CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33958/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svoltadal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sz3. Li_„, „ c_.0 -i- uo,J1ubb11co Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (àCe.gLe,_ C2)(DL3-- LS--. A etr? [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/07/2021 che dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 e, applicata la diminuente per laelta del rito, previo riconoscimento delle attenuanti generiche negate dal giudice di primo grado, lo condannava alla pena di anni 3 mesi 10 di reclusione ed euro 18.000,0 di multa. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla diminuzione della pena effettuata a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in sede di appello, avendo il giudice territoriale applicato la misura prossima al minimo consentito dalla legge senza fornire alcuna motivazione. Infatti la pena base di anni 6 di reclusione è stata ridotta ex art. 62 bis cod. pen. di soli tre mesi, a fronte di un possibile abbattimento di pena fino a due anni. 2. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello. La concessione delle attenuanti generiche è motivata dal fine di premiare tale scelta processuale, ma non vi è nessuna motivazione sulla dosimetria che è prossima al minimo, neppure mediante il ricorso a formule di stile. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali la Corte di Napoli, a fronte di un possibile abbattimento di pena derivante dalla ritenuta applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di due anni di reclusione, cioè un terzo della pena base determinata dalla Corte, ha, invece, ritenuto ridurre detta pena base solo in misura pari a 3 mesi di reclusione. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa, come nel caso di specie, ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente. 2. Va quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso all'udienza