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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 1988

Cassazione n. 32634/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1995 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.

Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso, chiedendo raccoglimento di tutti i ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30 settembre 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala con cui, a esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili di una serie di reati di furto aggravato, di cui ai capi da 1) a 11), minacce aggravate (capo 12), incendio di autovettura (capo 13), ricettazione (capo 14), detenzione di stupefacenti, e condannati alle pene ritenute di giustizia.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con quattro distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 3.1 Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla dedotta eccezione di lacunosità della sentenza di primo grado con riguardo ai fatti contestati nei capi 2), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), limitando la propria disamina ai soli fatti di reati di cui ai capi 3), 4) e 6) dell'imputazione. 3.2) Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere la Corte territoriale immotivatamente disatteso la richiesta di rideterminazione degli aumenti di pena previsti a titolo di continuazione, così violando, peraltro, l'art. 27, primo comma, Cost., per mancato adeguamento della risposta punitiva alle specificità dei singoli fatti di reato.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 4.1 Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, cpv., e 533, comma 1, cod. proc. pen.

Secondo la difesa, la decisione di condanna poggerebbe sulla ritenuta fondatezza di elementi indiziari a carico dell'imputato, tratti essenzialmente dalle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in uso al Crimi.

In tal modo, non considerando alternative ricostruzioni dei fatti, e omettendo di verificare il grado di razionalità di ciascuna di esse, i Giudici di merito avrebbero violato il canone ermeneutico dell' oltre ogni ragionevole dubbio'. 4.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per avere la Corte d'appello determinato il trattamento sanzionatorio senza alcun riguardo per il modesto disvalore del r)(.1-7,› fatto, per le ragioni che governano la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per quelle che avrebbero consentito una maggiore prossimità della pena inflitta al minimo edittale.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 5.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere i Giudici del merito fondato la decisione di condanna su puri indizi, tratti essenzialmente dalle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in uso al Crimi (e riferiti, segnatamente, alla frequentazione dell'imputato con il Crimi stesso, all'asserito riconoscimento vocale ad opera dei Carabinieri, a un episodio di denuncia di smarrimento di un libretto di circolazione di un ciclomotore, di cui è fatta menzione nelle conversazioni captate), non idonei a fornire la prova della responsabilità penale dell'imputato per i fatti ascritti.

Il giudizio della Corte territoriale sarebbe errato, in quanto non è stato provato con certezza che la persona di cui si parla nelle conversazioni intercettate (tal "Peppe") coincida con la persona dell'imputato. 5.2 Col secondo motivo, si censura, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., l'omessa motivazione sulla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 6.1 II primo motivo ha a oggetto la violazione dell'art. 270 del codice di rito, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche autorizzate in altro procedimento.

I Giudici d'appello non avrebbero fatto buon governo delle massime della Suprema Corte relative alle deroghe previste alla disciplina dettata dall'art. 270 cod. proc. pen. in caso di reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen.

Più precisamente, il divieto di utilizzazioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali deriverebbe, nel caso di specie, dalla mancata riunione ex art. 81 cod. pen. dei reati di cui ai capi 12 e 13 dell'imputazione; pertanto, almeno con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per tali reati, la violazione dell'art. 270 operata dai Giudici di merito renderebbe illegittima l'impugnata sentenza. 6.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla disattesa istanza difensiva sul riconoscimento vocale da parte della Polizia giudiziaria, effettuato sulla base di registrazioni caratterizzate da infimo livello qualitativo e senza conoscenza diretta dell'imputato da parte degli agenti di Polizia giudiziaria.3.

All'udienza si è svolta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 II primo motivo è inammissibile, perché aspecifico.

La difesa elude il confronto con le ragioni poste dalla Corte alla base della propria motivazione; invero, la dedotta eccezione di lacunosità della disamina operata dai Giudici d'appello ricalca appieno la replica che la Corte stessa ha formulato al motivo d'appello, col quale si erano poste obiezioni critiche in relazione solo a tre delle numerose imputazioni, alla stregua di quel che la Corte ha incensurabilmente definito "un inammissibile esame a campione" (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01: «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»).

In ogni caso, la Corte d'appello, dopo aver comunque reso conto, con motivazione logica, delle ragioni di inammissibilità dei motivi d'appello relativi ai fatti di reato di cui ai capi 3), 4) e 6) dell'imputazione, indiscriminatamente "isolati" dalla difesa, ha poi evidenziato l'inammissibilità degli ulteriori rilievi difensivi relativi alle altre imputazioni.

Anche a tal proposito, la motivazione dà atto dell'inadeguatezza dello schema argomentativo della difesa, teso a contestare genericamente la significatività delle -invece comprovate- relazioni personali intercorrenti tra il ricorrente e gli altri coimputati. 1.2 Il secondo motivo soffre delle medesime caratteristiche di genericità e aspecificità del primo ed è, pertanto, parimenti inammissibile.

La censura relativa all'errata applicazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen., e 27 Cost., e alla mancata motivazione sul punto, non illustra in alcun modo perché i Giudici di merito avrebbero operato cattivo governo dei principi posti a base del regime della continuazione.

Anche in tal caso, la difesa elude il confronto con le ragioni poste dai giudici di merito, che, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, hanno compiutamente rispettato i criteri che informano la determinazione della pena, individuando dapprima il reato più grave (furto in abitazione, di cui al capo 4), stabilendo le relativa pena per quest'ultimo, di poi segnalando l'aumento di pena per ognuno dei reati satellite.

La Corte territoriale, aderendo all'argomentata disamina del giudice di primo grado sulla determinazione della pena, ha poi spiegato che la continuazione non poteva che essere applicata a reati tra loro omogenei (furti), essendone invece esclusa, in difetto dell'identità del disegno criminoso, l'applicazione per gli altri reati di cui ai capi d'imputazione 12 e 13 (minaccia, ricettazione).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo -esaminabile congiuntamente al primo motivo del ricorso Colletti- è manifestamente infondato, non riscontrando il Collegio né lesione dei parametri posti dagli artt. 530, cpv., e 533, comma 1, cod. proc. pen., né violazione del canone ermeneutico deroltre ogni ragionevole dubbio'.

In tal senso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente inteso e applicato le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione, da parte del Giudice del merito, dei risultati probatori; nell'esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, il Giudice deve infatti verificare se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).

Ebbene, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, la Corte d'appello ha chiarito che il generale impianto ricostruttivo della sentenza di primo grado è scaturito da un analitico scrutinio delle singole vicende delittuose, oltre che da un attento esame degli indizi e delle risultanze processuali, esaminati poi sotto il cono d'ombra di una complessiva valutazione.

In tale contesto, le conversazioni intercettate, per quanto decisive nella ricostruzione del quadro probatorio, non sono state l'unico elemento posto a base del giudizio di penale responsabilità dell'imputato, diversamente da quanto affermato dalla difesa.

I Giudici di appello hanno infatti ricordato l'esistenza di importanti conferme obiettive che hanno corroborato i risultati delle intercettazioni, quali le localizzazioni tramite GPS e le attività ispettive dei luoghi in cui sono stati rinvenuti svariati corpi di reato.

Tali riscontri hanno consentito agli inquirenti di confrontare altresì i contenuti delle conversazioni intercettate con episodi effettivamente realizzatisi.

Discende, da ciò, l'inconsistenza della proposizione difensiva, giustamente evidenziata, senza cesure logiche, dalla Corte territoriale.

Come anticipato, del tutto fuori fuoco è l'eccezione concernente la violazione del canone ermeneutico dell' oltre ogni ragionevole dubbio, imponendo quest'ultimo di «pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in ry? rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimís, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280).

Peraltro, né nel ricorso di Crimi né in quello di Colletti vengono prospettate eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura; il che rende vieppiù inconferente il richiamo al canone di giudizio in parola espresso dai due ricorrenti. 2.2 Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Crimi è manifestamente infondato, in quanto contrassegnato da assoluta genericità, riferendosi il ricorrente al "modesto disvalore del fatto", senza peraltro neanche indicare a quali fatti/capi si riferisce.

Neppure vengono illustrate le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a concedere le circostanze attenuanti generiche o quelle che avrebbero consentito una maggiore prossimità della pena inflitta al minimo edittale.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II primo motivo è inammissibile, per le medesime ragioni già espresse in relazione al primo motivo del ricorso Crinni, cui si invia, non riscontrando il Collegio né lesione dei parametri posti dagli artt. 530, cpv., e 533, comma 1, cod. proc. pen., né violazione del canone ermeneutico delroltre ogni ragionevole dubbio'.

Va soltanto aggiunto che la Corte ha fornito esaustiva motivazione circa la solidità della prova che la voce del "Peppe" captata dalle intercettazioni fosse quella dell'imputato (la voce -spiega la Corte- è stata confrontata con quella di altre telefonate , in una delle quali il Peppe in questione aveva parlato di una denuncia di smarrimento del libretto di circolazione presentata dalla sorella; ed era stato effettivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, avesse presentato tale denuncia).

In definitiva, come nel caso del coimputato Crimi, la Corte ha evidenziato che il riscontro processuale della prova in questione è stato affidato non già al singolo e isolato dato bensì al "contesto probatorio complessivo in cui ciascuno dei fatti analizzati per quanto intrinsecamente ambivalente finisce. con l'assumere un significato di rafforzamento del convincimento di certezza" (p. 7 sentenza). 3.2 Il secondo motivo è inammissibile perché generico e reiterativo.

La censura di omessa motivazione sulla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche non ha fondamento, posto che i Giudici di merito hanno ritenuto di escludere l'applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche sulla base del precipuo riferimento alle modalità del fatto e alla pluralità dei reati commessi.

Anche a tal riguardo, pertanto, la motivazione dell'impugnata sentenza è esente da illogicità, tenuto conto, inoltre, il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 II primo motivo è posto in termini manifestamente infondati, per palese contrarietà dell'assunto difensivo alla pacifica giurisprudenza di legittimità che, sul tema delle intercettazioni, ha chiarito la non necessarietà dell'identità del disegno criminoso richiesto dall'art. 81 cod. pen., ma unicamente la connessione forte di cui all'art. 12 cod. pen. (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01).

Il motivo, inoltre, neppure risponde ai requisiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). 4.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi la difesa con i chiari rilievi espressi dalla Corte territoriale a proposito della vaghezza della eccezione, posta in termini analoghi in appello.

Sebbene, infatti, i Giudici d'appello abbiano indicato l'astrattezza con cui la censura -del tutto disancorata dalla specificità del caso di specie, nel quale gli interlocutori si chiamavano sempre per nome ed è risultato certo che tra il proprietario dell'autovettura Crimi e gli altri coimputati, tra cui il ricorrente, vi fossero rapporti di stretta frequentazione - era stata dedotta in quella sede, il ricorrente reitera, in maniera ancora una volta generica e aspecifica, la doglianza di non adeguatezza del riconoscimento vocale affidato alla attività investigativa, senza addurre elementi concreti utili a porre in dubbio l'identificazione operata dalla Polizia giudiziaria.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1995 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso, chiedendo raccoglimento di tutti i ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 settembre 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala con cui, a esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili di una serie di reati di furto aggravato, di cui ai capi da 1) a 11), minacce aggravate (capo 12), incendio di autovettura (capo 13), ricettazione (capo 14), detenzione di stupefacenti, e condannati alle pene ritenute di giustizia. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con quattro distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 3.1 Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla dedotta eccezione di lacunosità della sentenza di primo grado con riguardo ai fatti contestati nei capi 2), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), limitando la propria disamina ai soli fatti di reati di cui ai capi 3), 4) e 6) dell'imputazione. 3.2) Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere la Corte territoriale immotivatamente disatteso la richiesta di rideterminazione degli aumenti di pena previsti a titolo di continuazione, così violando, peraltro, l'art. 27, primo comma, Cost., per mancato adeguamento della risposta punitiva alle specificità dei singoli fatti di reato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 4.1 Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, cpv., e 533, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la difesa, la decisione di condanna poggerebbe sulla ritenuta fondatezza di elementi indiziari a carico dell'imputato, tratti essenzialmente dalle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in uso al Crimi. In tal modo, non considerando alternative ricostruzioni dei fatti, e omettendo di verificare il grado di razionalità di ciascuna di esse, i Giudici di merito avrebbero violato il canone ermeneutico dell' oltre ogni ragionevole dubbio'. 4.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per avere la Corte d'appello determinato il trattamento sanzionatorio senza alcun riguardo per il modesto disvalore del r)(.1-7,› fatto, per le ragioni che governano la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per quelle che avrebbero consentito una maggiore prossimità della pena inflitta al minimo edittale. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 5.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere i Giudici del merito fondato la decisione di condanna su puri indizi, tratti essenzialmente dalle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in uso al Crimi (e riferiti, segnatamente, alla frequentazione dell'imputato con il Crimi stesso, all'asserito riconoscimento vocale ad opera dei Carabinieri, a un episodio di denuncia di smarrimento di un libretto di circolazione di un ciclomotore, di cui è fatta menzione nelle conversazioni captate), non idonei a fornire la prova della responsabilità penale dell'imputato per i fatti ascritti. Il giudizio della Corte territoriale sarebbe errato, in quanto non è stato provato con certezza che la persona di cui si parla nelle conversazioni intercettate (tal "Peppe") coincida con la persona dell'imputato. 5.2 Col secondo motivo, si censura, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., l'omessa motivazione sulla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi. 6.1 II primo motivo ha a oggetto la violazione dell'art. 270 del codice di rito, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche autorizzate in altro procedimento. I Giudici d'appello non avrebbero fatto buon governo delle massime della Suprema Corte relative alle deroghe previste alla disciplina dettata dall'art. 270 cod. proc. pen. in caso di reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. Più precisamente, il divieto di utilizzazioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali deriverebbe, nel caso di specie, dalla mancata riunione ex art. 81 cod. pen. dei reati di cui ai capi 12 e 13 dell'imputazione; pertanto, almeno con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per tali reati, la violazione dell'art. 270 operata dai Giudici di merito renderebbe illegittima l'impugnata sentenza. 6.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla disattesa istanza difensiva sul riconoscimento vocale da parte della Polizia giudiziaria, effettuato sulla base di registrazioni caratterizzate da infimo livello qualitativo e senza conoscenza diretta dell'imputato da parte degli agenti di Polizia giudiziaria.3. All'udienza si è svolta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 II primo motivo è inammissibile, perché aspecifico. La difesa elude il confronto con le ragioni poste dalla Corte alla base della propria motivazione; invero, la dedotta eccezione di lacunosità della disamina operata dai Giudici d'appello ricalca appieno la replica che la Corte stessa ha formulato al motivo d'appello, col quale si erano poste obiezioni critiche in relazione solo a tre delle numerose imputazioni, alla stregua di quel che la Corte ha incensurabilmente definito "un inammissibile esame a campione" (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01: «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»). In ogni caso, la Corte d'appello, dopo aver comunque reso conto, con motivazione logica, delle ragioni di inammissibilità dei motivi d'appello relativi ai fatti di reato di cui ai capi 3), 4) e 6) dell'imputazione, indiscriminatamente "isolati" dalla difesa, ha poi evidenziato l'inammissibilità degli ulteriori rilievi difensivi relativi alle altre imputazioni. Anche a tal proposito, la motivazione dà atto dell'inadeguatezza dello schema argomentativo della difesa, teso a contestare genericamente la significatività delle -invece comprovate- relazioni personali intercorrenti tra il ricorrente e gli altri coimputati. 1.2 Il secondo motivo soffre delle medesime caratteristiche di genericità e aspecificità del primo ed è, pertanto, parimenti inammissibile. La censura relativa all'errata applicazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen., e 27 Cost., e alla mancata motivazione sul punto, non illustra in alcun modo perché i Giudici di merito avrebbero operato cattivo governo dei principi posti a base del regime della continuazione. Anche in tal caso, la difesa elude il confronto con le ragioni poste dai giudici di merito, che, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, hanno compiutamente rispettato i criteri che informano la determinazione della pena, individuando dapprima il reato più grave (furto in abitazione, di cui al capo 4), stabilendo le relativa pena per quest'ultimo, di poi segnalando l'aumento di pena per ognuno dei reati satellite. La Corte territoriale, aderendo all'argomentata disamina del giudice di primo grado sulla determinazione della pena, ha poi spiegato che la continuazione non poteva che essere applicata a reati tra loro omogenei (furti), essendone invece esclusa, in difetto dell'identità del disegno criminoso, l'applicazione per gli altri reati di cui ai capi d'imputazione 12 e 13 (minaccia, ricettazione). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo -esaminabile congiuntamente al primo motivo del ricorso Colletti- è manifestamente infondato, non riscontrando il Collegio né lesione dei parametri posti dagli artt. 530, cpv., e 533, comma 1, cod. proc. pen., né violazione del canone ermeneutico deroltre ogni ragionevole dubbio'. In tal senso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente inteso e applicato le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione, da parte del Giudice del merito, dei risultati probatori; nell'esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, il Giudice deve infatti verificare se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Ebbene, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, la Corte d'appello ha chiarito che il generale impianto ricostruttivo della sentenza di primo grado è scaturito da un analitico scrutinio delle singole vicende delittuose, oltre che da un attento esame degli indizi e delle risultanze processuali, esaminati poi sotto il cono d'ombra di una complessiva valutazione. In tale contesto, le conversazioni intercettate, per quanto decisive nella ricostruzione del quadro probatorio, non sono state l'unico elemento posto a base del giudizio di penale responsabilità dell'imputato, diversamente da quanto affermato dalla difesa. I Giudici di appello hanno infatti ricordato l'esistenza di importanti conferme obiettive che hanno corroborato i risultati delle intercettazioni, quali le localizzazioni tramite GPS e le attività ispettive dei luoghi in cui sono stati rinvenuti svariati corpi di reato. Tali riscontri hanno consentito agli inquirenti di confrontare altresì i contenuti delle conversazioni intercettate con episodi effettivamente realizzatisi. Discende, da ciò, l'inconsistenza della proposizione difensiva, giustamente evidenziata, senza cesure logiche, dalla Corte territoriale. Come anticipato, del tutto fuori fuoco è l'eccezione concernente la violazione del canone ermeneutico dell' oltre ogni ragionevole dubbio, imponendo quest'ultimo di «pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in ry? rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimís, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). Peraltro, né nel ricorso di Crimi né in quello di Colletti vengono prospettate eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura; il che rende vieppiù inconferente il richiamo al canone di giudizio in parola espresso dai due ricorrenti. 2.2 Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Crimi è manifestamente infondato, in quanto contrassegnato da assoluta genericità, riferendosi il ricorrente al "modesto disvalore del fatto", senza peraltro neanche indicare a quali fatti/capi si riferisce. Neppure vengono illustrate le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a concedere le circostanze attenuanti generiche o quelle che avrebbero consentito una maggiore prossimità della pena inflitta al minimo edittale. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II primo motivo è inammissibile, per le medesime ragioni già espresse in relazione al primo motivo del ricorso Crinni, cui si invia, non riscontrando il Collegio né lesione dei parametri posti dagli artt. 530, cpv., e 533, comma 1, cod. proc. pen., né violazione del canone ermeneutico delroltre ogni ragionevole dubbio'. Va soltanto aggiunto che la Corte ha fornito esaustiva motivazione circa la solidità della prova che la voce del "Peppe" captata dalle intercettazioni fosse quella dell'imputato (la voce -spiega la Corte- è stata confrontata con quella di altre telefonate , in una delle quali il Peppe in questione aveva parlato di una denuncia di smarrimento del libretto di circolazione presentata dalla sorella; ed era stato effettivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, avesse presentato tale denuncia). In definitiva, come nel caso del coimputato Crimi, la Corte ha evidenziato che il riscontro processuale della prova in questione è stato affidato non già al singolo e isolato dato bensì al "contesto probatorio complessivo in cui ciascuno dei fatti analizzati per quanto intrinsecamente ambivalente finisce. con l'assumere un significato di rafforzamento del convincimento di certezza" (p. 7 sentenza). 3.2 Il secondo motivo è inammissibile perché generico e reiterativo. La censura di omessa motivazione sulla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche non ha fondamento, posto che i Giudici di merito hanno ritenuto di escludere l'applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche sulla base del precipuo riferimento alle modalità del fatto e alla pluralità dei reati commessi. Anche a tal riguardo, pertanto, la motivazione dell'impugnata sentenza è esente da illogicità, tenuto conto, inoltre, il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 II primo motivo è posto in termini manifestamente infondati, per palese contrarietà dell'assunto difensivo alla pacifica giurisprudenza di legittimità che, sul tema delle intercettazioni, ha chiarito la non necessarietà dell'identità del disegno criminoso richiesto dall'art. 81 cod. pen., ma unicamente la connessione forte di cui all'art. 12 cod. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01). Il motivo, inoltre, neppure risponde ai requisiti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). 4.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi la difesa con i chiari rilievi espressi dalla Corte territoriale a proposito della vaghezza della eccezione, posta in termini analoghi in appello. Sebbene, infatti, i Giudici d'appello abbiano indicato l'astrattezza con cui la censura -del tutto disancorata dalla specificità del caso di specie, nel quale gli interlocutori si chiamavano sempre per nome ed è risultato certo che tra il proprietario dell'autovettura Crimi e gli altri coimputati, tra cui il ricorrente, vi fossero rapporti di stretta frequentazione - era stata dedotta in quella sede, il ricorrente reitera, in maniera ancora una volta generica e aspecifica, la doglianza di non adeguatezza del riconoscimento vocale affidato alla attività investigativa, senza addurre elementi concreti utili a porre in dubbio l'identificazione operata dalla Polizia giudiziaria. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
Sentenza Cassazione n. 32634/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris