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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 02322/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 755-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difendeope legis ; -resistente - avverso la sentenza n. 230/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/03/2018; Ric. 2019 n. 00755 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 avverso l'ordinanza del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro40.170,00 a titolo di sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari in assenza dello status di allevatore.

Il Tribunale di Messina, sezione d istaccata di Taormina, con sentenza n. 253/2006, rigett ò l’opposizione; la pronuncia fu confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n.115/2010. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione perun unico motivo, deducendo la violazione del giudicato esterno, di cui invocò l’efficacia, atteso che, nel 2005, era stato assolto nel giudizio penaledai reati contestati in dipendenza del percepimento degli aiuti comunitari con la formula « il fatto non sussiste » e aveva poi ottenuto l'annullamento della ingiunzione dell'AGEA per la restituzione del preteso indebito.

Questa stessa sezione della Corte, con sentenza n. 21846 del 2015, cassò la pronuncia impugnata per difetto di motivazione sull’influenza del giudicato invocato, in accoglimento del motivo ex art. 360 comma I n.5 nella formulazione antecedente l'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, applicabile alla fattispecie ratione temporis.

2. R iassunto il giudizio, con sentenza n. 230/2018 , l a corte d’appello di Messina ha confermato in sede di rinvio il rigetto dell’opposizione; ha richiama to la s entenza n. 6523 del 12/03/2008, pronunciata dalle Sezioni unite di questa Corte sull’esclusione dell’efficacia riflessa del giudicato formatosi tra Ric. 2019 n. 00755 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -3- ingiunto e Agea nel separato giudizio tra stesso ingiunto e il Ministero; ha, quindi, rilevato che l’assoluzione era stata pronunciata comunque ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod.proc.pen. e che l’obbligo restitutorio era stato escluso sulla base di dichiarazioni testimoniali sulla proprietà di un gregge e sull’assenza di specifici elementi di prova contrari; ha, inoltre, riportato che nel verbal e gli agenti della Guardia di finanza avevano dichiarato di aver rinvenuto, nel sopralluogo presso l’azienda indicata come sede dell’attività, soltanto 35 capi di bestiame, di cui 10 neppure suscettibili di premio e che in ogni caso il numero complessivo di capi accertati (appartenenti anche a terzi, per indicazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) era inferiore di circa un terzo rispetto al numero dichiarato nelle domande di aiuto;ha aggiunto, quindi, che relativamente agli anni 95 e 96 [OSCURATO:PERSONA] risulta non aver neanche istituito il registro aziendale di cui alla Direttiva 92/102/CEE per cui non è stato possibile né controllare la consistenza dei capi né l’effettiva titolarità; ha infine rilevato che non risulta compatibile con l’impegno dell’attività di allevatore anche il numero di giornate effettuate in agricoltura.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto r icorso per cassazione affidato atre motivi; il Ministero ha depositato atto di costituzione, senza notificare controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, formulato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ. in relazione all'art. 2909 cod.civ., il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato, come invece stabilito nella sentenza che ha cassatocon rinvio, l’i nfluenza del giudicato che gli ha riconosciutolo status di produttore di carni ovi-caprine di cui all’art.1 reg.

CEE 3943/90 per il periodo 1995-98 come Ric. 2019 n. 00755 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -4- stabilito dal Tribunale di Roma con sentenza n.19142/2009 e sulla assoluzione dal reato di «esposizione di dati e notizie false», in relazione al suddetto status e per lo stesso periodo di tempo, come pronunciata dal Tribunale di Messina, sez. di Taormina, con sentenza n.298/04.

Con il secondo motivo, pure formulato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma 1dell’art.360 cod.proc.civ. in relazione all'art. 1 Reg.

CEE N. 3493/90 il ricorrente ha sostenuto che il Giudice del rinvio non avrebbe adeguatamente considerato il fatto non controverso e decisivo per il giudizio, pure evidenziato dall’ordinanza di rimessione, come riportato nel verbale di sopralluogo redatto in data 1/6/09 dalla Guardia di finanza e, cioè, l’essere «proprietario, unitamente a tali Losi e [OSCURATO:PERSONA] –di circa 1.205 animali di specie ovi-caprina».

Con il terzo motivo, formulato in riferimento al n. 3 del comma 1 dell’art.360 cod.proc.civ. , [OSCURATO:PERSONA] ha infine censurato la sentenza resa in sede di rinvio per violazione dell’art. 91 cod.proc.civ. per avere la Corte d’appello posto a suo carico il pagamento delle spese in favore del Ministero, senza distinguere la fase di legittimità in cui egli è risultato vittorioso per aver ottenuto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

2. Il primo motivo è infondat o nella parte in cui non è inammissibile.In diritto, giova premette re, come correttamente puntualizzato dal Giudice del rinvio, che dalla pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 6523/2008, costituisce principio consolidato che il giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non abbia efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione -che può porsi quando l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da Ric. 2019 n. 00755 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -5- restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa -perché tra i due giudizi non sussis te un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente.

La sentenza che definisce il giudizio relat ivo all'indebita percezione degli aiuti – improntato comunque al principio dispositivo - non necessariamente contiene, infatti, l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato; la sanzione amministrativa, d’altro canto,non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione.

La pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di restituzione, invero, ben può poggiare su altre ragioni sostanziali o processuali, direttamente conseguenti al principio dispositivo cui è improntato il giudizio: per esempio,il rigetto della pretesa restitutoria potrebbe essere stato fondato sull'inottemperanza di una delle due parti ad oneri probatori, come proprio rilevato nella specie nella sentenza qui impugnata (v.pag.8); sul punto, il Tribunale di Roma, nella suasentenza n.19142/2009 ha infat ti fondato la sua decisione «sull’assenza di specifici elementi di prova contrari» e il Giudice del rinvio ha rilevato che nella pronuncia non si rinviene «una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento (come in ipotesi di falsità di un documento, di status di un soggetto, di validità o invalidità di un negozio)» (pag. 7 sentenza impugnata; cfr. Sez.

U, Sentenza n. 6523 del 12/03/2008).

Lo stesso è a dirsi per il giudizio penale sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di «esposizione di dati e notizie false» conclusosi con sentenza di assoluzione n.298/04 d e l Tribuna le Ric. 2019 n. 00755 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -6- di Messina, sez. di Taormina: sul punto, invero, la Corte d’appello in rinvio ha rimarcato trattarsi di assoluzione pronunciata ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod.proc.pen e, pertanto, ancora una volta, non con «una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento» tra soggetti differenti.

Ebbene, i giudizi di cui si discute sono dunque coll egati all'esercizio di diritti e poteri differenti, e, in conseguenza, affidati a differenti soggetti pubblici ( l'AGEA sovraintende alla regolazione della distribuzione dei fondi comunitari e, quindi, anche al suo recupero, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare i poteri di repressione di ogni attività illecita che possa inserirsi nel corretto uso di dette disponibilità comunitarie); ritenendo l’efficacia riflessa del giudicato si violerebbero iprincipi processuali e costituzionali posti a garanzia dei diritti di difesadi chi non ha partecipato al primo e diverso giudizio ed è evidentemente interessato al diverso accertamento della correttezza dell’operato del percettore dei contributi.

Ciò premesso, deve allora escludersi la violazione dell’art. 2909 come prospettata in riferimento al n. 3 del comma 1dell’art.360 cod.proc.civ., avendo il Giudice del rinvio correttamente individuato e applicato i limiti del giudicato riflesso.

Inammissibile, invece, è il profilo di censura riferito al n. 5, atteso che il ricorrente non ha indicato specificamente quale fatto decisivo dedotto e poi accertato in istruttoria non sarebbe stato considerato e sarebbe invece idoneo a viziare l’intera motivazione in fatto per cui è stata esclusa l’efficacia riflessa del giudicato nel presente giudizio.

Inammissibile è il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha affermato in fatto- come già detto - che , nel verbale,gli agenti della Guardia di finanza hanno dichiar a to Ric. 2019 n. 00755 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -7- di aver rinvenuto, nel sopralluogo presso l’azienda indicata come sede dell’attività, soltanto 35 capi di bestiame, di cui 10 neppure suscettibili di premio e che in ogni caso il numero complessivo di capi accertati (appartenenti anche a terzi, per indicazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) era inferiore di circa un terzo rispetto al numero dichiarato nelle domande di aiuto; ha aggiunto, quindi, che relativamente agli anni 95 e 96 [OSCURATO:PERSONA] risulta non aver neanche istituito il registro aziendale di cui alla Direttiva 92/102/CEE per cui non è stato possibile né controllare la consistenza dei capi né l’effettiva titolarità; ha infine rilevato che non risulta compatibile con l’impegno dell’attività di allevatore anche il numero di giornate effettuate in agricoltura.

Queste molteplici ratio nes decidendi che hanno fondato l’addebito dell’indebita percezione degli aiuti non sono stat e impugnate specificamente: per sé sola, pertanto, la proprietà di oltre 10 capi di bestiame –rilevante, secondo il ricorrente, ai fini della nozione di allevatore ai sensi del Regolamento invocato - non era certamente sufficiente ad escludere il carattere indebito della percezione degli aiuti come contestato, in relazione agli altri elementi di fatto qui riportati.

Infondato è, infine, il terzo motivo: costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità debbaattenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione» (Cass., sez.

III, 10 marzo 2004, n. 4909, m. 570944, Cass., sez.

III, 29 Ric. 2019 n. 00755 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -8- marzo 2006, n. 7243, m. 588131, Cass., sez.

I, sentenza n. 20289 del 2015). 4.Il ricorso è perciò respinto.

Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il Ministero intimato non ha svolto rituali difese.

Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 755-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difendeope legis ; -resistente - avverso la sentenza n. 230/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/03/2018; Ric. 2019 n. 00755 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 avverso l'ordinanza del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro40.170,00 a titolo di sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari in assenza dello status di allevatore. Il Tribunale di Messina, sezione d istaccata di Taormina, con sentenza n. 253/2006, rigett ò l’opposizione; la pronuncia fu confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n.115/2010. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione perun unico motivo, deducendo la violazione del giudicato esterno, di cui invocò l’efficacia, atteso che, nel 2005, era stato assolto nel giudizio penaledai reati contestati in dipendenza del percepimento degli aiuti comunitari con la formula « il fatto non sussiste » e aveva poi ottenuto l'annullamento della ingiunzione dell'AGEA per la restituzione del preteso indebito. Questa stessa sezione della Corte, con sentenza n. 21846 del 2015, cassò la pronuncia impugnata per difetto di motivazione sull’influenza del giudicato invocato, in accoglimento del motivo ex art. 360 comma I n.5 nella formulazione antecedente l'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, applicabile alla fattispecie ratione temporis. 2. R iassunto il giudizio, con sentenza n. 230/2018 , l a corte d’appello di Messina ha confermato in sede di rinvio il rigetto dell’opposizione; ha richiama to la s entenza n. 6523 del 12/03/2008, pronunciata dalle Sezioni unite di questa Corte sull’esclusione dell’efficacia riflessa del giudicato formatosi tra Ric. 2019 n. 00755 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -3- ingiunto e Agea nel separato giudizio tra stesso ingiunto e il Ministero; ha, quindi, rilevato che l’assoluzione era stata pronunciata comunque ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod.proc.pen. e che l’obbligo restitutorio era stato escluso sulla base di dichiarazioni testimoniali sulla proprietà di un gregge e sull’assenza di specifici elementi di prova contrari; ha, inoltre, riportato che nel verbal e gli agenti della Guardia di finanza avevano dichiarato di aver rinvenuto, nel sopralluogo presso l’azienda indicata come sede dell’attività, soltanto 35 capi di bestiame, di cui 10 neppure suscettibili di premio e che in ogni caso il numero complessivo di capi accertati (appartenenti anche a terzi, per indicazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) era inferiore di circa un terzo rispetto al numero dichiarato nelle domande di aiuto;ha aggiunto, quindi, che relativamente agli anni 95 e 96 [OSCURATO:PERSONA] risulta non aver neanche istituito il registro aziendale di cui alla Direttiva 92/102/CEE per cui non è stato possibile né controllare la consistenza dei capi né l’effettiva titolarità; ha infine rilevato che non risulta compatibile con l’impegno dell’attività di allevatore anche il numero di giornate effettuate in agricoltura. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto r icorso per cassazione affidato atre motivi; il Ministero ha depositato atto di costituzione, senza notificare controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ. in relazione all'art. 2909 cod.civ., il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato, come invece stabilito nella sentenza che ha cassatocon rinvio, l’i nfluenza del giudicato che gli ha riconosciutolo status di produttore di carni ovi-caprine di cui all’art.1 reg. CEE 3943/90 per il periodo 1995-98 come Ric. 2019 n. 00755 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -4- stabilito dal Tribunale di Roma con sentenza n.19142/2009 e sulla assoluzione dal reato di «esposizione di dati e notizie false», in relazione al suddetto status e per lo stesso periodo di tempo, come pronunciata dal Tribunale di Messina, sez. di Taormina, con sentenza n.298/04. Con il secondo motivo, pure formulato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma 1dell’art.360 cod.proc.civ. in relazione all'art. 1 Reg. CEE N. 3493/90 il ricorrente ha sostenuto che il Giudice del rinvio non avrebbe adeguatamente considerato il fatto non controverso e decisivo per il giudizio, pure evidenziato dall’ordinanza di rimessione, come riportato nel verbale di sopralluogo redatto in data 1/6/09 dalla Guardia di finanza e, cioè, l’essere «proprietario, unitamente a tali Losi e [OSCURATO:PERSONA] –di circa 1.205 animali di specie ovi-caprina». Con il terzo motivo, formulato in riferimento al n. 3 del comma 1 dell’art.360 cod.proc.civ. , [OSCURATO:PERSONA] ha infine censurato la sentenza resa in sede di rinvio per violazione dell’art. 91 cod.proc.civ. per avere la Corte d’appello posto a suo carico il pagamento delle spese in favore del Ministero, senza distinguere la fase di legittimità in cui egli è risultato vittorioso per aver ottenuto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. 2. Il primo motivo è infondat o nella parte in cui non è inammissibile.In diritto, giova premette re, come correttamente puntualizzato dal Giudice del rinvio, che dalla pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 6523/2008, costituisce principio consolidato che il giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non abbia efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione -che può porsi quando l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da Ric. 2019 n. 00755 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -5- restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa -perché tra i due giudizi non sussis te un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente. La sentenza che definisce il giudizio relat ivo all'indebita percezione degli aiuti – improntato comunque al principio dispositivo - non necessariamente contiene, infatti, l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato; la sanzione amministrativa, d’altro canto,non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione. La pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di restituzione, invero, ben può poggiare su altre ragioni sostanziali o processuali, direttamente conseguenti al principio dispositivo cui è improntato il giudizio: per esempio,il rigetto della pretesa restitutoria potrebbe essere stato fondato sull'inottemperanza di una delle due parti ad oneri probatori, come proprio rilevato nella specie nella sentenza qui impugnata (v.pag.8); sul punto, il Tribunale di Roma, nella suasentenza n.19142/2009 ha infat ti fondato la sua decisione «sull’assenza di specifici elementi di prova contrari» e il Giudice del rinvio ha rilevato che nella pronuncia non si rinviene «una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento (come in ipotesi di falsità di un documento, di status di un soggetto, di validità o invalidità di un negozio)» (pag. 7 sentenza impugnata; cfr. Sez. U, Sentenza n. 6523 del 12/03/2008). Lo stesso è a dirsi per il giudizio penale sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di «esposizione di dati e notizie false» conclusosi con sentenza di assoluzione n.298/04 d e l Tribuna le Ric. 2019 n. 00755 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -6- di Messina, sez. di Taormina: sul punto, invero, la Corte d’appello in rinvio ha rimarcato trattarsi di assoluzione pronunciata ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod.proc.pen e, pertanto, ancora una volta, non con «una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento» tra soggetti differenti. Ebbene, i giudizi di cui si discute sono dunque coll egati all'esercizio di diritti e poteri differenti, e, in conseguenza, affidati a differenti soggetti pubblici ( l'AGEA sovraintende alla regolazione della distribuzione dei fondi comunitari e, quindi, anche al suo recupero, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare i poteri di repressione di ogni attività illecita che possa inserirsi nel corretto uso di dette disponibilità comunitarie); ritenendo l’efficacia riflessa del giudicato si violerebbero iprincipi processuali e costituzionali posti a garanzia dei diritti di difesadi chi non ha partecipato al primo e diverso giudizio ed è evidentemente interessato al diverso accertamento della correttezza dell’operato del percettore dei contributi. Ciò premesso, deve allora escludersi la violazione dell’art. 2909 come prospettata in riferimento al n. 3 del comma 1dell’art.360 cod.proc.civ., avendo il Giudice del rinvio correttamente individuato e applicato i limiti del giudicato riflesso. Inammissibile, invece, è il profilo di censura riferito al n. 5, atteso che il ricorrente non ha indicato specificamente quale fatto decisivo dedotto e poi accertato in istruttoria non sarebbe stato considerato e sarebbe invece idoneo a viziare l’intera motivazione in fatto per cui è stata esclusa l’efficacia riflessa del giudicato nel presente giudizio. Inammissibile è il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha affermato in fatto- come già detto - che , nel verbale,gli agenti della Guardia di finanza hanno dichiar a to Ric. 2019 n. 00755 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -7- di aver rinvenuto, nel sopralluogo presso l’azienda indicata come sede dell’attività, soltanto 35 capi di bestiame, di cui 10 neppure suscettibili di premio e che in ogni caso il numero complessivo di capi accertati (appartenenti anche a terzi, per indicazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) era inferiore di circa un terzo rispetto al numero dichiarato nelle domande di aiuto; ha aggiunto, quindi, che relativamente agli anni 95 e 96 [OSCURATO:PERSONA] risulta non aver neanche istituito il registro aziendale di cui alla Direttiva 92/102/CEE per cui non è stato possibile né controllare la consistenza dei capi né l’effettiva titolarità; ha infine rilevato che non risulta compatibile con l’impegno dell’attività di allevatore anche il numero di giornate effettuate in agricoltura. Queste molteplici ratio nes decidendi che hanno fondato l’addebito dell’indebita percezione degli aiuti non sono stat e impugnate specificamente: per sé sola, pertanto, la proprietà di oltre 10 capi di bestiame –rilevante, secondo il ricorrente, ai fini della nozione di allevatore ai sensi del Regolamento invocato - non era certamente sufficiente ad escludere il carattere indebito della percezione degli aiuti come contestato, in relazione agli altri elementi di fatto qui riportati. Infondato è, infine, il terzo motivo: costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità debbaattenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione» (Cass., sez. III, 10 marzo 2004, n. 4909, m. 570944, Cass., sez. III, 29 Ric. 2019 n. 00755 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -8- marzo 2006, n. 7243, m. 588131, Cass., sez. I, sentenza n. 20289 del 2015). 4.Il ricorso è perciò respinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il Ministero intimato non ha svolto rituali difese. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
Sentenza Cassazione n. 02322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris