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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17175/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59A06 G224 W) edElena Laverda (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46 L157 Z).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026ELPIS S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, dr.nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59H11 F839 Y).- CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PZZGCM 62L29 G190 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 2941/1/2021 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 6 aprile 2021,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 24 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di accogliere il quarto motivo del ricorso.UDITA l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente.1.

La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2014, di cui all’avviso diaccertamento n. 147, pari alla somma di 12.693,00 €, richiesta daNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Elpis S.R.L., nell’interesse del Comune di Napoli, quale concessionariadella riscossione dell’ente territoriale, con riferimento a plurimiimpianti pubblicitari realizzati dalla contribuente sul suolo comunale.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza n. 12392/22/2019 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadronormativo (primario e secondario) ed in linea con la ribaditagiurisprudenza della Commissione territoriale, che:- il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, nonaveva istituito, in luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità (da oraI.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997 (canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari, cd.

C.I.M.P.), in quanto ilregolamento attuativo previsto dal citato art. 62 non veniva adottato,restando solo un obiettivo programmatico, né esso potevaindividuarsi nella citata deliberazione del consiglio comunale n.419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli ImpiantiPubblicitari (da ora anche P.G.I.);- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1993, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, dellalegge n. 449/1997 (aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo),veniva aggiunto il «canone per la locazione dei luoghi pubblicinecessari all'installazione degli impianti» (così nella sentenza priva dinumerazione) e detto cumulo risultava consentito ai sensi dell'art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1993, precisando che non si tratta di unNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026tributo (come l'I.C.P. o il C.I.M.P.), ma di un «canone concessorio, ilcui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area odello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'usogeneralizzato (cfr.

Cassazione SSUU 21545/2017)» (così nellasentenza priva di numerazione); canone questo introdotto dalpredetto Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA], che ne avevadeterminato le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti,prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100%nel 2002;- l'emolumento, sia pure impropriamente definito «"canonesostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità"», non andavaconfuso con il C.I.M.P. di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, in quantoin esso venivano accorpati, con la stessa base di calcolo (ovvero lasuperficie pubblicitaria), l'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7d.lgs. n. 507/1993 (tributo) ed il canone concessorio per la locazionedei luoghi pubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art., 9comma 7, del medesimo decreto;- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P.in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'I.C.P.,asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre2001, poi annullata con sentenza del T.A.R. del 2006, passata ingiudicato, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuovetariffe C.I.M.P., ma si era limitata a convertire in euro le previgentitariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per lalocazione dei luoghi;- le voci e le tariffe del «"canone sostitutivo dell’imposta sullapubblicità"» (così in sentenza) erano state rese conoscibili aicontribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali eNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazionenell'atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e nontributaria, non poteva essere invocata a sostegno dell'illegittimitàdell'avviso di accertamento;- la componente tributaria di detto canone, costituitaesclusivamente dall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazionirispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 507/1997,aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998;- nella fattispecie non erano riscontrabili illegittimi aumenti delC.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, bensì solo deiprogressivi aumenti della componente non tributaria del canone,costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che avevasostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicatosecondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione del P.G.I. del1999;- a prescindere dall’improprio nomem iuris utilizzato per indicarel’emolumento emerge, nella sostanza, che gli atti impositivi sonoconformi alla normativa vigente, mentre la società contribuente «[…]che muove da un'errata interpretazione della Deliberazione n.419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 edell'Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, non ha fornito laprova né dell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) edella sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con appositoregolamento attuativo, ai sensi dell'art. 62 Dlgs. 446/1997 nè dellariconducibilità degli importi asseritamente richiesti in eccedenza allanormativa statale ad illegittimi aumenti della componente tributaria didetto emolumento» (così nella sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/20263.

Con ricorso notificato il 5 novembre 2021 ai suindicaticontrointeressati, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso percassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sullabase di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria ex art.378 c.p.c.4.

Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 14dicembre 2021, successivamente depositando la memoria di cuiall’art. 378 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.5. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resisteva con controricorso notificatoil 15 dicembre 2021, concludendo per il rigetto del ricorso eformulando ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.Al predetto ricorso incidentale replicava la ricorrente concontroricorso notificato il 19 gennaio 2022.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositavail 1° giugno 2023 motivate conclusioni scritte.7.

Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, con ordinanzainterlocutoria depositata il 24 luglio 2023, la Corte rinviava la causa anuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di ufficio al fine diverificare il contenuto dell’avviso impugnato e delle domandeproposte dalla contribuente nei gradi di merito in relazione allecensure proposte con il ricorso per cassazione.8.

Successivamente, sia la [OSCURATO:PERSONA], LuisaDe Renzis, che la ricorrente hanno nuovamente depositatorispettivamente in data 8 febbraio 13 marzo 2026 conclusioni scrittee memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Il ricorso principale va accolto in relazione al suo quarto motivo,mentre va respinto quello incidentale.Ragioni di ordine logico-giuridico impongono però di esaminare, inprimo luogo, il ricorso incidentale e poi la seconda censura del ricorsoprincipale, in ragione della loro natura pregiudiziale.Ciò, non senza aver prima disatteso le eccezioni di inammissibilitàavanzate da Elpis circa la diversa ricostruzione fattuale operata dallaricorrente, il limite della doppia conforme ed il difetto di autosufficienzaper omessa localizzazione delle censure, in quanto le contestazioni di cuial quarto motivo, per quanto più direttamente rileva, attengono allededotte violazioni di legge, fondate proprio sulla ricostruzione fattualeoperata dal Giudice regionale (canone sostitutivo diverso dal C.I.M.P. incui sono stati accorpati l’I.C.P., con la maggiorazione del 20%, ed ilcanone patrimoniale introdotto dall’art. 3 del P.G.I. parametrato sullasuperfice pubblicitaria).2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha eccepito, in relazione all’art, 360, primo comma, num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2,d.lgs. n. 546/1992, lamentando l’omessa motivazione sul dedotto difettodi legittimazione della suindicata ricorrente, essendo stato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. mentre in primo grado eracostituita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.2.1.

La censura non ha fondamento.[OSCURATO:PERSONA] dell’appello ha, difatti, avuto cura di precisareespressamente che «[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. […] ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA].», rigettando, per tale via, l’eccezione avanzatadalla concessionaria, assumendo che «[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. halegittimamente proposto appello essendo soggetto incorporante dellaNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Clear [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. presente in primo grado econseguentemente non più dotata di autonomia giuridica» (così nellapronuncia impugnata).In tali termini, la Commissione ha fornito una esplicita motivazione,dando atto del fatto, di per sé esaustivo, dell’intervenuta incorporazione,il che ha posto la motivazione ampiamente entro la sogliacostituzionalmente esigibile, considerando l’irrilevanza, ai fini cheoccupano, del difetto di sufficienza dell’apparato argomentativo (cfr., sutali principi, tra le tante, a partire da Cass. Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014,n. 8053, Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez.

U., 5agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232;Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667;Cass., Sez.

U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez.

U., 19 giugno 2018,n. 16159; Cass., Sez.

U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez.

U., 31dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass.,23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez.

T, 31 gennaio 2023, n. 2689; eda ultimo Cass., Sez.

T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez.

T., 27febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass.,Sez.

T., 11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2026,nn. 1036 e 1046).2.2.

Va aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogniargomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutereogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazionedi tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente,in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga glielementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione,dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomentinon espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alleragioni della decisione (cfr. Cass., Sez.

T, 19 maggio 2024, n. 12732;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cass., Sez.

VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez.

II,25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez.

VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez.

I, 31 luglio2017, n. 19011, Cass., Sez.

I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez.

T.,24 giugno 2021, n. 18103; nonché, da ultimo, Cass., Sez.

T., 20settembre 2025, n. 25729).2.3.

Non risulta, infine, pertinente al dedotto profilo dellamotivazione, il riferimento all’onere probatorio ed al difetto di provadell’avvenuta incorporazione, che il Giudice di appello ha, in ogni caso,ritenuto dimostrato, basando, implicitamente quanto chiaramente, su talecircostanza la legittimazione della contribuente.3.

Con il secondo motivo di ricorso principale, la contribuente haeccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«errorin iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicatoesterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 relativaalla stessa contribuente, allo stesso anno di imposta (2014) e ad avvisi diaccertamento pressoché identici» (v. pagina n. 21 del ricorso).3.1.

La doglianza non può essere accolta.A tacer d’altro, infatti, dai contenuti della predetta sentenza (riportatiin ricorso) emerge che la valutazione della Commissione provincialerisulta fondata sul rilievo dell’inapplicabilità della tariffa ordinariadell’I.C.P. dall’anno di imposta 2002, per essere stata sostituita dalC.I.M.P., nonché sulla considerazione del menzionato giudicatoamministrativo, mentre nella sentenza impugnata è stata consideratalegittima l’applicazione della tariffa di cui all’art. 12 d.lgs. n. 507/1993(come aggiornata con delibera consiliare n. 80/1998 ed in base aldisposto dell’art. 11, punto 10, della legge n. 449/1997), non essendostato riconosciuto operativo il C.I.M.P. per non essere stato adottato ilNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026relativo regolamento e reputando, invece, non rilevante, ai fini cheoccupano, la predetta sentenza del TAR.Le due pronunce si differenziano, quindi, per una diversa valutazionegiuridica dei medesimi fatti, il che esclude che possa essere utilmenteinvocato il giudicato esterno, giacchè l'attività interpretativa delle normegiuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stessoesercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limiteall’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamarea tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"(cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trovariconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez.

V,7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n.23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez.

T., 1°giugno 2021, n. 15215/2021).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridica postaa fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limitano ilgiudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare edinterpretare la disposizione applicabile al caso controverso e non sono,quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domandao dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzionemeramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez.V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass.

I sez. 29 aprile 1976 n1531; Cass., Sez.

L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez.

III, 20ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez.

V, 21 ottobre 2013, n. 23723 enello stesso Cass., Sez.

T. 23 marzo 2023).4.

Con la quarta ragione di contestazione, sviluppata in terminisubordinati al mancato accoglimento del terzo motivo di impugnazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Clear Channell Italia ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c. l’«error in iudicando: violazione del principio di autonomiadell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge cheriguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’annosuccessivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n.446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cuiall’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208); violazionedell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145,comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388)» (v. pagine nn. 26 e 27 delricorso).4.1.

Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetutoesame da parte di questa Corte (v.

Cass., Sez.

T., 5 luglio 2023, n.19017; Cass., Sez.

T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez.

T., 23giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez.

T., 10 dicembre 2025, n. 32157;Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838).4.2.

Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimentoben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.M.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419 del15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degliImpianti (P.G.I.);- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3, uncanone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficieNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo dell’imposta comunalesulla pubblicità, con previsione che dal 1.1.2002 veniva accorpato alcanone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £ 38.400/mq.fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31 dicembre 2001, letariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, chiarendo «la nonassimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canonesostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno 2004,n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullato l’ordinanzasindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale aveva ordinatol’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in attuazionedelle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal [OSCURATO:PERSONA].4.3.

Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui più ampi contenuti pure si rimanda,confermando, in assenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), di cuial d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postulal'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenutoconforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenzanon può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generaledegli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale non normativo,con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante laNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti rationetemporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canone per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con il canone concessorio perl'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62,comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997, nel testo novellato dall'art. 10,comma 5, lett. b), della legge n. 448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, daparte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivanol’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo laprevisione della delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplinadell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivodovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazionedel tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n.446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento, degliincrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, d.lgs. n.449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma 739, dellalegge n. 2028/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni diNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e pergli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpretanel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano giàavvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predettoarticolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertane dallasentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel sensoche anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicato dicanone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbiano fattoapplicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013,ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (Cass., Sez.

T., 14luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n.32838) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio nontributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lostesso legislatore ha espressamente stabilito per l'imposta comunale sullapubblicità (ICP), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, chel'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dicanoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, allaeffettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelievi T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.,alla luce della disciplina normativa (art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997;come modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge n. 388/2000) eprevede, anzi, che la tariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva» dellaT.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n.446/1997; lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 dellalegge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez.

T., 10 dicembre 2025, n.32157; Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244;Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass.,Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né allaT.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo di naturanon tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mai richiamati,neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce,invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e areepubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impiantipubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non siidentificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilitàdall'importo dovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canoneconcessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, ex art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degliimpianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria eNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchiaimposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stataapprovata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento dellatariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa diprescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozionecon decorrenza dall’1 gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora in vigorel’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopo l’annullamentodell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da partedel giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limitefissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 (nel testonovellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2000), nonpoteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazionedi spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsionein aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).4.4.

Per le suddette ragioni, la censura in esame va accolta,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamenterileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegnavanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguentenullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità(ICP) che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate condecorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno2012;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026b. - la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività, dall’1 gennaio2002, della relativa disciplina [secondo la previsione della deliberaapprovativa del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.) erelativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività della previgentedisciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’attoimpositivo dovrà essere riferito;c. con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), resta operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso inmq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone diinstallazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopol’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione il metodo di calcolo dicui all’art. 3 delle norme di attuazione del PGI, il quale presupponel’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopra esposte.4.5.

Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato la previsionedell’art. 243- bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000 (“T.U. delle leggisull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art. 3, comma 1,lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.213/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamentodegli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zoneterremotate nel maggio 012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurare ilprefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di duratadel piano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi localinella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazionidisposte dalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesione dell’enteNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026locale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», in presenzadi «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissestofinanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozionedi un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non può che esserelogicamente successiva all’entrata in vigore della norma abilitante (11ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla procedura diriequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso il successivoincremento fino alla misura massima delle tariffe relative ai tributi locali(in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere a tal fine (“alloraper ora”) – per la fattispecie in disamina - la deliberazione adottata a suotempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale erastato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’impostacomunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativa efficacia eradefinitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazione dell’art.11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, da parte dell’art. 23,comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo l’interpretazione autentica delcomma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez.

T.,16 dicembre 2025, n. 32838).4.6.

La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quantosopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte in cuiha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2014; alla tariffa ICP lamaggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n. 89/1998 e laddoveha considerato legittima la commisurazione del canone di occupazione inbase ai metri quadri di superfice pubblicitaria e non in base al criterio dicui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basato sulla effettivaoccupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (cd. proiezionepubblicitaria).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamentocon il quale determinare la pretesa fiscale in base ai suddetti principi.5.

Resta assorbito, perchè reso ininfluente per effettodell’accoglimento della censura appena esaminata, lo scrutinio del primoe del terzo motivo di ricorso, con cui la contribuente ha dedotto.a. (primo motivo), con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c., l’«error in procedendo per inosservanza del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto afondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti aglicomma, num. 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per omessamotivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande edeccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati,che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati,avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 17del ricorso).b. (terzo motivo), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c. l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materiatributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 delD.

Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7,del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art.62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMPcopre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impiantoe deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suoloprivato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc. civ. l’«error in iudicando per violazione del limite massimo delletariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d) e f) del D. Lgs. n. 446/97e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmenteNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026provato e mai contestato dalle parti appellate che comportal’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 23 del ricorso).6.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità.7.

Va infine dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente incidentale, di una somma pari a quella eventualmente dovutaa titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.Mla Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il secondomotivo del ricorso principale e quello incidentale e dichiara assorbiti irestanti motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche perregolare le spese del giudizio di legittimità.Dà dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrenteincidentale, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59A06 G224 W) edElena Laverda (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46 L157 Z).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026ELPIS S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, dr.nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59H11 F839 Y).- CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PZZGCM 62L29 G190 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 2941/1/2021 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 6 aprile 2021,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 24 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di accogliere il quarto motivo del ricorso.UDITA l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente.1. La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2014, di cui all’avviso diaccertamento n. 147, pari alla somma di 12.693,00 €, richiesta daNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Elpis S.R.L., nell’interesse del Comune di Napoli, quale concessionariadella riscossione dell’ente territoriale, con riferimento a plurimiimpianti pubblicitari realizzati dalla contribuente sul suolo comunale.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza n. 12392/22/2019 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadronormativo (primario e secondario) ed in linea con la ribaditagiurisprudenza della Commissione territoriale, che:- il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, nonaveva istituito, in luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità (da oraI.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997 (canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari, cd. C.I.M.P.), in quanto ilregolamento attuativo previsto dal citato art. 62 non veniva adottato,restando solo un obiettivo programmatico, né esso potevaindividuarsi nella citata deliberazione del consiglio comunale n.419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli ImpiantiPubblicitari (da ora anche P.G.I.);- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1993, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, dellalegge n. 449/1997 (aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo),veniva aggiunto il «canone per la locazione dei luoghi pubblicinecessari all'installazione degli impianti» (così nella sentenza priva dinumerazione) e detto cumulo risultava consentito ai sensi dell'art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1993, precisando che non si tratta di unNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026tributo (come l'I.C.P. o il C.I.M.P.), ma di un «canone concessorio, ilcui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area odello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'usogeneralizzato (cfr. Cassazione SSUU 21545/2017)» (così nellasentenza priva di numerazione); canone questo introdotto dalpredetto Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA], che ne avevadeterminato le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti,prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100%nel 2002;- l'emolumento, sia pure impropriamente definito «"canonesostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità"», non andavaconfuso con il C.I.M.P. di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, in quantoin esso venivano accorpati, con la stessa base di calcolo (ovvero lasuperficie pubblicitaria), l'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7d.lgs. n. 507/1993 (tributo) ed il canone concessorio per la locazionedei luoghi pubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art., 9comma 7, del medesimo decreto;- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P.in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'I.C.P.,asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre2001, poi annullata con sentenza del T.A.R. del 2006, passata ingiudicato, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuovetariffe C.I.M.P., ma si era limitata a convertire in euro le previgentitariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per lalocazione dei luoghi;- le voci e le tariffe del «"canone sostitutivo dell’imposta sullapubblicità"» (così in sentenza) erano state rese conoscibili aicontribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali eNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazionenell'atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e nontributaria, non poteva essere invocata a sostegno dell'illegittimitàdell'avviso di accertamento;- la componente tributaria di detto canone, costituitaesclusivamente dall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazionirispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 507/1997,aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998;- nella fattispecie non erano riscontrabili illegittimi aumenti delC.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, bensì solo deiprogressivi aumenti della componente non tributaria del canone,costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che avevasostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicatosecondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione del P.G.I. del1999;- a prescindere dall’improprio nomem iuris utilizzato per indicarel’emolumento emerge, nella sostanza, che gli atti impositivi sonoconformi alla normativa vigente, mentre la società contribuente «[…]che muove da un'errata interpretazione della Deliberazione n.419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 edell'Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, non ha fornito laprova né dell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) edella sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con appositoregolamento attuativo, ai sensi dell'art. 62 Dlgs. 446/1997 nè dellariconducibilità degli importi asseritamente richiesti in eccedenza allanormativa statale ad illegittimi aumenti della componente tributaria didetto emolumento» (così nella sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Con ricorso notificato il 5 novembre 2021 ai suindicaticontrointeressati, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso percassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sullabase di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria ex art.378 c.p.c.4. Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 14dicembre 2021, successivamente depositando la memoria di cuiall’art. 378 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.5. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resisteva con controricorso notificatoil 15 dicembre 2021, concludendo per il rigetto del ricorso eformulando ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.Al predetto ricorso incidentale replicava la ricorrente concontroricorso notificato il 19 gennaio 2022.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositavail 1° giugno 2023 motivate conclusioni scritte.7. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, con ordinanzainterlocutoria depositata il 24 luglio 2023, la Corte rinviava la causa anuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di ufficio al fine diverificare il contenuto dell’avviso impugnato e delle domandeproposte dalla contribuente nei gradi di merito in relazione allecensure proposte con il ricorso per cassazione.8. Successivamente, sia la [OSCURATO:PERSONA], LuisaDe Renzis, che la ricorrente hanno nuovamente depositatorispettivamente in data 8 febbraio 13 marzo 2026 conclusioni scrittee memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Il ricorso principale va accolto in relazione al suo quarto motivo,mentre va respinto quello incidentale.Ragioni di ordine logico-giuridico impongono però di esaminare, inprimo luogo, il ricorso incidentale e poi la seconda censura del ricorsoprincipale, in ragione della loro natura pregiudiziale.Ciò, non senza aver prima disatteso le eccezioni di inammissibilitàavanzate da Elpis circa la diversa ricostruzione fattuale operata dallaricorrente, il limite della doppia conforme ed il difetto di autosufficienzaper omessa localizzazione delle censure, in quanto le contestazioni di cuial quarto motivo, per quanto più direttamente rileva, attengono allededotte violazioni di legge, fondate proprio sulla ricostruzione fattualeoperata dal Giudice regionale (canone sostitutivo diverso dal C.I.M.P. incui sono stati accorpati l’I.C.P., con la maggiorazione del 20%, ed ilcanone patrimoniale introdotto dall’art. 3 del P.G.I. parametrato sullasuperfice pubblicitaria).2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha eccepito, in relazione all’art, 360, primo comma, num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2,d.lgs. n. 546/1992, lamentando l’omessa motivazione sul dedotto difettodi legittimazione della suindicata ricorrente, essendo stato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. mentre in primo grado eracostituita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.2.1. La censura non ha fondamento.[OSCURATO:PERSONA] dell’appello ha, difatti, avuto cura di precisareespressamente che «[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. […] ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA].», rigettando, per tale via, l’eccezione avanzatadalla concessionaria, assumendo che «[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. halegittimamente proposto appello essendo soggetto incorporante dellaNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Clear [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. presente in primo grado econseguentemente non più dotata di autonomia giuridica» (così nellapronuncia impugnata).In tali termini, la Commissione ha fornito una esplicita motivazione,dando atto del fatto, di per sé esaustivo, dell’intervenuta incorporazione,il che ha posto la motivazione ampiamente entro la sogliacostituzionalmente esigibile, considerando l’irrilevanza, ai fini cheoccupano, del difetto di sufficienza dell’apparato argomentativo (cfr., sutali principi, tra le tante, a partire da Cass. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014,n. 8053, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232;Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667;Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018,n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass.,23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; eda ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass.,Sez. T., 11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026,nn. 1036 e 1046).2.2. Va aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogniargomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutereogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazionedi tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente,in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga glielementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione,dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomentinon espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alleragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II,25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T.,24 giugno 2021, n. 18103; nonché, da ultimo, Cass., Sez. T., 20settembre 2025, n. 25729).2.3. Non risulta, infine, pertinente al dedotto profilo dellamotivazione, il riferimento all’onere probatorio ed al difetto di provadell’avvenuta incorporazione, che il Giudice di appello ha, in ogni caso,ritenuto dimostrato, basando, implicitamente quanto chiaramente, su talecircostanza la legittimazione della contribuente.3. Con il secondo motivo di ricorso principale, la contribuente haeccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«errorin iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicatoesterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 relativaalla stessa contribuente, allo stesso anno di imposta (2014) e ad avvisi diaccertamento pressoché identici» (v. pagina n. 21 del ricorso).3.1. La doglianza non può essere accolta.A tacer d’altro, infatti, dai contenuti della predetta sentenza (riportatiin ricorso) emerge che la valutazione della Commissione provincialerisulta fondata sul rilievo dell’inapplicabilità della tariffa ordinariadell’I.C.P. dall’anno di imposta 2002, per essere stata sostituita dalC.I.M.P., nonché sulla considerazione del menzionato giudicatoamministrativo, mentre nella sentenza impugnata è stata consideratalegittima l’applicazione della tariffa di cui all’art. 12 d.lgs. n. 507/1993(come aggiornata con delibera consiliare n. 80/1998 ed in base aldisposto dell’art. 11, punto 10, della legge n. 449/1997), non essendostato riconosciuto operativo il C.I.M.P. per non essere stato adottato ilNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026relativo regolamento e reputando, invece, non rilevante, ai fini cheoccupano, la predetta sentenza del TAR.Le due pronunce si differenziano, quindi, per una diversa valutazionegiuridica dei medesimi fatti, il che esclude che possa essere utilmenteinvocato il giudicato esterno, giacchè l'attività interpretativa delle normegiuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stessoesercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limiteall’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamarea tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"(cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trovariconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V,7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n.23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1°giugno 2021, n. 15215/2021).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridica postaa fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limitano ilgiudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare edinterpretare la disposizione applicabile al caso controverso e non sono,quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domandao dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzionemeramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez.V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n1531; Cass., Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723 enello stesso Cass., Sez. T. 23 marzo 2023).4. Con la quarta ragione di contestazione, sviluppata in terminisubordinati al mancato accoglimento del terzo motivo di impugnazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Clear Channell Italia ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c. l’«error in iudicando: violazione del principio di autonomiadell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge cheriguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’annosuccessivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n.446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cuiall’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208); violazionedell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145,comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388)» (v. pagine nn. 26 e 27 delricorso).4.1. Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetutoesame da parte di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n.19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. T., 23giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157;Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838).4.2. Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimentoben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.M.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419 del15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degliImpianti (P.G.I.);- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3, uncanone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficieNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo dell’imposta comunalesulla pubblicità, con previsione che dal 1.1.2002 veniva accorpato alcanone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £ 38.400/mq.fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31 dicembre 2001, letariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, chiarendo «la nonassimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canonesostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno 2004,n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullato l’ordinanzasindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale aveva ordinatol’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in attuazionedelle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal [OSCURATO:PERSONA].4.3. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui più ampi contenuti pure si rimanda,confermando, in assenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), di cuial d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postulal'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenutoconforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenzanon può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generaledegli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale non normativo,con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante laNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti rationetemporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canone per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con il canone concessorio perl'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62,comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997, nel testo novellato dall'art. 10,comma 5, lett. b), della legge n. 448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, daparte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivanol’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo laprevisione della delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplinadell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivodovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazionedel tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 d.lgs. n.446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento, degliincrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, d.lgs. n.449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma 739, dellalegge n. 2028/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni diNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e pergli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpretanel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano giàavvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predettoarticolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertane dallasentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel sensoche anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicato dicanone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbiano fattoapplicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013,ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (Cass., Sez. T., 14luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n.32838) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio nontributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lostesso legislatore ha espressamente stabilito per l'imposta comunale sullapubblicità (ICP), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, chel'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dicanoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, allaeffettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelievi T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.,alla luce della disciplina normativa (art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997;come modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge n. 388/2000) eprevede, anzi, che la tariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva» dellaT.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n.446/1997; lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 dellalegge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez. T., 10 dicembre 2025, n.32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244;Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass.,Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né allaT.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo di naturanon tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mai richiamati,neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce,invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e areepubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impiantipubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non siidentificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilitàdall'importo dovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canoneconcessorio «riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, ex art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degliimpianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria eNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchiaimposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stataapprovata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento dellatariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa diprescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozionecon decorrenza dall’1 gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora in vigorel’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopo l’annullamentodell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da partedel giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limitefissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 (nel testonovellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2000), nonpoteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazionedi spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsionein aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).4.4. Per le suddette ragioni, la censura in esame va accolta,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamenterileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegnavanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguentenullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità(ICP) che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate condecorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno2012;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026b. - la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività, dall’1 gennaio2002, della relativa disciplina [secondo la previsione della deliberaapprovativa del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.) erelativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività della previgentedisciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’attoimpositivo dovrà essere riferito;c. con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), resta operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso inmq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone diinstallazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopol’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione il metodo di calcolo dicui all’art. 3 delle norme di attuazione del PGI, il quale presupponel’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopra esposte.4.5. Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato la previsionedell’art. 243- bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000 (“T.U. delle leggisull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art. 3, comma 1,lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.213/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamentodegli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zoneterremotate nel maggio 012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurare ilprefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di duratadel piano: a) l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi localinella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazionidisposte dalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesione dell’enteNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026locale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», in presenzadi «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissestofinanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozionedi un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non può che esserelogicamente successiva all’entrata in vigore della norma abilitante (11ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla procedura diriequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso il successivoincremento fino alla misura massima delle tariffe relative ai tributi locali(in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere a tal fine (“alloraper ora”) – per la fattispecie in disamina - la deliberazione adottata a suotempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale erastato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’impostacomunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativa efficacia eradefinitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazione dell’art.11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, da parte dell’art. 23,comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo l’interpretazione autentica delcomma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez. T.,16 dicembre 2025, n. 32838).4.6. La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quantosopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte in cuiha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2014; alla tariffa ICP lamaggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n. 89/1998 e laddoveha considerato legittima la commisurazione del canone di occupazione inbase ai metri quadri di superfice pubblicitaria e non in base al criterio dicui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basato sulla effettivaoccupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (cd. proiezionepubblicitaria).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamentocon il quale determinare la pretesa fiscale in base ai suddetti principi.5. Resta assorbito, perchè reso ininfluente per effettodell’accoglimento della censura appena esaminata, lo scrutinio del primoe del terzo motivo di ricorso, con cui la contribuente ha dedotto.a. (primo motivo), con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c., l’«error in procedendo per inosservanza del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto afondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti aglicomma, num. 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per omessamotivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande edeccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati,che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati,avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 17del ricorso).b. (terzo motivo), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c. l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materiatributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 delD. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7,del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art.62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMPcopre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impiantoe deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suoloprivato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc. civ. l’«error in iudicando per violazione del limite massimo delletariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d) e f) del D. Lgs. n. 446/97e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmenteNumero registro generale 27564/2021Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 17175/2026Data pubblicazione 01/06/2026provato e mai contestato dalle parti appellate che comportal’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 23 del ricorso).6. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità.7. Va infine dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente incidentale, di una somma pari a quella eventualmente dovutaa titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.Mla Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il secondomotivo del ricorso principale e quello incidentale e dichiara assorbiti irestanti motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche perregolare le spese del giudizio di legittimità.Dà dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrenteincidentale, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17175/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris