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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34952/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari, a seguito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 589 commi 1,2,3 e 4 cod. pen. (capol), 590, commi 1 e 3 cod. pen. (capo 2) e 186 comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo 3) per avere per imprudenza imperizia e negligenza causato un sinistro stradale nel quale decedeva [OSCURATO:PERSONA] e riportava lesioni gravissime [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida per anni due.

Interposto gravame da parte dell'imputato, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 24 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Casu per il reato contestato al capo 3) perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui al capo 1) in esso ritenuta assorbita la condotta di cui al capo 2) in anni due e mesi sei di reclusione.

Il fatto, come ricostruito nelle sentenze di merito, è in sintesi il seguente.

In data 14 luglio 2014 alle ore 18 e 55 l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] condotta dall'odierno imputato in direzione [OSCURATO:PERSONA], dopo aver percorso una curva a destra senza visibilità, nell'immettersi nel rettilineo, al termine della curva andava ad invadere almeno parzialmente l'opposta corsia di marcia ed andava a collidere con il motociclo [OSCURATO:PERSONA] 400 targato DE32210 guidato da [OSCURATO:PERSONA], che a seguito del sinistro decedeva, e con a bordo [OSCURATO:PERSONA] che riportava lesioni gravissime. [OSCURATO:PERSONA], veniva sottoposto ad accertamento etilometrico con esito positivo.

Dalla consulenza tecnica disposta dal Pm si evinceva che il sinistro era da ascriversi alla condotta di guida del Casu nonché alle pessime condizioni delle ruote anteriori dell'autovettura.

Mentre la sentenza di primo grado si fondava sulle risultanze degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., e segnatamente i verbali delle sommarie informazioni assunte e la consulenza tecnica disposta dal P.M., il giudice d'appello disponeva una perizia sulla dinamica del sinistro sulle cui conclusioni fondava la responsabilità del Casu.2.

Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due complessi motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.pen. per contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza tra la statuizione relativa all'aumento di pena di mesi 11 ai sensi del 4° comma dell'art. 589 cod.pen. e l'affermazione secondo cui nella pena di anni tre e mesi sei di reclusione già applicata in primo grado per il capo 1) era ricompreso implicitamente anche l'aumento per le lesioni colpose.

Deduce che la Corte d'appello nel rideterminare la pena ha stabilito senza motivazione alcuna che la pena base di tre anni e sei mesi di reclusione per il capo 1) dovesse essere aumentata di mesi 11 ai sensi del comma 4 dell'art. 589 cod.pen. (pg.14) e che tale statuizione contrasta con quanto affermato nella pagina precedente in cui si afferma che tale pena comprende anche gli altri reati.

Sotto un secondo punto di vista deduce la violazione del divieto di reformatio in peius stabilito dall'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale disposto un ulteriore aumento di pena per il reato di lesioni.

Con il terzo profilo deduce la violazione del divieto del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod.proc.pen..

Rileva invero che il capo 1) ed il capo 2) sono del tutto sovrapponibili con riferimento al medesimo fatto di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA] sicché è errata la sentenza laddove a pg. 13 afferma che la condotta di cui al capo 2) è assorbita nel capo 1) atteso che non si tratta di assorbimento trattandosi dello stesso fatto.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza con riferimento alla mancata giustificazione della riduzione della pena di soli 8 mesi (a fronte della riducibilità della pena fino a 1/3, ossia fino a 17 mesi e 20 giorni) per l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ed invero la sentenza impugnata risulta contraddittoria in punto di commisurazione della pena laddove, dopo aver ritenuto a pg. 13, che nella pena determinata in primo grado (pari ad anni tre e mesi sei di reclusione) è implicitamente compreso anche l'aumento per le lesioni colpose ed il reato di guida in stato di ebbrezza, nella pagina successiva, tuttavia, opera sulla pena dianzi indicata un ulteriore aumento di mesi 11 ex art. 589 comma 4 cod. pen.

La motivazione risulta altresì contraddittoria laddove detto aumento è stato disposto dopo che poco prima la sentenza ha statuito che la condotta di cui al capo 2) dell'imputazione è già compresa nel capo 1) trattandosi della medesima fattispecie contestata in due capi diversi dell'imputazione.

Ed inoltre l'aumento di pena risulta altresì contraddittorio tenuto conto che dalla lettura del capo 1) dell'imputazione si evince chiaramente, sia dall'indicazione delle norme di legge che dalla descrizione del fatto, che sono contestati sia il reato di omicidio colposo che quello di lesioni colpose.

Anche gli ulteriori profili di doglianza proposti dal ricorrente sono fondati.

L'aumento disposto ex art. 589 comma 4 cod.proc. pen. costituisce un ulteriore aumento di pena che non poteva essere disposto in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero così violando il divieto di reformatio in peius.

Detto aumento determina del pari la violazione del principio del ne bis in idem tenuto conto che per come è stata strutturata l'imputazione lo stesso fatto integrante le lesioni colpose è descritto sia nel capo 1) che nel capo 2) dell'imputazione di talché la pena irrogata per le lesioni doveva ritenersi già compresa in quella determinata per il capo 1). 2.2.Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Va premesso che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26 ottobre 2016, Rv. 269196).

Nella specie la Corte territoriale ha operato la diminuzione ai sensi dell'art. 62 n.6 cod. pen. senza offrire alcuna motivazione della riduzione peraltro esigua.In conclusione, la sentenza va annullata in punto di commisurazione della pena sulla base di quanto fin qui esposto con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto.

Va invece dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Cagliari.

Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari, a seguito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 589 commi 1,2,3 e 4 cod. pen. (capol), 590, commi 1 e 3 cod. pen. (capo 2) e 186 comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo 3) per avere per imprudenza imperizia e negligenza causato un sinistro stradale nel quale decedeva [OSCURATO:PERSONA] e riportava lesioni gravissime [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida per anni due. Interposto gravame da parte dell'imputato, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 24 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Casu per il reato contestato al capo 3) perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui al capo 1) in esso ritenuta assorbita la condotta di cui al capo 2) in anni due e mesi sei di reclusione. Il fatto, come ricostruito nelle sentenze di merito, è in sintesi il seguente. In data 14 luglio 2014 alle ore 18 e 55 l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] condotta dall'odierno imputato in direzione [OSCURATO:PERSONA], dopo aver percorso una curva a destra senza visibilità, nell'immettersi nel rettilineo, al termine della curva andava ad invadere almeno parzialmente l'opposta corsia di marcia ed andava a collidere con il motociclo [OSCURATO:PERSONA] 400 targato DE32210 guidato da [OSCURATO:PERSONA], che a seguito del sinistro decedeva, e con a bordo [OSCURATO:PERSONA] che riportava lesioni gravissime. [OSCURATO:PERSONA], veniva sottoposto ad accertamento etilometrico con esito positivo. Dalla consulenza tecnica disposta dal Pm si evinceva che il sinistro era da ascriversi alla condotta di guida del Casu nonché alle pessime condizioni delle ruote anteriori dell'autovettura. Mentre la sentenza di primo grado si fondava sulle risultanze degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., e segnatamente i verbali delle sommarie informazioni assunte e la consulenza tecnica disposta dal P.M., il giudice d'appello disponeva una perizia sulla dinamica del sinistro sulle cui conclusioni fondava la responsabilità del Casu.2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due complessi motivi. Con il primo motivo deduce la violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.pen. per contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza tra la statuizione relativa all'aumento di pena di mesi 11 ai sensi del 4° comma dell'art. 589 cod.pen. e l'affermazione secondo cui nella pena di anni tre e mesi sei di reclusione già applicata in primo grado per il capo 1) era ricompreso implicitamente anche l'aumento per le lesioni colpose. Deduce che la Corte d'appello nel rideterminare la pena ha stabilito senza motivazione alcuna che la pena base di tre anni e sei mesi di reclusione per il capo 1) dovesse essere aumentata di mesi 11 ai sensi del comma 4 dell'art. 589 cod.pen. (pg.14) e che tale statuizione contrasta con quanto affermato nella pagina precedente in cui si afferma che tale pena comprende anche gli altri reati. Sotto un secondo punto di vista deduce la violazione del divieto di reformatio in peius stabilito dall'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale disposto un ulteriore aumento di pena per il reato di lesioni. Con il terzo profilo deduce la violazione del divieto del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod.proc.pen.. Rileva invero che il capo 1) ed il capo 2) sono del tutto sovrapponibili con riferimento al medesimo fatto di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA] sicché è errata la sentenza laddove a pg. 13 afferma che la condotta di cui al capo 2) è assorbita nel capo 1) atteso che non si tratta di assorbimento trattandosi dello stesso fatto. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza con riferimento alla mancata giustificazione della riduzione della pena di soli 8 mesi (a fronte della riducibilità della pena fino a 1/3, ossia fino a 17 mesi e 20 giorni) per l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ed invero la sentenza impugnata risulta contraddittoria in punto di commisurazione della pena laddove, dopo aver ritenuto a pg. 13, che nella pena determinata in primo grado (pari ad anni tre e mesi sei di reclusione) è implicitamente compreso anche l'aumento per le lesioni colpose ed il reato di guida in stato di ebbrezza, nella pagina successiva, tuttavia, opera sulla pena dianzi indicata un ulteriore aumento di mesi 11 ex art. 589 comma 4 cod. pen. La motivazione risulta altresì contraddittoria laddove detto aumento è stato disposto dopo che poco prima la sentenza ha statuito che la condotta di cui al capo 2) dell'imputazione è già compresa nel capo 1) trattandosi della medesima fattispecie contestata in due capi diversi dell'imputazione. Ed inoltre l'aumento di pena risulta altresì contraddittorio tenuto conto che dalla lettura del capo 1) dell'imputazione si evince chiaramente, sia dall'indicazione delle norme di legge che dalla descrizione del fatto, che sono contestati sia il reato di omicidio colposo che quello di lesioni colpose. Anche gli ulteriori profili di doglianza proposti dal ricorrente sono fondati. L'aumento disposto ex art. 589 comma 4 cod.proc. pen. costituisce un ulteriore aumento di pena che non poteva essere disposto in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero così violando il divieto di reformatio in peius. Detto aumento determina del pari la violazione del principio del ne bis in idem tenuto conto che per come è stata strutturata l'imputazione lo stesso fatto integrante le lesioni colpose è descritto sia nel capo 1) che nel capo 2) dell'imputazione di talché la pena irrogata per le lesioni doveva ritenersi già compresa in quella determinata per il capo 1). 2.2.Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. Va premesso che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26 ottobre 2016, Rv. 269196). Nella specie la Corte territoriale ha operato la diminuzione ai sensi dell'art. 62 n.6 cod. pen. senza offrire alcuna motivazione della riduzione peraltro esigua.In conclusione, la sentenza va annullata in punto di commisurazione della pena sulla base di quanto fin qui esposto con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto. Va invece dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Cagliari. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in or
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