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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 44407/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Milano logica, coerente e puntuale che ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali anche specifici dell'imputato emergenti dal casellario giudiziale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte d'Appello di Milano logica, coerente e puntuale che ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali anche specifici dell'imputato emergenti dal casellario giudiziale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024
Sentenza Cassazione n. 44407/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris