CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 44638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 28.10.2022 che, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 32768 del 6.7.2022 che aveva annullato la sentenza impugnata emessa ex art. 444 cod.proc.pen. limitatamente alla quantificazione degli onorari liquidati in favore della parte civile costituita disponendo rinvio per nuovo giudizio sul punto, aveva provveduto a detta liquidazione nella misura di Euro 2500,00. Con un unico motivo deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Si assume che l'impugnata ordinanza risulta resa in violazione di legge e comunque con motivazione manifestamente illogica laddove, nel quantificare le spese in favore della parte civile, ha ricompreso attività defensionali non effettivamente svolte (la querela é stata sporta oralmente da [OSCURATO:PERSONA] e non già predisposta dal difensore) ed ha liquidato le spese per la fase decisionale cui la parte civile non poteva partecipare in seguito all'intervenuto accordo sulla pena tra imputato e pubblico ministero. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. La difesa dell'imputato deposita memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Il giudice del rinvio ha offerto una motivazione congrua in ordine ai criteri adottati per la liquidazione delle spese in favore della parte civile dovendo peraltro fare riferimento alla nota spese ed ai valori fissati per le varie voci che tengono conto dell'attività svolta nelle varie fasi del procedimento. Pertanto correttamente é stato liquidato un importo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione ai plurimi atti di cui alla singola fase. Nè può dubitarsi della voce prevista per la fase decisionale atteso che in tema di patteggi:-:nento, è legittimo il provvedimento del giudice che, nell'applicare la pena i sta e nel condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favw-c jelia parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica. (In motivazione, la Corte ha precisatc: che unico requisito legittimante la piena liquidazione è la costituzione in giudizio prima dell'accordo per l'applicazione della pena) (Sez. 2, n. 10555 del 11/11/2022, dep. 2023, Rv. 284423). In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa de