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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09637/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: perché il primo motivo di ricorso ( legato al portato probatorio dei dialoghi captati e alla lettura che ne hanno offerto i giudici del merito) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e non manifestamente illogici argomenti dalla Corte del merito (si vedano le pagine da 3 a 5 della motivazione); perché il secondo motivo difetta nell'indicare gli elementi di segno positivo, pretermessi dai giudici del merito, a sostegno della rivendicata e denegata applicabilità delle generiche, esclusa in ragione dei precedenti del ricorrente, argomentazione che porta la decisione impugnata al riparo da rilievi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore I P esidente Benedet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: perché il primo motivo di ricorso ( legato al portato probatorio dei dialoghi captati e alla lettura che ne hanno offerto i giudici del merito) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e non manifestamente illogici argomenti dalla Corte del merito (si vedano le pagine da 3 a 5 della motivazione); perché il secondo motivo difetta nell'indicare gli elementi di segno positivo, pretermessi dai giudici del merito, a sostegno della rivendicata e denegata applicabilità delle generiche, esclusa in ragione dei precedenti del ricorrente, argomentazione che porta la decisione impugnata al riparo da rilievi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore I P esidente Benedet
Sentenza Cassazione n. 09637/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris