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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04024/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 5696/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.S.A.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 3889/9/2020 depositata il 14 luglio 2020.

Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 5696/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.S.A.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 3889/9/2020 depositata il 14 luglio 2020. Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris