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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 1985

Cassazione n. 41791/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/04/1985 avverso la sentenza del 13/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. procedimento a trattazione scritta.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 luglio 2022, il Giudice di pace di Teramo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 296 del 1998 perché senza giustificato motivo permaneva sul territorio italiano, violando il decreto di espulsione e il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza Salvador ha proposto di ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva, manifesta illogicità e mancanza di motivazione.

Secondo la difesa la sentenza impugnata avrebbe omesso di verificare la legittimità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti del Salvador.

Tale decreto sarebbe illegittimo in quanto non è stato tradotto nella lingua madre del ricorrente senza dare conto della sussistenza di giustificati motivi.

Inoltre, difetterebbe la motivazione in ordine alla stessa sussistenza dell'atto amministrativo presupposto, e cioè del divieto di reingresso, nonché alla legittimità della durata di tale divieto stabilita dal Questore.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in ragione della eccessiva gravità della pena irrogata, in quanto determinata in misura superiore al minimo edittale e senza tener conto delle circostanze attenuanti concedibili.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2. Inammissibile è il primo motivo.

La contestazione della mancata traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento nella lingua madre del ricorrente, di nazionalità brasiliana, risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, sicché - come dedotto dal Procuratore generale - la censura è inammissibile.

Invero, la mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota dell'imputato alloglotta configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui deducibilità è soggetta ai precisi termini di decadenza indicati nell'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 45360 del 14/07/2015, Mahdi, Rv. 265125 - 01), sicché essa deve ritenersi sanata qualora non sia stata tempestivamente eccepita, come verificatosi nel caso di specie, in cui essa non è stata rilevata né dallo stesso interessato al momento della notificazione del provvedimento di espulsione, né dal suo difensore durante il giudizio celebrato in primo grado.

Inoltre, dal capo di imputazione risulta che il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento erano stati redatti in inglese.

Il ricorrente non ha dedotto la non conoscenza di tale lingua e dunque la sua inidoneità in concreto a portare a conoscenza dell'imputato il contenuto dei provvedimenti.

Questa Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore, la mera traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua "veicolare" senza che sia attestata la motivata impossibilità di avvalersi di un testo predisposto nella lingua madre dello straniero - secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - non integra di per sé illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti a presupposto della condanna, quando non è dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti. (Sez. 1, n. 24698 del 10/02/2015, Rabah, Rv. 263924 - 01; Sez. 1, n. 45359 del 14/07/2015, Rv. 265389 - 01).

Inoltre, nella parte in cui si deduce l'omessa motivazione in ordine all'esistenza del divieto di reingresso e della legittimità della sua durata, la censura non coglie nel segno dal momento che la condotta contestata al ricorrente non è quella - cui si fa riferimento nel ricorso - della trasgressione al divieto di reingresso (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998), bensì quella di essersi trattenuto sul territorio nazionale nonostante fosse stato destinatario di un decreto di espulsione (reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998).

3. Il secondo motivo concernente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti è manifestamente infondato.

Il giudice di pace ha invero applicato la pena nel minimo edittale stabilito dall'art. 14, comma 5-ter in 10.000 euro di multa.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti, si tratta di prospettazione del tutto generica in quanto il ricorrente si è limitato a censurare il «mancato bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concedibili», senza dedurne la concreta sussistenza.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/04/1985 avverso la sentenza del 13/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. procedimento a trattazione scritta. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 luglio 2022, il Giudice di pace di Teramo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000 di multa in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 296 del 1998 perché senza giustificato motivo permaneva sul territorio italiano, violando il decreto di espulsione e il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza Salvador ha proposto di ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva, manifesta illogicità e mancanza di motivazione. Secondo la difesa la sentenza impugnata avrebbe omesso di verificare la legittimità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti del Salvador. Tale decreto sarebbe illegittimo in quanto non è stato tradotto nella lingua madre del ricorrente senza dare conto della sussistenza di giustificati motivi. Inoltre, difetterebbe la motivazione in ordine alla stessa sussistenza dell'atto amministrativo presupposto, e cioè del divieto di reingresso, nonché alla legittimità della durata di tale divieto stabilita dal Questore. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in ragione della eccessiva gravità della pena irrogata, in quanto determinata in misura superiore al minimo edittale e senza tener conto delle circostanze attenuanti concedibili. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Inammissibile è il primo motivo. La contestazione della mancata traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento nella lingua madre del ricorrente, di nazionalità brasiliana, risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, sicché - come dedotto dal Procuratore generale - la censura è inammissibile. Invero, la mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota dell'imputato alloglotta configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui deducibilità è soggetta ai precisi termini di decadenza indicati nell'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 45360 del 14/07/2015, Mahdi, Rv. 265125 - 01), sicché essa deve ritenersi sanata qualora non sia stata tempestivamente eccepita, come verificatosi nel caso di specie, in cui essa non è stata rilevata né dallo stesso interessato al momento della notificazione del provvedimento di espulsione, né dal suo difensore durante il giudizio celebrato in primo grado. Inoltre, dal capo di imputazione risulta che il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento erano stati redatti in inglese. Il ricorrente non ha dedotto la non conoscenza di tale lingua e dunque la sua inidoneità in concreto a portare a conoscenza dell'imputato il contenuto dei provvedimenti. Questa Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore, la mera traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua "veicolare" senza che sia attestata la motivata impossibilità di avvalersi di un testo predisposto nella lingua madre dello straniero - secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - non integra di per sé illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti a presupposto della condanna, quando non è dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti. (Sez. 1, n. 24698 del 10/02/2015, Rabah, Rv. 263924 - 01; Sez. 1, n. 45359 del 14/07/2015, Rv. 265389 - 01). Inoltre, nella parte in cui si deduce l'omessa motivazione in ordine all'esistenza del divieto di reingresso e della legittimità della sua durata, la censura non coglie nel segno dal momento che la condotta contestata al ricorrente non è quella - cui si fa riferimento nel ricorso - della trasgressione al divieto di reingresso (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998), bensì quella di essersi trattenuto sul territorio nazionale nonostante fosse stato destinatario di un decreto di espulsione (reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998). 3. Il secondo motivo concernente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti è manifestamente infondato. Il giudice di pace ha invero applicato la pena nel minimo edittale stabilito dall'art. 14, comma 5-ter in 10.000 euro di multa. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti, si tratta di prospettazione del tutto generica in quanto il ricorrente si è limitato a censurare il «mancato bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concedibili», senza dedurne la concreta sussistenza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di co
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