CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 46871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo conto sia dell'aumento previsto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. (vedi tra le altre: Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01); rilevato, di conseguenza, che il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 9 novembre 2028 in considerazione della data di commissione del reato (3 gennaio 2014) e delle sospensioni dei termini di prescrizione correttamente indicate nella sentenza di appello (rinvii delle udienze del 04/07/2019, 07/11/2019, 27/02/2020, 23/07/2020, 10/09/2020, 10/12/2020 e 17/03/2022 per legittimo impedimento difensore) con conseguente manifesta infondatezza della censura; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta posta in essere, del valore significativo del danno subito dalla persona offesa e dei plurimi precedenti penali specifici di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata(vedi pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il