Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:532
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 2 ottobre 2008
1
(
1
)
Causa C‑535/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Sovvenzioni – Importazione di compact disc registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA] – Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di sovvenzioni – Comportamento anticoncorrenziale che riguarda tutti i produttori – Altri fattori – Causalità – Calcolo del livello di eliminazione del danno – Regola del “lesser duty”»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
III – Fatti e procedimento
A – Fatti all’origine della controversia
B – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
C – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
D – Abrogazione con effetto parzialmente retroattivo del regolamento impugnato
IV – Osservazioni preliminari
A – Esame del regolamento impugnato da parte del Tribunale
B – Esame della sentenza impugnata da parte della Corte
V – Sulla ricevibilità dell’impugnazione
A – Argomenti delle parti
B – Valutazione giuridica
VI – Sul primo motivo di impugnazione
A – Sentenza impugnata
B – Argomenti delle parti
C – Valutazione giuridica
D – Conclusione
VII – Sul secondo motivo di impugnazione
A – Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione
1. Sentenza impugnata
2. Argomenti delle parti
3. Valutazione giuridica
4. Conclusione
B – Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione
1. Sentenza impugnata
2. Argomenti delle parti
3. Valutazione giuridica
4. Conclusione
VIII – Sul terzo motivo di impugnazione
A – Sentenza impugnata
B – Argomenti delle parti
C – Valutazione giuridica
1. Incidenza dei diritti di concessione sul rapporto di causalità
2. Valutazione del danno
D – Conclusione
IX – Risultato della valutazione giuridica
X – Sulle spese
XI – Conclusione
I –
Introduzione
1.
Nella presente controversia la Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la «Corte») è chiamata a pronunciarsi
su un ricorso proposto dall’impresa indiana [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo:
il «Tribunale») 4 ottobre 2006, causa T-300/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2.
La ricorrente in sede di impugnazione e ricorrente in primo grado (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della
sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento da essa proposto avverso il regolamento
(CE) del Consiglio 2 giugno 2003, n. 960, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc
registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA] (
3
) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
II –
Contesto normativo
3.
Il fondamento normativo per l’emanazione del regolamento impugnato è costituito dal regolamento del Consiglio 6 ottobre 1997,
n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità
europea (
4
) (in prosieguo: il «regolamento base») (
5
).
4.
L’art. 5 del regolamento base così recita:
«Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile
Ai fini del presente regolamento, l’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario
nel corso del periodo dell’inchiesta sulle sovvenzioni (…)».
5.
L’art. 7, n. 3, del regolamento base, il quale contiene disposizioni generali sul calcolo delle sovvenzioni, prevede quanto
segue:
«Qualora la sovvenzione possa essere connessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della sovvenzione
compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale
capitale nel settore in questione».
6.
L’art. 8 del regolamento base dispone quanto segue:
«Accertamento del pregiudizio
(…)
2. L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:
a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e
b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.
3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa,
tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi,
si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili
dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire
in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono
necessariamente una base di giudizio determinante.
(…)
5. L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i
fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente
superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l’entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili,
la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività,
dell’utile sul capitale investito o dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari;
gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita,
sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento dell’onere per i programmi di sostegno
pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base
di giudizio determinante.
6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni
sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o
i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che
questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.
7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria
comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del
paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle
importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni
commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici
e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività (…)».
7.
Ai sensi dell’art. 15, n. 1, terza frase, del regolamento base, l’importo di un dazio compensativo non può superare l’importo
accertato delle sovvenzioni compensabili, ma deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare
il pregiudizio causato all’industria comunitaria.
8.
L’art. 28 del regolamento base così recita:
«Omessa collaborazione
1. Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati
dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive,
positive o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni
e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.
(…)
3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono
essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione
di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano
verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.
4. Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata
del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati
soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed
indicati nelle conclusioni pubblicate.
5. Le conclusioni, comprese quelle relative all’importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità
delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate
– per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta – in relazione ai dati disponibili provenienti
da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali
oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta.
6. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni
rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione».
III –
Fatti e procedimento
A –
Fatti all’origine della controversia
9.
La ricorrente è una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA], che produce varie forme di supporti di memoria e in particolare compact disc
registrabili (in prosieguo: i «CD‑R»).
10.
Il 17 maggio 2002 la [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una denuncia presentata dal Committee of [OSCURATO:PERSONA] CD‑R Manufacturers [comitato
dei produttori europei di CD‑R] (in prosieguo: il «CECMA»), apriva un’inchiesta sulle importazioni di CD‑R originari dell’[OSCURATO:PERSONA] (
6
). Su proposta della [OSCURATO:PERSONA], formulata il 20 maggio 2003, il Consiglio adottava il regolamento impugnato. Con tale regolamento
esso istituiva un dazio compensativo definitivo del 7,3% sulle importazioni di CD‑R originari dell’[OSCURATO:PERSONA].
11.
Nel regolamento impugnato il Consiglio rilevava che la ricorrente avrebbe ricevuto sovvenzioni sotto forma di esenzione dai
dazi all’importazione su determinati beni strumentali (in prosieguo: i «beni sovvenzionati») (
7
).
12.
Nel quantificare tale vantaggio il Consiglio ripartiva le sovvenzioni su un periodo di ammortamento di sei anni (
8
), asserendo che i beni sovvenzionati fossero stampi, e non macchine, per la produzione di CD-R. Il Consiglio rigettava l’eccezione
sollevata dalla ricorrente secondo la quale detti beni, conformemente alle sue scritture contabili, dovevano essere considerati
macchine, per le quali il periodo di ammortamento sarebbe stato di tredici anni. Sosteneva al riguardo che le informazioni
sull’ammortamento dei beni controversi fornite dalla ricorrente nelle scritture contabili e nella denuncia dei redditi sarebbero
state contraddittorie (
9
).
13.
Nel constatare il danno arrecato all’industria comunitaria il Consiglio faceva riferimento in particolare al fatto che, dal
2000 fino alla fine del periodo dell’inchiesta (1° aprile 2001‑31 marzo 2002), le importazioni di CD-R dall’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero
aumentate, mentre i prezzi di vendita dei CD-R nella Comunità sarebbero calati del 59%, con un margine di sottoquotazione
medio, nel periodo dell’inchiesta, espresso in percentuale del prezzo di vendita (già deficitario) dell’industria comunitaria,
del 17,7%. Il Consiglio confrontava al riguardo i dati ricavati sulla base dei dati di Eurostat con quelli forniti dalla ricorrente
e perveniva alla conclusione che essi conducessero a risultati simili (
10
). Quanto alle scorte, il Consiglio rilevava una tendenza negativa per il periodo considerato (1° gennaio 1998‑fine del periodo
dell’inchiesta) (
11
).
14.
Nell’ambito dei suoi accertamenti delle cause del danno il Consiglio affrontava, inter alia, l’argomento della ricorrente
in forza del quale un titolare di brevetti avrebbe preteso dai produttori di CD‑R diritti di concessione eccessivi, lesivi
della concorrenza. Esso escludeva peraltro un’incidenza sul danno, poiché questi diritti di concessione sarebbero stati applicati
sia alla ricorrente sia ai produttori dell’industria comunitaria, e questo già prima del verificarsi del danno accertato dal
Consiglio medesimo. Tale danno non sarebbe stato dunque riconducibile all’applicazione dei diritti di concessione (
12
).
B –
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
15.
La ricorrente ha interposto ricorso avverso il regolamento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] e il CECMA sono stati ammessi a intervenire
a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
16.
Nel suo ricorso la ricorrente ha censurato in particolare (
13
):
– la qualificazione dei beni sovvenzionati come stampi nonché il fatto che tutti i beni sovvenzionati siano stati classificati
nella categoria degli stampi (seconda parte del secondo motivo di ricorso);
– errori nell’accertamento dei fatti posti alla base della determinazione del danno arrecato all’industria comunitaria, segnatamente
in relazione all’andamento dei prezzi e alle scorte (terzo motivo di ricorso);
– violazione dell’art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base in relazione all’esame dell’incidenza dei diritti di concessione assertivamente
anticoncorrenziali imposti da un titolare di brevetti sui CD‑R (quinto motivo di ricorso).
17.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il regolamento
impugnato e ha condannato quest’ultima a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla parte convenuta.
C –
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
18.
La ricorrente ha interposto il presente ricorso di impugnazione con atto introduttivo del 22 dicembre 2006, pervenuto nella
cancelleria della Corte il 28 dicembre 2006. Essa chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere le richieste formulate nel procedimento di primo grado, in particolare annullare il regolamento impugnato nella
misura in cui esso è diretto contro la ricorrente;
– condannare il Consiglio alle spese da essa sostenute nel procedimento di impugnazione e in quello di primo grado.
19.
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese di entrambi i procedimenti.
20.
Nella fase scritta hanno presentato osservazioni la ricorrente, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza del 10 luglio 2008
hanno partecipato la ricorrente, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA].
D –
Abrogazione con effetto parzialmente retroattivo del regolamento impugnato
21.
Il regolamento impugnato è stato abrogato, con effetto dal 5 novembre 2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 30 ottobre 2007,
n. 1293, che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili
originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE)
n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA], autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude
il procedimento nei loro confronti (
14
) (in prosieguo: il «regolamento abrogativo» o il «nuovo regolamento»). La validità del regolamento impugnato dal momento della
sua entrata in vigore fino alla data suddetta non viene tuttavia toccata dal regolamento abrogativo.
IV –
Osservazioni preliminari
22.
Con il regolamento impugnato sono stati istituiti dazi compensativi sulle importazioni sovvenzionate in conformità del regolamento
base. Prima di esaminare la ricevibilità e la fondatezza dei singoli motivi di impugnazione intendo, in primo luogo, illustrare
brevemente il compito del Tribunale nell’ambito di un ricorso di annullamento avverso un siffatto regolamento (A) e, in secondo
luogo, indicare, sempre brevemente, la misura in cui una sentenza del Tribunale può essere oggetto di verifica da parte della
Corte in sede di impugnazione (B).
A –
Esame del regolamento impugnato da parte del Tribunale
23.
Con il regolamento impugnato viene imposta una misura nell’ambito della politica di tutela commerciale contro le importazioni
sovvenzionate. Poiché l’indagine, la valutazione e la ponderazione dei dati economici necessarie per l’adozione di misure
siffatte costituiscono un compito complesso, le istituzioni comunitarie dispongono in tale settore, secondo giurisprudenza
costante, di un certo potere discrezionale (
15
). Spetta pertanto alla parte interessata dedurre già nell’ambito del procedimento amministrativo i fatti ad essa favorevoli (
16
).
24.
Un regolamento che istituisce dazi compensativi su importazioni sovvenzionate può effettivamente essere oggetto di verifica
da parte del Tribunale nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE. Occorre tuttavia osservare, in
tale contesto, che i margini di discrezionalità accordati dal regolamento base alle istituzioni comunitarie sono suscettibili
di un sindacato giurisdizionale solo ridotto (
17
). Il controllo del Tribunale in tale settore è limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, del corretto accertamento
dei fatti posti alla base del regolamento impugnato e dell’assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti (
18
). Tra l’altro, poiché spetta alla parte interessata esporre già nell’ambito del procedimento amministrativo i fatti ad essa
favorevoli, il controllo del Tribunale si estende solo ai fatti che le istituzioni comunitarie conoscevano o avrebbero dovuto
conoscere al momento dell’adozione della misura impugnata (
19
).
25.
Occorre inoltre considerare che non è compito del Tribunale ripetere il procedimento amministrativo. Di conseguenza, qualora
il ricorrente ritenga che le istituzioni comunitarie abbiano accertato in modo errato i fatti, spetterà a lui dimostrarlo.
Il ricorrente deve dunque contestare con precisione la correttezza dei fatti sui quali le istituzioni comunitarie si sono
fondate. La mera contestazione degli stessi non è all’uopo sufficiente (
20
).
B –
Esame della sentenza impugnata da parte della Corte
26.
Oggetto di un ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte è la verifica della sentenza del Tribunale impugnata in relazione
ad errori di diritto (
21
). Un’impugnazione non può dunque censurare direttamente i vizi del regolamento impugnato dinanzi al Tribunale. Ciò implica
che in sede di impugnazione non è ammesso, in linea di principio, ripetere le censure sollevate dinanzi al Tribunale senza
far riferimento alla sentenza da esso pronunciata (
22
). Piuttosto, l’atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza del Tribunale nonché
gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno dell’istanza (
23
).
27.
Poiché i ricorsi di impugnazione sono limitati agli errori di diritto, una nuova valutazione dei fatti non è ammissibile (
24
). Quanto ai fatti accertati dal Tribunale, in sede di impugnazione possono essere eccepiti unicamente vizi procedurali dell’accertamento.
Laddove intenda mettere in discussione la valutazione delle prove operata dal Tribunale, il ricorrente deve eccepire che il
Tribunale ha, nell’ambito di tale valutazione, snaturato i mezzi di prova (
25
).
28.
In definitiva, il sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia si estende, in linea di principio, solo ai motivi già
dedotti dinanzi al Tribunale. Motivi che avrebbero potuto essere dedotti già nel procedimento dinanzi al Tribunale, ma che
non lo sono stati, sono irricevibili in sede di impugnazione (
26
).
V –
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
29.
Il Consiglio eccepisce che il ricorso sia irricevibile in toto per carenza di interesse ad agire. Mi occuperò di questa censura
in prosieguo. Quanto alle ulteriori censure di irricevibilità, relative alla ricevibilità di singoli motivi di impugnazione
ovvero di singole censure, le tratterò nell’ambito della valutazione giuridica dei singoli motivi di impugnazione ovvero delle
singole censure.
A –
Argomenti delle parti
30.
Il
Consiglio
sostiene che l’impugnazione è irricevibile a causa dell’abrogazione del regolamento impugnato da parte del nuovo regolamento.
Un ricorso di annullamento sarebbe ricevibile solo qualora una persona abbia interesse all’annullamento di un atto giuridico.
È vero che la ricorrente avrebbe avuto originariamente un interesse all’annullamento del regolamento impugnato, in quanto
le sue importazioni erano soggette a un dazio compensativo. Tale interesse sarebbe tuttavia venuto meno con l’abrogazione
del regolamento impugnato.
31.
La ricorrente potrebbe pretendere un rimborso dei dazi solo laddove li abbia effettivamente versati. L’impugnazione sarebbe
irricevibile qualora la ricorrente non dimostri di avere pagato i dazi.
32.
La
ricorrente
afferma al riguardo di aver pagato i dazi.
B –
Valutazione giuridica
33.
Occorre innanzi tutto rilevare che il Consiglio non poteva ancora sollevare l’eccezione di irricevibilità nel procedimento
dinanzi al Tribunale, in quanto il regolamento abrogativo è stato emanato solo in seguito alla pronuncia della sentenza impugnata (
27
).
34.
È vero che un ricorso può divenire irricevibile quando un fatto successivo alla pronuncia della sentenza impugnata fa venir
meno il motivo di doglianza del ricorrente. Infatti, la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che
il ricorso possa, con il suo esito, procurare al medesimo un beneficio (
28
).
35.
La circostanza che il regolamento impugnato dinanzi al Tribunale non esplichi più alcun effetto per il futuro non implica,
tuttavia,
di per sé
il venir meno dell’interesse ad agire (
29
).
36.
Piuttosto, la ricorrente può continuare ad avere interesse all’annullamento della sentenza impugnata e, indirettamente, del
regolamento impugnato. Così, nella sentenza AKZO Chemie e a./[OSCURATO:PERSONA] (
30
), la Corte ha ritenuto sufficiente che le istituzioni comunitarie di cui trattavasi prendessero le distanze dal comportamento
censurato (
31
). A mio avviso, ciò vale a fortiori in un caso come quello di specie, in cui è proprio il Consiglio a decidere l’abrogazione
del regolamento impugnato (
32
).
37.
Occorre inoltre considerare che il nuovo regolamento non ha abrogato integralmente il regolamento impugnato, il quale ha continuato
a giustificare la riscossione di dazi compensativi fino al 4 novembre 2006. Esso rappresenta una causa per i dazi compensativi
riscossi fino a quel momento. Il regolamento impugnato continua dunque a produrre effetti giuridici. Non sembra escluso che
impugnarlo possa comportare vantaggi per la ricorrente anche laddove non abbia pagato i dazi compensativi.
38.
In ogni caso la ricorrente ha sottolineato, in udienza, di aver assolto i dazi compensativi e il Consiglio non ha contestato
questa affermazione.
39.
Alla luce di queste circostanze la Corte non può, a mio avviso, affermare, come auspicato dal Consiglio, che la ricorrente
sia priva di un interesse ad agire nel ricorso in questione.
VI –
Sul primo motivo di impugnazione
40.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale, ai punti 73‑79 della sentenza impugnata, avrebbe
violato i principi di coerenza e di diligenza nell’indagine.
A –
Sentenza impugnata
41.
Ai punti 57‑80 il Tribunale ha esaminato la prima e la seconda censura della seconda parte del primo motivo di ricorso.
42.
Nel procedimento di primo grado la ricorrente, con la sua prima censura, aveva lamentato
in sostanza
il fatto che le istituzioni comunitarie coinvolte avessero qualificato i beni sovvenzionati come stampi, e non come macchine,
per la produzione di CD‑R. Il Tribunale ha respinto tale censura. La ricorrente non contesta più, in sede di impugnazione,
la classificazione fondamentale dei beni sovvenzionati nella categoria degli stampi.
43.
Con la seconda censura la ricorrente aveva lamentato che il Consiglio avesse qualificato come stampi
tutti
i beni sovvenzionati e non solo una parte dei medesimi. Il Tribunale ha respinto anche tale censura. Ai punti 73‑79 della
sentenza impugnata esso ha constatato innanzi tutto che il valore dei beni sovvenzionati risultante dalla dichiarazione dei
redditi della ricorrente non coinciderebbe con il valore utilizzato per calcolare la sovvenzione. La ricorrente avrebbe sì
affermato che solo una parte dei beni sovvenzionati era stata riqualificata come stampi, tuttavia non avrebbe spiegato i criteri
di classificazione utilizzati e non avrebbe fornito un elenco completo e verificabile di tali beni, sicché le istituzioni
comunitarie non avrebbero potuto verificare le cifre da lei fornite. La ricorrente non avrebbe dunque presentato alle istituzioni
comunitarie elementi che consentissero di verificare l’esattezza delle proprie affermazioni e, eventualmente, di prendere
in considerazione la parte dei beni non classificata nella categoria degli stampi.
B –
Argomenti delle parti
44.
La
ricorrente
fa valere che il Tribunale non avrebbe adempiuto all’obbligo ad esso incombente di indagare i fatti in modo diligente ed
imparziale. In tale obbligo rientrerebbe la verifica dell’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate.
45.
Il Consiglio avrebbe saputo o potuto sapere che la riqualificazione come stampi concerneva solo una parte dei beni sovvenzionati.
Esso avrebbe dunque dovuto applicare il periodo di ammortamento per gli stampi solo a questa parte dei beni sovvenzionati.
Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la prova fornita dalla ricorrente per dimostrare di non aver classificato
nella categoria degli stampi quanto meno il 23% dei beni sovvenzionati.
46.
L’atteggiamento del Consiglio sarebbe stato inoltre contraddittorio. Da una parte, fintantoché si trattava di riqualificare
i beni sovvenzionati, esso avrebbe fatto riferimento prevalentemente ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi della
ricorrente. Dall’altra, lo stesso non avrebbe preso in considerazione i dati contenuti nella suddetta dichiarazione nella
misura in cui da essi poteva inferirsi che solo una parte dei beni sovvenzionati era stata riqualificata come stampi.
47.
Nella sua valutazione conclusiva al punto 79 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe fatto riferimento esclusivamente
ai beni controversi dichiarati come stampi a fini fiscali. Esso non avrebbe pertanto fornito alcuna motivazione del fatto
che
tutti
i beni sovvenzionati fossero stati qualificati come stampi. Il Tribunale non avrebbe neppure indicato quale norma legittimasse
le istituzioni comunitarie coinvolte a classificare tutti i beni sovvenzionati nella categoria degli stampi.
48.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata osservanza da parte del Consiglio dell’art. 28 del regolamento base. Il
Consiglio avrebbe dovuto fondarsi su tale disposizione per non prendere in considerazione le informazioni fornite dalla ricorrente
e in ogni caso, dunque anche se si fosse fondato sull’art. 28 del regolamento base, non avrebbe potuto rendere affermazioni
palesemente in contraddizione con le informazioni da essa fornite.
49.
Il
Consiglio
ritiene la censura della ricorrente irricevibile, in quanto volta a dedurre nuovi motivi. La ricorrente non avrebbe eccepito
in primo grado la violazione dei principi di coerenza e di diligenza nell’indagine.
50.
Il Consiglio rimanda inoltre alla constatazione del Tribunale contenuta al punto 78 della sentenza impugnata. La ricorrente
avrebbe effettivamente dichiarato, nel procedimento amministrativo, che solo una parte dei beni sovvenzionati era stata riqualificata
come stampi. Dal punto 78 della sentenza impugnata risulterebbe, tuttavia, che essa non ha presentato elementi che gli consentissero
di verificare l’esattezza della sua affermazione.
51.
Su tale accertamento dei fatti il Tribunale avrebbe fondato la conclusione che la ricorrente non potesse contestare la corrispondente
valutazione contenuta nel regolamento impugnato. La ricorrente non avrebbe illustrato in che misura il Tribunale, nell’accertamento
di tali fatti, avrebbe snaturato mezzi di prova. La censura sarebbe dunque volta ad una valutazione dei fatti inammissibile
in sede di impugnazione.
52.
Quella tratta dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata costituirebbe esclusivamente una constatazione conclusiva
in merito alla seconda parte del primo motivo di ricorso, ossia alla prima e alla seconda censura. Da essa non potrebbe essere
dedotto che il Tribunale abbia accertato che la riqualificazione non riguardava tutti i beni sovvenzionati.
53.
Del resto, le istituzioni comunitarie non avrebbero effettivamente neanche disposto delle informazioni necessarie.
54.
In subordine occorrerebbe considerare che un eventuale errore del Consiglio potrebbe condurre ad un annullamento non totale,
bensì solo parziale del regolamento impugnato sotto la forma di un adeguamento dell’ammontare dei dazi compensativi.
55.
[OSCURATO:PERSONA]
sottolinea che il primo motivo di impugnazione sarebbe inteso ad una valutazione dei fatti inammissibile. Il Tribunale avrebbe
fondato la sua motivazione sulla constatazione che il Consiglio, sulla base delle informazioni ad esso fornite dalla ricorrente,
non avrebbe potuto stabilire quali beni fossero stati riqualificati come stampi. La ricorrente non indicherebbe in che misura
il Tribunale, nell’effettuare tale constatazione, abbia snaturato mezzi di prova.
56.
Per il resto, il ricorso sarebbe infondato. La ricorrente avrebbe avuto occasioni sufficienti nel corso del procedimento amministrativo
per fornire le informazioni necessarie, ma non lo avrebbe fatto.
C –
Valutazione giuridica
57.
Il Consiglio ritiene questo motivo di impugnazione
irricevibile
in quanto la ricorrente non avrebbe eccepito nel procedimento dinanzi al Tribunale la violazione dell’obbligo di indagare
i fatti in maniera diligente e imparziale e contesterebbe, con tale censura, vizi del regolamento impugnato e non della sentenza
impugnata.
58.
Dall’argomento della ricorrente emerge tuttavia che essa, contestando la violazione del principio di un’indagine diligente
ed imparziale dei fatti, rimprovera sostanzialmente al Tribunale, perlomeno in parte, di avere commesso un errore di diritto
nell’esaminare il regolamento del Consiglio, accordando a quest’ultimo un potere discrezionale eccessivamente ampio.
59.
Questo motivo di impugnazione non può dunque essere rigettato
a limine
in quanto irricevibile.
60.
Sotto il profilo sostanziale la ricorrente fa valere,
in primo luogo
, la mancata considerazione da parte del Tribunale del fatto che essa avrebbe dimostrato che le istituzioni comunitarie coinvolte
avrebbero saputo o dovuto sapere che i beni sovvenzionati erano stati riqualificati solo in parte.
61.
Ciò si pone in contraddizione con la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata. Ivi il Tribunale
ha affermato che la ricorrente non ha fornito tale prova. L’argomento della ricorrente è dunque inteso ad una nuova valutazione
dei fatti, inammissibile in sede di impugnazione. Come già esposto sopra (
33
), è vero che in tal sede può essere censurato lo snaturamento dei mezzi di prova ad opera del Tribunale. La ricorrente non
fa tuttavia alcuna allegazione in tal senso. La sua censura deve essere dunque respinta in quanto irricevibile.
62.
Ne consegue che anche le censure della ricorrente fondate sull’affermazione secondo la quale essa avrebbe fornito tale prova
devono essere respinte in quanto irricevibili.
63.
In secondo luogo
la ricorrente fa valere che il Tribunale non avrebbe indicato in base a quale norma le istituzioni comunitarie coinvolte potessero
tener conto di tutti i beni sovvenzionati.
64.
Come esposto sopra (
34
), l’accertamento e la valutazione di una sovvenzione è un compito complesso, per l’adempimento del quale le istituzioni comunitarie
dispongono di un margine di potere discrezionale. Non spetta al Tribunale investito di un ricorso di annullamento esercitare
tale potere al posto delle istituzioni comunitarie. Controllare l’esercizio del potere discrezionale non significa sostituire
il proprio potere discrezionale a quello delle istituzioni comunitarie. Non può pertanto essere rimproverato al Tribunale
di non aver indicato i criteri alla stregua dei quali accertare i fatti.
65.
Laddove la censura della ricorrente venga intesa nel senso che il Tribunale a torto non avrebbe contestato una valutazione
dei fatti manifestamente erronea da parte del Consiglio, la ricorrente dovrebbe spiegare in che senso il Tribunale abbia commesso
un errore di diritto. Fintantoché l’errore censurato consiste nella pretesa mancata considerazione da parte del Tribunale
della contradditorietà del comportamento del Consiglio quanto alla valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione dei
redditi e nelle scritture contabili della ricorrente, tale censura è inconferente. Come si osservava sopra (
35
), il Tribunale ha constatato che dalla dichiarazione dei redditi della ricorrente non era possibile ricavare che solo una
parte dei beni sovvenzionati era stata riqualificata e che la ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di suffragare
la sua affermazione secondo cui la riqualificazione avrebbe riguardato solo una parte dei beni sovvenzionati (
36
).
66.
Anche tale censura deve pertanto essere respinta.
67.
In terzo luogo
la ricorrente deduce che il Consiglio avrebbe dovuto appellarsi all’art. 28 del regolamento base.
68.
Al riguardo occorre innanzi tutto constatare che la ricorrente, nel procedimento dinanzi al Tribunale, aveva censurato una
violazione dell’art. 28 del regolamento base solo in relazione alla mancata considerazione dei dati contenuti nelle sue scritture
contabili (
37
). La ricorrente aveva fatto valere, in quella sede, che le informazioni contenute nelle sue scritture contabili non sarebbero
state prese in considerazione nella parte in cui da esse si sarebbe potuto ricavare che i beni sovvenzionati avrebbero dovuto
essere qualificati come macchine e non come stampi. Ora la ricorrente fa valere, nel procedimento di impugnazione, la violazione
dell’art. 28 del regolamento base in quanto, nel constatare che non tutti i beni sovvenzionati erano stati riqualificati come
stampi, non si sarebbe tenuto debito conto delle informazioni contenute nella sua dichiarazione dei redditi. Ciò deve essere
considerato, a mio avviso, un argomento nuovo (
38
), irricevibile nel procedimento di impugnazione.
69.
Ricorrerebbero inoltre, nella specie, i presupposti per non considerare l’argomento della ricorrente fondato sull’art. 28
del regolamento base. Nel procedimento dinanzi al Tribunale la ricorrente non ha fatto valere che le istituzioni comunitarie
non l’avrebbero informata del fatto che il suo argomento non era sufficientemente circostanziato e che non avrebbe avuto la
possibilità di fornire chiarimenti in seguito.
70.
Essa pare dunque censurare fondamentalmente il fatto che il Consiglio non avrebbe invocato espressamente l’art. 28 del regolamento
base e che i motivi del rigetto del suo argomento non erano stati indicati nelle conclusioni pubblicate dal Consiglio. Ciò
costituisce, a mio avviso, la censura di un vizio di forma. I vizi di forma possono tuttavia comportare la nullità di un atto
giuridico solo laddove la violazione che integrano sia sostanziale. Ebbene, secondo giurisprudenza costante non sussiste una
violazione sostanziale se lo scopo perseguito con un requisito formale viene conseguito nonostante il mancato rispetto di
tale requisito (
39
).
71.
Lo scopo dell’indicazione dei motivi del rigetto dell’argomento di una parte ai sensi dell’art. 28, n. 4, del regolamento
base risiede in prima linea nel chiarire alla parte interessata che un argomento non sufficientemente circostanziato può essere
respinto e nell’offrirle la possibilità di integrarlo. Come esposto sopra (
40
), la ricorrente non contesta che tali obiettivi sono stati conseguiti. Non si può pertanto presumere la sussistenza di un
vizio di forma sostanziale.
72.
Anche questa censura deve pertanto essere respinta.
73.
In quarto luogo
la ricorrente fa valere che il Tribunale, al punto 79 della sentenza impugnata, non avrebbe fatto riferimento a tutti i beni
sovvenzionati, bensì solo a quelli dichiarati come stampi a fini fiscali. Così facendo essa sembra far valere l’incompletezza
della motivazione del Tribunale, in quanto avrebbe riguardato solo una parte dei beni sovvenzionati.
74.
Anche tale censura deve essere respinta. Il Tribunale, al punto 78 della sentenza impugnata, ha concluso che il Consiglio,
classificando tutti i beni sovvenzionati nella categoria degli stampi, non ha valutato in modo palesemente errato i fatti.
Alla luce di tali circostanze, la formulazione del Tribunale non può essere intesa nel senso che esso, al punto 78 della sentenza
impugnata, considera solo una parte dei beni sovvenzionati.
D –
Conclusione
75.
Il primo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
VII –
Sul secondo motivo di impugnazione
76.
Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in due parti. Nella prima parte la ricorrente contesta al Tribunale di non avere
correttamente valutato gli elementi di prova tra loro contraddittori contenuti nei registri e nel regolamento impugnato relativi
ad un elemento fondamentale per determinare il danno, ossia il prezzo delle importazioni dei CD-R indiani, e di avere pertanto
confermato a torto le conclusioni del Consiglio nel regolamento impugnato (A). Nella seconda parte del secondo motivo di impugnazione
essa lamenta che il Tribunale abbia confermato le conclusioni tratte dal Consiglio nel regolamento impugnato in merito al
livello delle scorte dell’industria CD-R nella Comunità (B).
A –
Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione
1. La sentenza impugnata
77.
La ricorrente aveva contestato dinanzi al Tribunale l’affermazione del Consiglio secondo la quale i prezzi dei CD‑R nella
Comunità sarebbero diminuiti. Il Consiglio si sarebbe basato su dati che non sarebbero stati né pertinenti né attendibili.
78.
Il Tribunale ha respinto tale censura. Ai punti 201‑206 della sentenza impugnata esso ha sottolineato innanzi tutto che le
istituzioni comunitarie avevano analizzato l’andamento dei prezzi, ai ‘considerando’ 58‑64 del regolamento impugnato, sulla
base sia dei dati Eurostat sia dei dati forniti dalla ricorrente. Esso ha constatato che le istituzioni comunitarie avevano
registrato, sulla base dei dati Eurostat, un calo significativo dei prezzi, precisamente del 59%, tra il 1° gennaio 2000 e
la fine del periodo dell’inchiesta. Secondo i dati forniti dalla ricorrente i prezzi sarebbero calati del 54% tra il 1° aprile 1999
e la fine del periodo dell’inchiesta. Questi risultati, nonostante il diverso dies a quo dei periodi considerati, sarebbero
simili. La ricorrente non avrebbe dimostrato che la considerazione di un altro dies a quo per i dati da essa forniti avrebbe
potuto portare a conclusioni diverse.
2. Argomenti delle parti
79.
La
ricorrente
fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore nel verificare la correttezza dell’accertamento dei fatti operato dalle
istituzioni comunitarie. Il Tribunale avrebbe confermato l’accertamento delle istituzioni comunitarie nonostante i seguenti
errori da esse commessi al riguardo.
80.
In primo luogo
, la formula utilizzata per calcolare il quantitativo di CD-R importato dall’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata inattendibile per piccole
quantità.
81.
Innanzi tutto sarebbero stati utilizzati dati base di Eurostat fondati su una categoria della nomenclatura doganale combinata
la quale comprenderebbe, oltre ai CD‑R, anche una molteplicità di prodotti simili. A tali dati base il Consiglio avrebbe applicato
una formula sviluppata dall’industria comunitaria e sui dati così calcolati (in prosieguo: i «dati Eurostat elaborati») avrebbe
fondato il proprio regolamento. Il Tribunale avrebbe ritenuto che i dati Eurostat elaborati fossero i dati di Eurostat. Esso
avrebbe pertanto inteso in modo fondamentalmente errato la fonte e la natura dei dati sui quali il Consiglio avrebbe fondato
il suo regolamento.
82.
La ricorrente avrebbe inoltre censurato ripetutamente, durante il procedimento amministrativo, l’utilizzo della formula sviluppata
dall’industria comunitaria.
83.
Infine, essa sarebbe stata l’unico esportatore indiano di CD‑R nella Comunità. I suoi dati sarebbero pertanto stati gli unici
pertinenti e attendibili. Solo essi avrebbero dunque potuto essere utilizzati per accertare il volume e il valore delle importazioni.
84.
In secondo luogo
, la ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo la quale i dati Eurostat elaborati e quelli da essa forniti
avrebbero condotto a risultati estremamente simili. Tale affermazione costituirebbe una valutazione manifestamente erronea
dei fatti e non sarebbe sostenuta dagli accertamenti contenuti nel regolamento impugnato.
85.
Innanzi tutto, i suoi dati non condurrebbero a risultati simili laddove venissero considerati non per esercizio di bilancio,
bensì per anno civile. Qualora si scelga il 1999 come anno di riferimento, i prezzi diminuirebbero, nel 2002, del 62%. Qualora
si scelga il 2000, invece, aumenterebbero in maniera significativa entro la fine del periodo dell’inchiesta.
86.
Inoltre la scelta di un anno di riferimento diverso dal 2000 per la valutazione dell’andamento dei prezzi porterebbe a tutt’altri
risultati. Scegliendo come indice il 1998, i prezzi, fra il 1998 e il periodo dell’inchiesta, aumenterebbero del 165%.
87.
In terzo luogo
, la constatazione del Tribunale al punto 205 della sentenza impugnata non risulterebbe corretta. Stando a tale constatazione,
la ricorrente non avrebbe dimostrato che, se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe
pervenuti a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni. Siffatta constatazione non sarebbe compatibile con
l’argomento da essa esposto nel procedimento dinanzi al Tribunale. Al punto 101 del suo ricorso essa avrebbe fatto intendere,
sia esplicitamente che implicitamente, che se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe
pervenuti a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni dall’[OSCURATO:PERSONA].
88.
Il
Consiglio
ritiene irricevibile la prima parte del secondo motivo di impugnazione. Nel procedimento di impugnazione possono essere dedotti
solo errori di diritto. La ricorrente non avrebbe indicato quali errori di diritto sarebbero stati commessi dal Tribunale.
Il Tribunale stesso non avrebbe constatato un danno, ma si sarebbe limitato a verificare la correttezza dell’accertamento
dei fatti effettuato dalle istituzioni comunitarie. La ricorrente avrebbe pertanto dovuto dimostrare che il Tribunale aveva
commesso un errore di diritto nel concludere che essa non avesse fornito elementi probatori sufficienti. La ricorrente non
ha tuttavia dimostrato alcunché, limitandosi a censurare l’accertamento dei fatti operato dal Tribunale.
89.
Le censure sarebbero, per il resto, infondate.
90.
In primo luogo,
i dati utilizzati dalle istituzioni comunitarie sarebbero stati sufficientemente attendibili.
91.
Innanzi tutto, l’argomento della ricorrente secondo il quale la formula sarebbe stata elaborata dall’industria comunitaria
costituirebbe un argomento nuovo irricevibile, non essendo stato dedotto nel procedimento dinanzi al Tribunale. La ricorrente
non avrebbe inoltre esposto e dimostrato che i dati base di Eurostat o la formula sviluppata dall’industria comunitaria fossero
inattendibili. Del resto, il Tribunale avrebbe a ragione constatato che questi avrebbero condotto a risultati analoghi a quelli
prodotti dai dati forniti dalla ricorrente.
92.
Secondariamente, è vero che le istituzioni comunitarie sarebbero state in grado di constatare che la ricorrente era l’unico
esportatore indiano. Esse non avrebbero tuttavia potuto escludere che altri produttori indiani sconosciuti avessero prodotto
ed esportato CD‑R nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta.
93.
In secondo luogo
, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore nel constatare la comparabilità dei due tipi di dati.
94.
Innanzi tutto, dai dati Eurostat e da quelli forniti dalla ricorrente emergerebbe che il livello dei prezzi dei CD‑R non sarebbe
diminuito in modo lineare nel periodo fra il 2000 e la fine del periodo dell’inchiesta. Piuttosto, da tali cifre risulterebbe
evidente un leggero aumento nel periodo fra il 2001 e la fine dell’inchiesta. La ricorrente tenterebbe di accorciare il periodo
di riferimento per generare l’impressione di un aumento dei prezzi durante il periodo che ritiene debba essere preso in considerazione.
95.
Inoltre, pur non riferendosi esattamente al medesimo lasso di tempo, da entrambi i tipi di dati emergerebbe che il livello
dei prezzi fra il 2000 e la fine del periodo dell’inchiesta sarebbe calato in misura superiore al 50%. Nel medesimo arco di
tempo il volume delle importazioni sarebbe aumentato significativamente.
96.
Infine, sarebbe ingannevole la proposta della ricorrente secondo la quale le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto scegliere
il 1998 come anno di riferimento. Il Consiglio avrebbe tenuto conto del fatto che i dati relativi a questo periodo di tempo
non sarebbero stati rappresentativi in quanto la ricorrente, in detto periodo, avrebbe esportato quantità solo minime e non
avrebbe pertanto fatto riferimento a tale anno nel valutare il pregiudizio. Secondo entrambi i tipi di dati, a partire dal
2000 le importazioni, iniziate in sordina, sarebbero aumentate significativamente sia sotto il profilo della quota di mercato
che del volume. Per questo motivo sarebbe ragionevole la scelta del 2000, da parte delle istituzioni comunitarie, come anno
di riferimento.
97.
In terzo luogo
, il Consiglio sottolinea che le allegazioni della ricorrente contenute al punto 101 del ricorso non sarebbero state tanto
dirette all’analisi dei suoi dati, quanto piuttosto all’analisi dei dati Eurostat elaborati. Il Tribunale avrebbe dunque ritenuto
a ragione che la ricorrente non avesse dedotto, nel procedimento al suo cospetto, che la considerazione di un altro dies a
quo avrebbe condotto a risultati diversi.
98.
Secondo la
[OSCURATO:PERSONA]
, la ricorrente tenterebbe in prima linea di mettere in discussione accertamenti di fatto, senza tuttavia dimostrare in che
misura il Tribunale avrebbe snaturato mezzi di prova.
3. Valutazione giuridica
99.
In primo luogo
la ricorrente lamenta l’inattendibilità dei dati Eurostat elaborati.
100.
Ebbene, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe inteso in maniera fondamentalmente errata la natura e la fonte dei
dati sui quali il Consiglio avrebbe fondato il suo accertamento del danno, ma non procede alla dimostrazione degli elementi
sui cui tale presunzione si basa. Quand’anche la ricorrente avesse ragione di dedurre dall’uso del termine «dati Eurostat»
da parte del Tribunale, fatto per esempio al punto 202 della sentenza impugnata, un errore di comprensione del medesimo, il
Tribunale non avrebbe per ciò stesso frainteso la natura e la fonte dei dati. Più probabilmente, invece, il Tribunale avrebbe
in tal modo semplicemente inteso distinguere i dati Eurostat elaborati dai dati forniti dalla ricorrente. Del resto, anche
nel regolamento impugnato (
41
) è stato utilizzato il termine «dati Eurostat» (
42
) per designare non i dati base di Eurostat, bensì i dati Eurostat elaborati.
101.
Anche qualora si dovesse ritenere che tale formulazione indichi non un’abbreviazione linguistica bensì un’errata comprensione
della natura e dei dati da parte del Tribunale, non risulta evidente in che misura tale errore abbia avuto ripercussioni sulla
valutazione di quest’ultimo. Al punto 204 della sentenza impugnata il Tribunale ha infatti fondato in maniera determinante
la sua motivazione sulla circostanza che la ricorrente non avrebbe dimostrato in modo adeguato in che misura i dati fossero
inattendibili (
43
).
102.
La ricorrente fa valere inoltre che la formula impiegata non era attendibile. Si tratta, ebbene, in primo luogo, di una valutazione
dei fatti inammissibile nel procedimento di impugnazione (
44
) e, in secondo luogo, di un’inammissibile ripetizione di un argomento già dedotto dalla ricorrente nel procedimento dinanzi
al Tribunale (
45
). Del resto occorre sottolineare che la ricorrente, come già constatato dal Tribunale ai punti 202 e 171 della sentenza impugnata,
non ha prodotto nel procedimento dinanzi al Tribunale alcuna prova nel senso dell’inattendibilità della formula. Al Tribunale
non può pertanto essere rimproverato di non aver contestato l’impiego di tale formula da parte del Consiglio (
46
).
103.
Laddove la ricorrente fa valere di essere stata l’unico esportatore indiano di CD‑R nella Comunità e che si sarebbero pertanto
dovuti prendere in considerazione solo i suoi dati al fine di calcolare il volume e il valore delle importazioni, la censura
incorre nel difetto di ricevibilità, in quanto la ricorrente si limita a ripetere un argomento già sostenuto nel procedimento
dinanzi al Tribunale, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale al riguardo, contenuta ai punti 167‑169 della sentenza
impugnata (
47
). Del resto, il Tribunale ha correttamente affermato, ai punti 167‑169 della sentenza impugnata, che l’esistenza di un danno
dev’essere valutata globalmente, senza che sia necessario specificare l’effetto delle importazioni effettuate da ciascuna
delle società responsabili (
48
). Né può essere criticata la sua affermazione secondo la quale il Consiglio non commette un errore manifesto nella valutazione
dei fatti quando si basa su dati di cui possa ragionevolmente disporre (
49
).
104.
Siffatta censura deve pertanto essere respinta.
105.
In secondo luogo
la ricorrente fa valere che il Tribunale non avrebbe potuto confermare che i due tipi di dati fossero simili. Tale valutazione
non sarebbe sostenuta dagli accertamenti di fatto del regolamento impugnato.
106.
Ebbene, occorre innanzi tutto constatare che la valutazione del Tribunale viene senza dubbio sostenuta dagli accertamenti
del Consiglio nei ‘considerando’ 58‑64 del regolamento impugnato. La censura della ricorrente non potrebbe, del resto, essere
intesa a sostenere che il Tribunale non poteva confermare le conclusioni del Consiglio e, sulla loro base, dedurre una somiglianza.
In realtà, la ricorrente censura errori relativi alla valutazione dei dati da essa forniti.
107.
In merito a tale censura occorre tuttavia constatare che la ricorrente non avrebbe fatto valere in modo circostanziato nel
procedimento dinanzi al Tribunale un’erronea rappresentazione dei dati da essa forniti. Come menzionato sopra (
50
), al Tribunale non può pertanto essere rimproverata una carente considerazione di tale argomento. Si tratta tra l’altro di
un argomento relativo ad un fatto nuovo, irricevibile nel procedimento di impugnazione (
51
).
108.
In terzo luogo
la ricorrente lamenta l’inesattezza della constatazione del Tribunale contenuta al punto 205 della sentenza impugnata. Il
Tribunale ha ivi concluso che la ricorrente non avrebbe dimostrato in che misura la considerazione di un altro dies a quo
per i dati da essa forniti avrebbe condotto a conclusioni diverse in relazione ai prezzi delle importazioni.
109.
La ricorrente sostiene di aver svolto la sua censura al punto 101 del ricorso. Il Consiglio sottolinea tuttavia a ragione
che, al punto 101 del ricorso, la ricorrente si è limitata ad affermare l’irrilevanza del livello dei prezzi risultante dai
dati Eurostat elaborati per gli anni 1998 e 1999‑2001. Nessun riferimento è fatto, invece, ai dati forniti dalla ricorrente.
110.
Anche questa censura deve dunque essere respinta, in quanto la ricorrente non ha fatto valere questo punto nel procedimento
dinanzi al Tribunale.
4. Conclusione
111.
In conclusione, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta integralmente.
B –
Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione
1. La sentenza impugnata
112.
La seconda parte del secondo motivo di impugnazione è diretta contro i punti 193‑196 della sentenza impugnata. In tali punti
il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente relativa all’erroneità della valutazione delle scorte effettuata dal
Consiglio.
113.
Il Tribunale ha rilevato che il periodo di riferimento andava dal 1998 al 31 marzo 2002 e che nel suo corso le scorte dell’industria
comunitaria erano significativamente aumentate. La ricorrente non avrebbe dimostrato che il miglioramento verificatosi a partire
dal 2000 sarebbe stato tale da sovvertire la tendenza negativa registrata per il periodo considerato. In tale contesto il
Tribunale ha dichiarato che «le scorte si [erano] attestate su livelli elevati nell’arco di tutto il periodo considerato,
aumentando in termini assoluti verso la fine del 2001 – il che coincideva quindi con l’aumento del volume delle importazioni
– e rappresentando, in termini relativi, una quota elevata, pari al 15%, della produzione nel periodo dell’inchiesta» (
52
).
2. Argomenti delle parti
114.
La
ricorrente
sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore nel confermare l’accertamento del Consiglio di cui al ‘considerando’ 103
del regolamento impugnato, secondo il quale le scorte avrebbero registrato una sfavorevole impennata.
115.
In primo luogo
, essa fa valere che il Tribunale avrebbe sì constatato un aumento delle scorte, in termini assoluti, verso la fine del 2001,
ma non avrebbe tenuto conto della circostanza che anche la produzione dell’industria comunitaria sarebbe aumentata significativamente
e avrebbe pertanto omesso di mettere in relazione l’aumento in termini assoluti delle scorte con l’aumento assoluto della
produzione.
116.
In secondo luogo
, la constatazione del Tribunale secondo la quale durante il periodo dell’inchiesta le scorte avrebbero costituito, in senso
relativo, una parte significativa della produzione, il 15%, non sarebbe sostenuta dal regolamento.
117.
Ai fini dell’accertamento del danno si dovrebbe far riferimento alla tendenza del fattore corrispondente. Il Tribunale avrebbe
dovuto tenere conto del fatto che, fra il 2000 e la fine dell’inchiesta, ossia nello stesso periodo in cui gli importatori
indiani avrebbero fatto il loro ingresso sul mercato comunitario, si sarebbe verificato un leggero miglioramento delle scorte.
A causa di tale leggero miglioramento non avrebbe potuto risultare alcuna situazione drammatica.
118.
Il
Consiglio
ritiene tale censura irricevibile. Innanzi tutto essa sarebbe diretta ad un accertamento dei fatti. Inoltre, la ricorrente
non indicherebbe la norma giuridica a suo giudizio violata dal Tribunale.
119.
La censura sarebbe altresì infondata.
120.
In primo luogo
, la constatazione del Tribunale attinente ai termini assoluti sarebbe di fatto corretta. L’aumento delle scorte sarebbe stato
talmente elevato che, nonostante l’aumento straordinario della produzione dell’industria comunitaria, avrebbe condotto anche
in senso relativo ad un aumento quasi del 60% (dal 9,2% al 14,6%) dal 1998 fino alla fine dell’inchiesta.
121.
In secondo luogo
, la quota del 15% sarebbe stata nota alla ricorrente. Del resto i valori relativi, ossia la quantità delle scorte in rapporto
alla produzione globale, risulterebbero dalle tabelle contenute nei ‘considerando’ 75 e 80 del regolamento impugnato.
122.
Infine, la censura non sarebbe rilevante. Dal ‘considerando’ 103 del regolamento impugnato emergerebbe che le scorte sarebbero
state solo uno dei tanti fattori considerati per accertare il danno. Anzi, dai ‘considerando’ 104 e 105 del regolamento impugnato
risulterebbe che esse non avrebbero costituito un elemento essenziale a tal fine; neppure verrebbero menzionate in quella
sede. Sembrerebbe ammetterlo la stessa ricorrente, allorché sottolinea l’importanza dello sviluppo dei prezzi.
123.
[OSCURATO:PERSONA]
ritiene tale censura irricevibile, in quanto sarebbe diretta ad un accertamento dei fatti e la ricorrente non dimostrerebbe
che il Tribunale abbia snaturato mezzi di prova.
124.
Per il resto la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’aumento delle scorte menzionato al ‘considerando’ 80 del regolamento impugnato
costituirebbe un indizio estremamente evidente della sussistenza del danno. Questo sarebbe stato causato da prezzi artificiosamente
bassi. L’aumento delle scorte ne sarebbe stata solo una riprova.
3. Valutazione giuridica
125.
In primo luogo
, il Tribunale, secondo la ricorrente, avendo fatto riferimento alle scorte in termini assoluti, avrebbe snaturato mezzi di
prova.
126.
Indubbiamente la ricorrente ha ragione di sostenere che dal mero aumento delle scorte in termini assoluti non si può trarre
alcuna conclusione in merito allo stato dell’industria comunitaria. Piuttosto, un aumento in termini assoluti deve essere
messo in relazione allo sviluppo di altri fattori, come lo sviluppo della produzione.
127.
Tuttavia, il fatto che il Tribunale menzioni nella sua motivazione cifre assolute non costituisce di per sé uno snaturamento
dei mezzi di prova. Uno snaturamento sussisterebbe solo se il Tribunale si fosse fondato meramente su cifre assolute, senza
metterle in relazione ad altri fattori. Invece il Tribunale ha tenuto conto nella sua valutazione anche della circostanza
che il Consiglio ha trattato il rapporto fra le scorte in termini assoluti e la produzione globale.
128.
Tale censura deve pertanto essere respinta.
129.
In secondo luogo
, la ricorrente fa valere che non troverebbe sostegno nel regolamento l’accertamento del Tribunale secondo il quale le scorte,
durante il periodo dell’inchiesta, avrebbero rappresentato, in senso relativo, una grossa parte della produzione, il 15%.
Il Tribunale avrebbe sostituito la sua motivazione a quella del Consiglio.
130.
Come osservato correttamente dal Consiglio, lo sviluppo negativo attinente al periodo di riferimento emerge dai ‘considerando’ 75
e 80 del regolamento impugnato, in cui vengono fornite informazioni sulla produzione globale e sulle scorte. Il Tribunale
ha pertanto potuto ricavare direttamente dalla motivazione del regolamento impugnato gli elementi all’origine della tendenza
negativa. Il Consiglio aveva inoltre dimostrato la tendenza negativa facendo riferimento, al ‘considerando’ 80 del regolamento
impugnato, alla circostanza che le scorte avrebbero registrato, alla fine del 1999 e alla fine del 2001, un netto aumento,
raggiungendo così il 15%.
131.
Tale censura deve pertanto essere respinta.
132.
In terzo luogo
, la ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del leggero miglioramento delle scorte fra il 2000 e il periodo
dell’inchiesta. A causa di tale miglioramento non si potrebbe parlare di un netto peggioramento di questo fattore.
133.
Ebbene, occorre innanzi tutto constatare che il Tribunale, al punto 194, aveva correttamente sottolineato che il periodo di
riferimento si estendeva dal 1998 al 31 marzo 2002. Occorre inoltre rilevare che le istituzioni comunitarie dispongono di
un ampio potere discrezionale nel determinare il periodo che deve essere preso in considerazione per definire il danno (
53
). Il Tribunale ha ritenuto a ragione che le istituzioni comunitarie possono valutare il danno nel corso di un periodo più
lungo di quello oggetto dell’inchiesta, in quanto l’esame delle tendenze economiche va effettuato su un periodo sufficientemente
lungo (
54
). Al Tribunale non può quindi essere rimproverato di non aver contestato al Consiglio la decisione di osservare le tendenze
economiche facendo riferimento ad un periodo più lungo.
134.
Che il temporaneo miglioramento delle scorte sia coinciso con l’ingresso sul mercato degli importatori indiani è una circostanza
che la ricorrente non ha dedotto nel procedimento in primo grado. La ricorrente avrebbe dovuto farla valere e sostenerla con
prove dinanzi al Tribunale. A quest’ultimo non può pertanto esserne rimproverata la mancata considerazione (
55
). Nel procedimento di impugnazione tale argomento costituisce un’estensione inammissibile dell’oggetto della controversia
e un nuovo elemento di fatto (
56
).
135.
Del resto la censura non sarebbe neppure rilevante. Le censure sono irrilevanti se sono dirette solo contro la motivazione
della sentenza, senza poter incidere sul dispositivo della medesima (
57
). Anche qualora il Tribunale avesse contestato la valutazione effettuata dal Consiglio in relazione alle scorte, ciò non avrebbe
comportato l’annullamento del regolamento del Consiglio.
136.
È vero che dal ‘considerando’ 103 del regolamento impugnato risulta che il Consiglio, nelle sue conclusioni attinenti al danno,
ha menzionato anche la sfavorevole impennata delle scorte. In tale contesto occorre tuttavia rinviare all’art. 8, n. 5, del
regolamento base. Ai sensi di tale disposizione, l’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria comunitaria
interessata comprende la valutazione di determinati fattori e indicatori economici fra i quali le scorte (
58
). In detta sede viene però chiarito che tali fattori, né singolarmente né combinati, costituiscono necessariamente una base
di giudizio decisiva per ritenere sussistente un danno. Pertanto, dalla menzione delle scorte al ‘considerando’ 103 del regolamento
impugnato non si può ancora dedurre che il Consiglio, nel motivare il regolamento impugnato, si sia fondato in maniera determinante
sulle sue constatazioni attinenti alle scorte.
137.
Nel ‘considerando’ 105 del regolamento impugnato il Consiglio ha peraltro chiarito di avere individuato la causa primaria
del danno soprattutto nell’effetto sui prezzi delle importazioni sovvenzionate (
59
). Non si può pertanto ritenere, a mio avviso, che la constatazione relativa alle scorte costituisca un «pilastro portante»
dell’accertamento del danno e quindi della motivazione del regolamento impugnato, il cui venir meno dovrebbe condurre all’annullamento
del regolamento.
138.
Per questo anche tale censura deve essere respinta.
4. Conclusione
139.
In conclusione, anche la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta integralmente.
VIII –
Sul terzo motivo di impugnazione
140.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore rigettando il suo
quinto motivo di ricorso nel procedimento di primo grado. Il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto
che il danno fosse riconducibile anche ad un altro fattore di quelli citati all’art. 8, n. 7, del regolamento base, e precisamente
alla richiesta di diritti di concessione eccessivi e dunque anticoncorrenziali per i brevetti sui CD‑R.
A –
La sentenza impugnata
141.
Ai punti 260‑279 della sentenza impugnata il Tribunale ha innanzi tutto affrontato la censura secondo la quale il Consiglio
avrebbe omesso di esaminare detto fattore. Esso ha constatato al riguardo che il Consiglio, nei ‘considerando’ 134 e 135 del
regolamento impugnato, avrebbe esaminato in generale gli effetti del versamento dei diritti di concessione collegati ai brevetti (
60
).
142.
Il Tribunale ha quindi affrontato la censura secondo la quale il Consiglio non avrebbe verificato come dovuto se il versamento
dei diritti di concessione assertivamente anticoncorrenziali potesse interrompere il nesso di causalità fra le importazioni
di cui trattasi e il danno. Il Tribunale ha respinto tale censura. A suo giudizio, determinare gli effetti precisi del fattore
in questione non è necessario. Piuttosto, basterebbe che le istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza
di un tale fattore esterno, il danno causato dalle importazioni sovvenzionate sia grave. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente
la motivazione del Consiglio secondo la quale i diritti di concessione erano già stati versati prima che le importazioni fossero
divenute rilevanti, per cui l’accertato andamento negativo della situazione dei produttori comunitari non sarebbe loro riconducibile.
Il Tribunale ha inoltre considerato che l’asserito comportamento anticoncorrenziale non fosse imputabile ai produttori comunitari.
143.
Infine, il Tribunale ha esaminato la censura secondo la quale il Consiglio non avrebbe valutato correttamente il danno. In
tale contesto il Tribunale ha rilevato che i diritti di concessione dovevano essere versati da tutti i produttori, compresa
la ricorrente. Essi non sarebbero pertanto idonei a giustificare la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi delle importazioni
sovvenzionate e sarebbero quindi ininfluenti sul livello di sottoquotazione.
B –
Argomenti delle parti
144.
In udienza la
ricorrente
ha affermato che il terzo motivo di impugnazione sarebbe ricevibile in quanto essa avrebbe contrassegnato in modo sufficientemente
chiaro, nell’intitolazione dello stesso, la parte della sentenza che ha inteso impugnare.
145.
Sotto il profilo sostanziale la ricorrente fa valere, con il terzo motivo di impugnazione, che il Tribunale, nell’esaminare
il regolamento impugnato, avrebbe disconosciuto l’importanza dell’art. 8, n. 7, del regolamento base. In base a tale disposizione
il pregiudizio causato da altri fattori noti non potrebbe essere imputato alle asserite importazioni sovvenzionate. Laddove
un altro fattore risulti noto, occorrerebbe verificare se il pregiudizio sarebbe sussistito anche in assenza di detto fattore
e, in caso affermativo, determinarne la gravità. Sarebbe invece irrilevante l’imputabilità o meno di un tale fattore al comportamento
dell’industria comunitaria.
146.
Secondo il
Consiglio
, tale motivo di impugnazione è già irricevibile. La ricorrente non chiarirebbe quale accertamento contenuto nella sentenza
impugnata essa intenda impugnare, limitandosi a fare riferimento ad un singolo punto della stessa. Non dimostrerebbe neppure
in che misura il Tribunale avrebbe commesso una violazione di legge.
147.
Questo motivo di impugnazione sarebbe inoltre infondato. Il Tribunale avrebbe applicato correttamente l’art. 8, n. 7, del
regolamento base. Esso si sarebbe attenuto alla costante giurisprudenza comunitaria in forza della quale la causalità fra
le importazioni sovvenzionate e il danno viene esaminata come qui di seguito indicato.
148.
Innanzi tutto si verifica, mediante un esame di tipo positivo, se le importazioni sovvenzionate abbiano causato il danno;
causalità che potrebbe sussistere anche qualora al danno abbiano concorso altri fattori.
149.
Dopodiché, mediante un esame di tipo negativo, si verifica se altri fattori noti interrompano il nesso di causalità fra le
importazioni sovvenzionate e il danno. Un’interruzione risulterebbe, tuttavia, solo se l’incidenza delle importazioni sovvenzionate
sul danno appaia, rispetto all’incidenza degli altri fattori, talmente minima da non poter più essere ritenuta fondamentale.
150.
Il Tribunale avrebbe verificato correttamente se l’industria comunitaria abbia contributo essa stessa al danno. Infine, la
ricorrente non avrebbe dimostrato l’asserita incidenza dei diritti di concessione anticoncorrenziali sul danno. Né avrebbe
dimostrato in che misura il Tribunale abbia valutato erroneamente mezzi di prova.
151.
Anche la
[OSCURATO:PERSONA]
ritiene irricevibile il terzo motivo di impugnazione. La ricorrente contesterebbe solo il punto 272 della sentenza impugnata,
ma questo non costituirebbe un elemento decisivo del ragionamento complessivo del Tribunale.
152.
Anzi, la ricorrente neppure metterebbe in discussione l’accertamento del Tribunale contenuto al punto 272 della sentenza impugnata,
in base al quale l’asserito comportamento anticoncorrenziale non sarebbe stato imputabile ai produttori comunitari, per cui
le istituzioni comunitarie non erano obbligate a tenerne conto.
C –
Valutazione giuridica
153.
Come esposto sopra (
61
), un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza nonché gli argomenti di diritto dedotti
a specifico sostegno della domanda.
154.
In primo luogo, la ricorrente ha specificato già nel relativo titolo che il terzo motivo di impugnazione è diretto contro
la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha respinto il terzo motivo di ricorso. Dall’intitolazione del terzo
motivo di impugnazione risulta dunque evidente la parte della sentenza (punti 260‑279) che la ricorrente intendeva attaccare.
È vero che la ricorrente, nell’argomentare il terzo motivo di impugnazione, ha menzionato esclusivamente il punto 272 della
sentenza impugnata. Dal titolo di tale motivo la parte impugnata della sentenza era tuttavia sufficientemente riconoscibile.
155.
In secondo luogo, la ricorrente ha sottolineato che il Tribunale, nel controllare il regolamento impugnato, non avrebbe tenuto
sufficientemente conto, a suo avviso, dell’art. 8, n. 7, del regolamento base. Così facendo, essa ha chiarito che tale motivo
ha ad oggetto la valutazione del danno.
156.
A mio avviso il terzo motivo di impugnazione è pertanto ricevibile.
157.
La ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato l’art. 8, n. 7, del regolamento base. Tale disposizione prevede che,
oltre alle importazioni sovvenzionate, vengano esaminati altri fattori noti che causano contemporaneamente pregiudizio all’industria
comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma
dell’art. 8, n. 6. Tale disposizione precisa, per esempio, che possono essere prese in considerazione a questo proposito restrizioni
commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari nonché la concorrenza tra gli stessi.
158.
Secondo la ricorrente, la violazione dell’art. 8, n. 7, del regolamento base consiste innanzi tutto nella mancata contestazione
da parte del Tribunale delle conclusioni del Consiglio, contenute nel regolamento impugnato, secondo le quali i diritti di
concessione assertivamente anticoncorrenziali non avrebbero indebolito il nesso causale fra le importazioni sovvenzionate
e il danno (1). Il Tribunale avrebbe inoltre a torto respinto la sua censura secondo la quale si sarebbe dovuto tenere conto
dell’incidenza dei diritti di concessione ai fini della valutazione del danno (2).
1. Incidenza dei diritti di concessione sul rapporto di causalità
159.
Come illustrato correttamente dal Tribunale al punto 269 della sentenza impugnata, occorre esaminare, in relazione al rapporto
di causalità fra le importazioni sovvenzionate e il danno, se altri fattori erano in grado di interrompere il nesso di causalità
fra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all’industria comunitaria (
62
).
160.
In tale contesto – come constatato a ragione dal Tribunale (
63
)– gli effetti del fattore controverso non devono essere necessariamente dimostrati e presi in considerazione fin nei dettagli.
Ai fini di tale verifica è sufficiente constatare che, nonostante la presenza dell’eventuale ulteriore fattore, il danno causato
dalle importazioni sovvenzionate è stato grave. Il motivo risiede nel fatto che, secondo il regolamento base, non è (più)
richiesto che le importazioni sovvenzionate costituiscano la causa principale del danno; l’imposizione di un dazio compensativo
è dunque possibile anche qualora il danno sia causato da più fattori (
64
).
161.
Nel criterio giuridico di verifica individuato dal Tribunale non posso pertanto rinvenire alcun errore di diritto. Procederò
ora ad esaminare se è nell’applicare suddetto criterio che il Tribunale ha commesso un errore.
162.
Il Consiglio aveva constatato che i diritti di concessione dovevano essere versati da tutti i produttori di CD‑R e questo
già prima del periodo in cui è avvenuto il danno da lui accertato. Inoltre, aveva tenuto conto della coincidenza temporale
fra l’ingresso sul mercato delle importazioni dall’[OSCURATO:PERSONA] e il danno accertato all’industria comunitaria. Muovendo proprio
da tali constatazioni esso aveva ritenuto che la relazione causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno non potesse
essere interrotta dal versamento dei diritti di concessione (
65
).
163.
La ricorrente non ha dimostrato in maniera circostanziata, nel procedimento dinanzi al Tribunale, perché dubitasse della correttezza
della ricostruzione del Consiglio. Essa si è limitata ad invocare il fatto che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
66
) risulterebbe che le istituzioni comunitarie dovrebbero determinare in maniera esatta gli effetti dei diritti di concessione.
164.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. riguardava tuttavia un caso in cui, a seguito di un presunto comportamento anticoncorrenziale dei
produttori comunitari, subivano un pregiudizio solo i prezzi dei produttori comunitari del bene in questione, ma non i prezzi
dei produttori che importavano il medesimo bene nella Comunità (
67
). In un caso siffatto, dove la constatazione del danno viene fondata in particolare sulla circostanza che i prezzi delle importazioni
sovvenzionate erano inferiori ai prezzi dei beni prodotti nella Comunità, risulta evidente che un comportamento che aumenti
artificiosamente i prezzi per i beni prodotti nella Comunità può rimettere in discussione la causalità fra le importazioni
sovvenzionate e il danno (
68
).
165.
In un caso come quello in esame, invece, in cui i diritti di concessione assertivamente anticoncorrenziali dovevano essere
versati da tutti i produttori, la possibilità di un’interruzione della causalità non è evidente. Tanto più che il Consiglio
ha constatato che i diritti di concessione erano già stati versati in precedenza, mentre il danno accertato (calo dei prezzi)
era coinciso temporaneamente con l’ingresso dei beni sovvenzionati nella Comunità. In tale contesto la ricorrente avrebbe
dovuto dimostrare in maniera circostanziata perché la richiesta, a suo dire anticoncorrenziale, di diritti di concessione
avrebbe interrotto il nesso causale presunto dal Consiglio (
69
). Poiché non lo ha fatto, al Tribunale non può essere contestata la conferma delle conclusioni del Consiglio (
70
).
166.
Non posso pertanto rilevare, nel caso di specie, alcun errore di diritto neanche nell’applicazione del criterio giuridico
di verifica da parte del Tribunale.
2. Valutazione del danno
167.
Quanto alla valutazione del danno, il Tribunale ha sottolineato che nel caso di specie l’asserito comportamento anticoncorrenziale,
diversamente che nella fattispecie alla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., ha prodotto effetti nei confronti di tutti i produttori.
Il versamento dei diritti di concessione non avrebbe pertanto influito sugli elementi presi in considerazione per calcolare
il livello di sottoquotazione. Il Consiglio sarebbe dunque dovuto partire dal presupposto che il fattore di cui trattasi non
era idoneo a giustificare la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi indiani (
71
).
168.
In tale contesto occorre innanzi tutto considerare che l’accertamento di un danno all’industria comunitaria non costituisce
il presupposto solo per l’istituzione di un dazio compensativo sulle importazioni sovvenzionate (
72
), bensì anche per la
quantificazione
dello stesso.
169.
Ai sensi dell’art. 15, n. 1, terza frase, del regolamento base, l’importo del dazio compensativo non può superare l’importo
accertato delle sovvenzioni compensabili e dovrebbe essere loro inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare
il pregiudizio causato all’industria comunitaria (cosiddetta regola del «
lesser duty
»). In forza della regola del «
lesser duty
» il tasso di sovvenzione viene dunque rapportato al livello di eliminazione del danno. Qualora quest’ultimo sia inferiore
al tasso di sovvenzione, si dovrà imporre un dazio compensativo pari unicamente all’ammontare del livello di eliminazione
del danno.
170.
Obiettivo della regola del «
lesser duty
» è la compensazione solo del vantaggio concorrenziale delle importazioni sovvenzionate necessaria alla tutela dell’industria
comunitaria. Detta regola deve dunque conciliare la tutela offerta all’industria comunitaria, sotto il profilo del diritto
commerciale, nei confronti delle importazioni sovvenzionate, da una parte, con l’interesse ad un’industria comunitaria il
più possibile concorrenziale e a prezzi il più possibile bassi per gli acquirenti del prodotto di cui trattasi nella Comunità,
dall’altra. I prezzi per le importazioni sovvenzionate devono essere aumentati mediante il dazio compensativo solo nella misura
necessaria alla tutela dell’industria comunitaria, senza accordare a quest’ultima alcun vantaggio concorrenziale ulteriore
rispetto alle importazioni sovvenzionate.
171.
A tener conto dello scopo della regola del «
lesser duty
» risulta evidente che per la considerazione di altri fattori ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento base può essere
opportuno, nell’ambito della regola del «
lesser duty
», un filtro più fine che per la verifica dell’eventuale interruzione ad opera di un altro fattore del nesso causale fra le
importazioni sovvenzionate e il danno. Poiché l’imposizione di un dazio compensativo deve essere possibile anche se il danno
viene provocato da più fattori, è sufficiente, nell’ambito dell’analisi del nesso di causalità, l’applicazione del «filtro
largo» descritto sopra (
73
). In tale contesto l’incidenza del fattore controverso non deve necessariamente essere dimostrata e presa in considerazione
fin nei dettagli. Obiettivo della regola del «
lesser duty
» è tuttavia, anche in un caso siffatto, fare in modo che l’industria comunitaria non riceva una tutela ultronea. Al fine
di conseguire tale obiettivo può risultare opportuno, nel calcolo del livello di eliminazione del danno, tenere conto di fattori
che, pur non implicando l’interruzione del nesso causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno, possono influire sulla
misura del suddetto livello. In tal senso può essere opportuna, nel calcolare il livello di eliminazione del danno, l’utilizzazione
di un filtro più fine che nell’ambito della verifica del nesso di causalità (
74
).
172.
Occorre tuttavia tener conto del fatto che, come si osservava sopra, la valutazione e la ponderazione dei dati economici necessarie
per adottare misure di tutela politico-commerciale costituiscono un compito complesso e per questo le istituzioni comunitarie
hanno al riguardo un ampio potere discrezionale (
75
).
173.
Alla luce di ciò occorre verificare adesso se il Tribunale, nel controllare l’esercizio del potere discrezionale del Consiglio
in relazione al calcolo del livello di eliminazione del danno e all’applicazione della regola del «
lesser duty
», abbia preso in considerazione correttamente i diritti di concessione assertivamente eccessivi.
174.
Ebbene, occorre innanzi tutto rilevare che in dottrina è stato ripetutamente sottolineato, in passato, il pericolo che una
mancata considerazione delle violazioni del diritto europeo della concorrenza nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto
l’imposizione di misure di tutela politico‑commerciali osti agli obiettivi di diritto della concorrenza posti dai Trattati (
76
).
175.
Effettivamente, quando i prezzi delle importazioni da Stati terzi vengono messi a confronto con i prezzi dei produttori comunitari
aumentati artificiosamente a causa di pratiche anticoncorrenziali, sussiste il pericolo che il livello che viene determinato
per eliminare il vantaggio concorrenziale delle importazioni sovvenzionate sia stimato per eccesso. Un livello di eliminazione
del danno stimato per eccesso va a scapito degli acquirenti del prodotto di cui trattasi, senza che ciò sia giustificato da
motivi di tutela dell’industria comunitaria.
176.
Ciò tuttavia non implica, a mio avviso, che il Consiglio sia tenuto, in tutti i casi in cui asserite pratiche anticoncorrenziali
influiscono sui prezzi, a prendere in considerazione siffatto comportamento nell’ambito del suo potere discrezionale per calcolare
il livello di eliminazione del danno. Specialmente quando tutti i produttori autorizzati possono essere interessati dall’asserito
comportamento anticoncorrenziale, non ritengo necessario che il Consiglio tenga conto di tale comportamento in sede di calcolo
del livello di eliminazione del danno. In un caso del genere, il versamento di un diritto di concessione si presenta come
una condizione quadro all’interno della quale devono operare tutti i produttori. Fintantoché non debba imputare a se stessa
tale comportamento, l’industria comunitaria ha un interesse legittimo all’imposizione di un dazio compensativo che la tuteli,
all’interno delle condizioni quadro esistenti, dalle importazioni sovvenzionate.
177.
Nel caso in esame il Tribunale, al punto 274 della sentenza impugnata, ha considerato che tutti i produttori di CD‑R dovevano
versare i diritti di concessione assertivamente anticoncorrenziali e che il presunto comportamento anticoncorrenziale non
poteva essere imputato all’industria comunitaria. Il Tribunale ha potuto pertanto concludere a ragione, al punto 275 della
sentenza impugnata, che i diritti di concessione assertivamente eccessivi non erano idonei ad influire sul calcolo del livello
di sottoquotazione e che la constatazione effettuata dal Consiglio al ‘considerando’ 134 del regolamento impugnato era incontestabile.
D –
Conclusione
178.
In conclusione, anche il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto integralmente.
IX –
Risultato della valutazione giuridica
179.
In base alle precedenti considerazioni, il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto integralmente.
X –
Sulle spese
180.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, a mio avviso,
va dichiarata soccombente e deve pertanto essere condannata alle spese.
181.
Ai sensi dell’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in forza
dell’art. 118 del medesimo regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe sostenere le proprie spese.
XI –
Conclusione
182.
Alle luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese del Consiglio;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle proprie spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Sentenza 4 ottobre 2006, causa T‑300/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II‑3911).
3
– GU L 138, pag. 1.
4
– GU L 288, pag. 1.
5
– I dazi compensativi a fronte di importazioni sovvenzionate vengono istituiti mediante regolamenti. Poiché il fondamento
giuridico per l’applicazione dei dazi compensativi è anch’esso un regolamento, il regolamento che rappresenta il fondamento
giuridico e che costituisce il contesto normativo per l’emanazione di un regolamento antisovvenzioni viene chiamato «regolamento
base».
6
– GU C 116, pag. 4.
7
– V. ‘considerando’ 38‑47 del regolamento impugnato.
8
– Periodo successivamente ridotto dal Consiglio a 4,2 anni: v. ‘considerando’ 43‑45 del regolamento impugnato.
9
– V. ‘considerando’ 39‑41 del regolamento impugnato.
10
– V. ‘considerando’ 58‑64 del regolamento impugnato.
11
– Sulle scorte, v. ‘considerando’ 80‑89 del regolamento impugnato.
12
– V. ‘considerando’ 134 e 135 del regolamento impugnato.
13
– Vengono menzionati in questa sede solo i motivi di ricorso rilevanti per il procedimento di impugnazione.
14
– GU L 288, pag. 17.
15
– Sentenze 28 febbraio 2008, causa C‑398/05, AGST Draht- und Biegetechnik (Racc. pag. I‑2, punto 33), e 27 settembre 2007,
causa C‑351/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-7723, punto 40). La giurisprudenza e la dottrina citate in questa e nelle note
successive si riferiscono, in parte, a casi non di sovvenzioni, ma di dumping. I riferimenti sono tuttavia trasponibili per
analogia alle sovvenzioni. Che si tratti di applicazione analogica, non verrà più evidenziato nel prosieguo.
16
– V. art. 28 del regolamento base.
17
– Sentenza 14 marzo 1990, causa C‑156/87, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑781, punto 63); sentenze
del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑97/95, Sinochem/Consiglio (Racc. pag. II‑85, punto 51); 18 settembre 1996, causa T‑155/94,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II‑873, punto 98); 17 dicembre 1997, causa T‑121/95, EFMA/Consiglio (Racc. pag. II‑2391,
punto 64); AGST Draht- und Biegetechnik (cit. alla nota 15), punto 34, nonché [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 15), punto 41,
nonché Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A.,
EC Anti-[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] & Sons, 1998, punto 26.2, e Düker, K.,
Rechtsschutz gegen Antidumpingmaßnahmen der [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2007, pag. 193.
18
– Sentenze del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T-35/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II-3663, punti 48
e 49); AGST Draht- und Biegetechnik (cit. alla nota 15), punto 34, nonché [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 15), punto 41; Müller,
W., Khan, N., Neumann, H.-A. (cit. alla nota 17), punto 26.2.
19
– Sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1005, punti 21
e segg.); Düker, K. (cit. alla nota 17), pag. 197.
20
– Düker, K. (cit. alla nota 17), pagg. 196 e seg.
21
– Artt. 225 CE e 58, n. 1, dello Statuto della Corte.
22
– Sentenze 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑123, punto 51); 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5291,
punto 35), e 3 marzo 2005, causa C‑499/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1751, punto 38).
Ulteriori riferimenti in Lenaerts, K., Arts, D.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, 2
a
ed., Sweet & Maxwell, 2008, punti 7‑107 e 16-016.
23
– Artt. 225 CE e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte; v., inter alia, sentenze Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA]
(cit. alla nota 22), punto 34, e 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1, punto 69).
24
– Ordinanza 20 marzo 1991, causa C‑115/90 P, Turner/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1423, punti 13‑14); sentenze 1° ottobre 1991,
causa C‑283/90 P, Vidrányi/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4339, punti 11‑13), e 23 novembre 2000, causa C‑1/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑10349, punto 53), nonché Lenaerts, K., Arts, D. (cit. alla nota 22), punto 16-016.
25
– Sentenze 10 luglio 2003, causa C‑472/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7541, punto 45), e 2 marzo 1994, causa
C‑53/92 P, Hilti/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑667; punto 43). Rengeling, H.-W., Middecke, A., Gellermann, M.,
Handbuch des Rechtsschutzes in der [OSCURATO:PERSONA]
, 2
a
ed., C.H. Beck, 2003, § 28, punto 28.
26
– Sentenze 19 giugno 1992, causa C‑18/91 P, V./Parlamento (Racc. pag. I‑3997, punto 21), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit.
alla nota 24), punto 47; Rengeling, H.-W., Middecke, A., Gellermann, M. (cit. alla nota 25), § 28, punto 23; Lenaerts, K.,
Arts, D. (cit. alla nota 22), punto 16-018.
27
– La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 ottobre 2006. Il regolamento abrogativo è stato adottato il 30 ottobre 2007.
28
– V. ordinanze 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑701, punto 18), e 8 aprile 2008,
causa C-503/07 P, Saint-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10, punto 47); sentenza 19 ottobre 1995, causa
C‑19/93 P, Rendo e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3319, punto 13).
29
– Così, nella sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1965, punto 21), la Corte ha affermato
che l’interesse ad agire non viene meno, nel caso di un ricorso di annullamento, solo per il fatto che l’atto giuridico di
cui trattasi è già stato eseguito.
30
– Cit. alla nota 29, punto 21.
31
– L’accertamento dell’illegittimità del comportamento degli organi comunitari può rivestire importanza anche per una possibile
azione risarcitoria avverso le istituzioni comunitarie; in tale contesto è necessario tenere conto, in particolare, del termine
di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte.
32
– Altrimenti il Consiglio sarebbe libero di rendere un ricorso irricevibile mediante l’abrogazione del regolamento impugnato.
33
– Paragrafo 27 di queste conclusioni.
34
– Paragrafo 23 di queste conclusioni.
35
– Paragrafi 60‑62 di queste conclusioni.
36
– In tale contesto occorre sottolineare che le istituzioni comunitarie coinvolte non possono, secondo il regolamento base
e diversamente che, per esempio, nel procedimento concorrenziale, obbligare le imprese di cui trattasi a partecipare. Spetta
pertanto alle parti produrre gli elementi ad esse favorevoli e darne dimostrazione circostanziata: v. art. 28 del regolamento
base.
37
– V. punto 53 del ricorso.
38
– V. paragrafo 28 di queste conclusioni.
39
– Sentenze 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1245, punto 22), e 5 maggio 1983, causa 207/81, Ditterich/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 1359, punto 19).
40
– V. paragrafo 69 di queste conclusioni.
41
– V. ‘considerando’ 55 e 60.
42
– Così la versione italiana del regolamento impugnato. La versione tedesca, invece, citata dall’avvocato generale, chiama
i dati Eurostat elaborati ora «Eurostat-Daten» (‘considerando’ 55), ora «Eurostat-Zahlen» (‘considerando’ 60). [La soluzione
linguistica unitaria della versione italiana ha reso necessario modificare così il testo originario della frase finale del
paragrafo 100 nonché delle note 41 e 42 delle presenti conclusioni].
43
– Come esposto sopra al paragrafo 25 di queste conclusioni, in assenza di un’argomentazione circostanziata da parte della
ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, a quest’ultimo non può essere rimproverata la mancata contestazione dell’accertamento
del Consiglio.
44
– V. paragrafo 27 di queste conclusioni.
45
– V. paragrafo 26 di queste conclusioni.
46
– V. paragrafo 25 di queste conclusioni.
47
– V. paragrafo 26 di queste conclusioni.
48
– V., in particolare, sentenze 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II‑3663,
punto 163); 7 maggio 1987, causa 255/84, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 1861, punto 46), e 20 ottobre 1999, causa T‑171/97,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II‑3241, punto 66).
49
– In tale contesto occorre nuovamente sottolineare che l’individuazione dei dati economici nel settore delle misure di tutela
politico‑commerciali costituisce un compito complesso e che le istituzioni comunitarie dispongono di margini di discrezionalità
soggetti ad un controllo giurisdizionale solo ridotto (v. paragrafi 23 e segg. di queste conclusioni). Inoltre, le statistiche
ufficiali vengono espressamente annoverate dall’art. 28, n. 5, del regolamento base fra le fonti di informazione. V., al riguardo,
anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cit. alla nota 48), punto 230, secondo la quale le istituzioni comunitarie
non commettono un errore manifesto di valutazione quando si basano sui dati di cui possono ragionevolmente disporre.
50
– Paragrafo 28 di queste conclusioni.
51
– Paragrafo 27 di queste conclusioni.
52
– V. punto 195 della sentenza impugnata.
53
– V. paragrafo 23 di queste conclusioni.
54
– V. punto 162 della sentenza impugnata nonché sentenza 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. I‑2069,
punto 87), dove si sottolinea che il danno subito dall'industria comunitaria può essere determinato su un periodo più lungo
di quello di cui ha tenuto conto l'indagine sulla sussistenza di pratiche di dumping.
55
– V. paragrafo 28 di queste conclusioni.
56
– V. paragrafo 27 di queste conclusioni.
57
– Sentenza 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/TF1 (Racc. pag. I‑5603, punti 26‑29);
Lenaerts, K., Arts, D. (cit. alla nota 22), punto 16-019.
58
– All’art. 8, n. 5, del regolamento base vengono menzionati il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato
le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione
reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul
capitale investito o dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti
negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità
di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici.
59
– Anche nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio ai ‘considerando’ 166‑169 del regolamento impugnato, il Consiglio
non ha tenuto conto delle scorte, bensì dei prezzi.
60
– V. punti 260‑267 della sentenza impugnata.
61
– Paragrafo 26 di queste conclusioni.
62
– V. sentenze del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-166/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. II-2129, punto 81); 29 gennaio 1998,
causa T-97/95, Sinochem/Consiglio (Racc. pag. II‑85, punto 98), nonché 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98,
Petrotub e Republica/Consiglio (Racc. pag. II-3837, punto 176).
63
– V. punto 269 della sentenza impugnata.
64
– V. sentenza 5 ottobre 1988, cause riunite 277/85 e 300/85, Canon e a./Consiglio, (Racc. pag. 5731, punto 62), in cui si
fa riferimento alla differenza rispetto alla normativa precedente. Contrariamente alla disciplina prima vigente, di cui al
regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o
di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), nella versione risultante
dalla rettifica del 24 agosto 1984 (GU L 227, pag. 35), l’imposizione di un dazio compensativo non richiede più che le importazioni
sovvenzionate costituiscano la causa principale del danno. V. al riguardo Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A. (cit. alla
nota 17), punto 3.96.
65
– V. ‘considerando’ 134 del regolamento impugnato.
66
– Sentenza 19 settembre 2001, causa T-58/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (Racc. pag. II‑2521).
67
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (cit. alla nota 66), in particolare punti 46‑48 e 52‑55.
68
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (cit. alla nota 66), punto 46. Cfr. tuttavia anche la sentenza AGST Draht- und Biegetechnik
(cit. alla nota 15), punti 45‑54, ai sensi della quale deve essere illustrato in maniera circostanziata in che misura prezzi
aumentati artificiosamente su un mercato possano influire anche su un altro mercato.
69
– V. sentenza AGST Draht- und Biegetechnik (cit. alla nota 15), punti 45‑54.
70
– V. paragrafo 25 di queste conclusioni.
71
– V. punto 274 della sentenza impugnata.
72
– Laddove non sussista un danno causalmente riconducibile alle importazioni sovvenzionate, in quanto il nesso causale fra
le importazioni sovvenzionate e il danno viene interrotto da un altro fattore, non può essere imposto alcun dazio compensativo.
Ho affrontato la questione già sopra (paragrafi 159‑166).
73
– V. paragrafi 159‑166 di queste conclusioni.
74
– V. Adamantopoulos, K., Pereyra, M.J.,
EU [OSCURATO:PERSONA] & Practice
, 2
a
ed., Sweet & Maxwell 2007, punto 6-039; Müller, W., Khan, N., Neumann, H.-A. (cit. alla nota 17), punto 14.3, dove si sottolinea
il fatto che, nel calcolare il livello di eliminazione del danno, devono essere tenuti fuori gli altri fattori.
75
– V. paragrafo 23 di queste conclusioni. Al riguardo si deve altresì osservare che in alcune versioni linguistiche dell’art. 15,
n. 1, terza frase, del regolamento base già
l’applicazione
della regola del «lesser duty» ai fini dell’eliminazione del danno sembra dipendere dalla discrezionalità degli organi comunitari:
v., per esempio, la versione inglese («should») o la tedesca («sollte»). Altre versioni, come la francese («doit»), la spagnola
(«será») e la slovena («mora»), non presupporrebbero necessariamente un margine di discrezionalità. Ove si consideri che l’applicazione
della regola del «lesser duty» ai fini dell’eliminazione del danno sarebbe sì auspicabile ai sensi dell’art. 19, n. 2, dell’Accordo
sulle misure di salvaguardia (GU 1994, L 336, pag. 184), ma non obbligatoria, si ricava, a mio avviso, un ampio margine di
discrezionalità degli organi comunitari già sotto tale profilo.
76
– [OSCURATO:PERSONA], J., Urteilsbesprechung zum [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, 2002, pagg. 633 e segg., spec. 635; Branton, J., [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]: Judgement in [OSCURATO:PERSONA] v.
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, 2001, pagg. 184 e segg.; Clough, M., Conflicts between EEC Anti-dumping and [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, 1992, pagg. 222 e segg.