CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 20366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 MAG. 2024 A Ii,FuNzioNA Lua:: [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, di convalida del provvedimento emesso in data 26/09/2023 dal Questore di Palermo, notificato al ricorrente in data 02/10/2023, con il quale è stato disposto il divieto di accesso nei luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di tutte le partite calcistiche delle squadre di calcio delle serie A, B e C, anche amichevoli, per la durata di anni sei. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice effettuato alcuna valutazione in ordine alla concreta pericolosità della condotta ascritta al ricorrente, né esposto le ragioni di eccezionale necessità ed urgenza poste alla base della convalida delle prescrizioni. Inoltre, il giudice non si è pronunciato sulla congruità della durata e sulle modalità dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole in ordine alla erronea applicazione dell'art.6, comma 5, legge 401/1989 in relazione al presupposto della recidiva amministrativa, rappresentando che i fatti per i quali è stata contestata la recidiva sono successivi a quelli, avvenuti in data 19/05/2023, ascritti con il provvedimento del Questore di Palermo, convalidato con l'ordinanza impugnata. In particolare, evidenzia che la recidiva amministrativa contestata concernerne fatti commessi in data 01/06/2023; di talché, al momento della emissione del provvedimento emesso dal questore di Palermo, i fatti contestati costituenti il presupposto della c.d. "recidiva amministrativa" non erano stati ancora commessi. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito vagliato le argomentazioni difensive formulate dal ricorrente con memoria depositata a mezzo pec in data 04/10/202:3, alle ore 17,23, che risulta non pervenuta al giudice, il quale dà atto della mancata ricezione di osservazioni difensive. Al riguardo, rappresenta che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 02/10/2023, alle ore 17,30, e che la convalida da parte del Gip. è stata emessa in cancelleria in data 04/10/2023, alle ore 9,40. Il giudice non ha, dunque, vagliato le controdeduzioni difensive formulate nella memoria, seppur regolarmente e tempestivamente depositata, ove peraltro, si sollevava la questione della recidiva. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata l'indicazione delle ragioni per le quali l'obbligo di presentazione si estende anche in occasione delle partite amichevoli. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente articolato ed approfondito la formulazione dei motivi di ricorso, insistendo per l' accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La disamina del ricorso esordisce dal terzo motivo, in quanto fondato ed assorbente. 2. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga). 2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 02/10/2023, alle ore 17,30, e la convalida da parte del Gip è stata emessa in data 04/10/2023, alle ore 9,40, prima dello scadere del termine mimino a difesa. Il giudice non ha quindi vagliato le controdeduzioni formulate nella memoria difensiva, ove peraltro, si contestava la questione della recidiva, seppur tempestivamente depositata a mezzo pec in data 04/10/2023, alle ore 17,23. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 26/09/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Palermo. Così deciso all'udienza del 26 marzo