia e commercio e la Noventi aveva sempre aiutato il marito nell'attività commerciale, tanto che tre soggetti (due agenti di commercio e il commercialista di fiducia) avevano riferito di avere avuto contatti solo con la Noventi, come da memoria allegata al ricorso e tale dato era emerso anche dalle intercettazioni. Questi elementi a favore non erano stati proprio considerati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo errore lamentato attiene alla confisca di due immobili, intestati, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], nonostante: - la quota di comproprietà confiscata a [OSCURATO:PERSONA] (relativa all'immobile ubicato a Giugliano in Campania alla via S. Nullo 44) provenisse da una successione ereditaria dal padre del proposto, - l'immobile confiscato alla Noventi, sito nello stesso Comune a via Grotta dell'Olmo n. 31, derivasse da una donazione dei genitori della medesima. Ebbene, le censure di entrambi i ricorrenti sono inammissibili. 1.1. Quanto alla Noventi, l'inammissibilità è legata alla circostanza che la donna è stata assolta fin dal primo grado e non è, pertanto, una "condannata", mentre il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è fruibile solo da coloro che rientrino in quest'ultima categoria, come meglio si dirà nella trattazione dell'ultimo motivo di ricorso, cui si rinvia (cfr. infra § 6). 1.2. In ordine al [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile in quanto attiene non già alla decisione di condanna ovvero ai profili della decisione che ad essa siano strettamente correlati e che servano a stabilizzare il giudicato, ma ad una statuizione collegata, sì alla condanna, ma che non attiene all'affermazione di penale responsabilità e ai suoi effetti diretti in tema di libertà personale, che soli — a parere del Collegio — possono giustificare l'intervento straordinario che il legislatore consente rispetto alle sentenze della Corte di cassazione, sovvertendo, così, il principio generale della stabilità delle decisioni di legittimità. La conclusione cui è giunto oggi il Collegio è ispirata, in primo luogo, alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA]), che ha messo in guardia dalla possibilità di praticare un'interpretazione analogica dell'istituto del ricorso straordinario, ribadendone la natura eccezionale. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 13199 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789, che all'uopo ha utilizzato un'immagine molto efficace, il ricorso al rimedio va circoscritto a quel provvedimento che «collocandosi nel cono d'ombra dell'accertamento della responsabilità penale (o anche civile) della persona interessata, riaffermi comunque l'ambito del giudicato stesso», così teorizzando i principi utili a definire la nozione di condannato cui si riferisce l'art. 625-bis cod. proc. pen.D'altra parte l'esclusione dell'applicabilità del rimedio anche alle statuizioni di confisca è stata espressamente sancita da questa Corte, sia quando la misura di sicurezza accedeva alla condanna pronunziata nel medesimo processo sub iudice (Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013, Falzetta, Rv. 256647), sia quando essa era oggetto esclusivo del provvedimento contro il quale era stato presentato ricorso per cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro e altro, Rv. 266745; Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv. 245090). 2. Il secondo errore percettivo consisterebbe — si legge nel ricorso — nell'individuazione del momento genetico della costituzione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] nella messa in esercizio del bar "[OSCURATO:PERSONA]" nel 1991, mentre la ricchezza di [OSCURATO:PERSONA] doveva farsi risalire indietro negli anni. 2.1. Per dare conto delle ragioni che hanno condotto all'odierna declaratoria di inammissibilità del ricorso, giova ricordare che il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare un t errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Quando, invece, il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. sia fondato sull'omessa considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, il suo accoglimento postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità. Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, nonché gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, oltre che gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953). Quanto ad un errore percettivo se ne accompagni uno valutativo, il ricorso non è ammissibile (Sezioni Unite Basile).In ordine al secondo dei caratteri del rimedio straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. 2.2. Orbene, le doglianze sviluppate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono estranee a questo ambito, poiché l'errore, ove esistente, sarebbe al più valutativo e, quindi, esulante dai limiti del rimedio straordinario attivato. Con il riferimento alla pertinenza delle allegazioni di parte a fasi ulteriori dell'attività commerciale e imprenditoriale del ricorrente — pag. 41 della sentenza impugnata — rispetto alla costituzione del bar "[OSCURATO:PERSONA]" (che può significare sia anteriori che posteriori a tale momento), la Corte di cassazione ha ritenuto non rilevanti tutte le argomentazioni svolte per quanto concerne i redditi accumulati prima del 1991 a fronte dell'esplosione economica del ricorrente quanto al periodo successivo, quale momento di riscontro alle plurime e convergenti accuse dei collaboratori di giustizia circa l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan Mallardo. Ebbene, questa argomentazione evidenzia una scelta decisionale della Corte regolatrice rispetto al tema proposto, nel senso di ritenere ininfluenti, rispetto alla decisione, le vicende patrimoniali pregresse, ma non la pretermissione o una svista nella lettura degli atti processuali. 3. Il terzo errore percettivo sarebbe testimoniato dall'affermazione, contenuta nella sentenza della prima sezione penale (pag. 41), secondo cui nessun altro componente del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] possedeva beni, denaro o capacità reddituali tali da giustificare l'origine delle fortune del predetto. Anche con riferimento a questo argomento di censura, il ricorso appare inammissibile in quanto esorbitante rispetto ai limiti del rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. giacché la prima sezione penale ha ritenuto che i Giudici di merito avessero escluso che i redditi dei familiari fossero di tale portata da giustificare le ricchezze di [OSCURATO:PERSONA], compiendo, così, una valutazione sulla cui correttezza non è possibile interrogarsi in questa sede, ma che comunque esclude che possa esservi stata una pretermissione o un travisamento, da parte della Corte di cassazione, di una o più argomentazioni difensive. 4. Il quarto motivo di ricorso critica il giudizio di non decisività formulato dalla prima sezione penale a proposito della doglianza, articolata nel ricorso per cassazione, concernente la pretermissione — da parte dei Giudici di merito — di intercettazioni su ventuno utenze riferibili a [OSCURATO:PERSONA], il cui monitoraggio non aveva fatto registrare alcun contatto con esponenti del clan Mallardo o di altri sodalizi camorristici. Ebbene, ancorché la prima sezione penale abbia errato nel fare riferimento a intercettazioni in cui non si parla di [OSCURATO:PERSONA] e nel non menzionare le captazioni, del pari negative nei sensi sopra precisati, sulle ventuno utenze riferibili a quest'ultimo, le istanze non illustrano la decisività dell'errore rispetto alla mole di elementi a carico ben evidenziati nella sentenza di merito, con argomentazioni che hanno resistito al ricorso e che sono completamente ignorate. 5. Il quinto errore percettivo concerne l'affermazione della prima sezione penale (pag. 46) secondo cui il ricorrente non aveva criticato la sintesi dei motivi di appello in cui si dava atto che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 maggio 2011 (nel diverso procedimento che pure riguardava il [OSCURATO:PERSONA]) non era stata prodotta nel giudizio di secondo grado. Anche tale motivo è inammissibile in quanto privo di confronto con la sentenza della prima sezione penale che, al di là del difetto di allegazione, ha segnalato che le considerazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli il 4 maggio 2011 non sono esportabili in questa sede, dato che quel giudizio si era svolto su un diverso compendio probatorio e in relazione a reati contro la P.A., sicché esso era fondato su altri presupposti. Si tratta di una risposta che prescinde dal discorso dell'allegazione e, quindi, un eventuale errore sul punto non avrebbe una rilevanza scardinante rispetto alla decisione della prima sezione penale. 6. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per le ragioni che seguono. 6.1. In primo luogo, le medesime non possono utilizzare il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che si riferisce testualmente al "condannato", mentre le ricorrenti sono state assolte ed hanno solo visto confiscare beni a loro formalmente intestati, ma ritenuti appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]. Né può essere assecondata la sollecitazione che proviene dai ricorsi verso un'interpretazione estensiva o analogica della norma, sì da applicarla anche ai soggetti non condannati. Come sostenuto da Sezioni Unite Basile, «il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625-bis c.p.p., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Anche in questo caso, come si è detto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla confisca, deve essere altresì evocata la pronunzia delle Sezioni Unite Nunziata (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269789), che pure ha escluso la possibilità di praticare un'interpretazione analogica dell'istituto del ricorso straordinario, ribadendone la natura eccezionale. Come già ricordato al § 1, secondo detto precedente, il ricorso al rimedio va circoscritto a quel provvedimento che «collocandosi nel cono d'ombra dell'accertamento della responsabilità penale (o anche civile) della persona interessata, riaffermi comunque l'ambito del giudicato stesso», il che esclude in radice che vi sia spazio per estenderne l'applicazione a soggetti che non siano stati interessati da una pronunzia di condanna (in termini, di recente, Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413 ). 6.2. Circa l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata nel ricorso, essa è manifestamente infondata giacché non si palesa alcuna violazione delle norme costituzionali invocate — peraltro genericamente — dalle ricorrenti. Il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen., per la sua natura straordinaria, è stato pensato solo per correggere eventuali errori della Corte di cassazione quanto al giudizio di colpevolezza di un imputato o a decisioni che, comunque, contribuiscono a stabilizzare l'affermazione di penale responsabilità e non può invocarsi alcuna disparità di trattamento ovvero violazione del diritto di difesa in relazione ad una situazione completamente diversa, in cui il principio della stabilità delle decisioni della Corte di cassazione dovrebbe essere messo in crisi per tutelare non già il diritto alla libertà personale, ma il diritto di proprietà. D'altra parte, questa Corte si è già espressa sulla compatibilità costituzionale dell'omessa previsione del ricorso straordinario per altre misure: Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle e altro, Rv. 271398 ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato e appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse. Si tratta di principi che, mutatis mutandis, possono essere applicati anche nel caso di specie. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ri