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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 22288/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2096/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. - conti-or/corrente - e [OSCURATO:PERSONA] VICENZA, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. - intimata - avverso la sentenza n. 1152/22/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 3/7/2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2022 svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società FARAPLAN propone ricorso per cassazione, affidato ad articolati motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, in epigrafe indicata, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente di rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate negli anni dal 2008 al 2011, assumendo la contribuente, sotto vari profili, l'illegittimità della tassa.

La decisione della CTP di Vicenza, di rigetto della istanza di rimborso, è stata confermata dal giudice di appello (controlla sent.

CTR mancante) sul rilievo che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, anche alla luce dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non risulta abrogata e, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. 1972/641, costituisce oggetto di tassazione la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione", cosa che trova risconto nella norma di interpretazione autentica dettata dal d.

I. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, conv. in I. n. 50 del 2014, che nell'esentare i non udenti dal pagamento del tributo, ne conferma la debenza per tutti gli altri soggetti.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 641 del 1972, dell'art. 60 d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle [OSCURATO:PERSONA]), dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla

I. n. 50 del 2014, degli artt. 3 e 23 della Costituzione, perché la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei «telefoni cellulari» sulla base del presupposto impositivo costituito dalla sottoscrizione e mantenimento del relativo contratto di abbonamento, sulla scorta della interpretazione della normativa di riferimento contenuta nella sentenza n. 9560/2014 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, contraria al dettato costituzionale.

Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla

I. n. 50 del 2014, e del diritto comunitario, perché la sentenza impugnata ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica, che prevede l'applicazione della tassa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare, abbia definitivamente risolto ogni questione interpretativa senza considerare che la norma contrasta con le direttive comunitarie - direttiva 99/05/CE, direttiva 02/19/CE (direttiva accesso), direttiva 2/20/CE (direttiva autorizzazioni), direttiva 02/21/CE (Direttiva quadro), direttiva 22/02/CE - che risultano violati gli artt. 20 e 21 della Carta UE, profili censori non esaminati, se non incidenter tantum, dalle decisioni (procedimento C-492/09 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., procedimento C-355/13 Umbria PackagIng s.r.I.) assunte in materia dalla Corte di Giustizia.

Lamenta la ricorrente la violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 117 della Costituzione, ove si consideri l'efficacia retroattiva dell'art. 2, comma 4, d.

I. n. 4 del 2014, dell'art. 3 della Costituzione, ove si consideri la disparità di trattamento tributario tra «abbonamento» e «scheda-prepagata».

La ricorrente chiede, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e solleva questione di legittimità costituzionale della norma richiamata, con ogni conseguenziale statuizione.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., avendo i giudici di appello recepito, nella impugnata sentenza, pareri e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, parte in causa.

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.p.r. 641 del 1972, 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, 318 del d.p.r. n. 156 del 1973, 1, 2 e 3 del d.m.13/2/1990, della direttiva CEE 09/03/1999 n. 5, del d.lgs. n. 269 del 2001, dell'art. 2 del d.lgs. n. 259 del 2003, perché la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei «telefoni cellulari» senza considerare che per dette apparecchiature non è previsto alcun provvedimento amministrativo di autorizzazione per cui, essendo venuto meno il presupposto indicato dall'art. 1 del d.p.r. n. 641 del 1972 e della relativa voce 25 della Tariffa annessa, la tassa non è più dovuta.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, perché la sentenza impugnata ha rinvenuto nella

I. n. 244 del 2007, che prevede l'esenzione della tassa per la categoria dei non udentr, una conferma della generale debenza della tassa stessa per tutti gli altri soggetti.

3. Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 219 del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché la sentenza della CTR ha ritenuto confermativo dell'obbligo di pagamento della tassa la previsione contenuta - nel Codice delle Comunicazioni, per la sua attuazione, della assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

4. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 641 del 1972, nonché 1, 2 e 3 del d. m. 13/2/1990, per avere l'Amministrazione finanziaria individuato il presupposto della tassa nell'abbonamentc telefonico, atto contrattuale al quale può essere attribuita soltanto rilevanza privatistica nella regolamentazione del rapporto con l'ente gestore del servizio di telefonia mobile, come pure si evince dalla direttiva CEE 09/03/1999 n. 5.

5. In via subordinata, la ricorrente formula istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., in quanto il collegamento della tassa all'esistenza di un "abbonamento", atto di natura meramente contrattuale, condurrebbe ad evidenti ed irragionevoli disparità di trattamento tributario rispetto a chi utilizza una "scheda prepagata", o altre analoghe forme contrattuali, per usufruire dei servizi di comunicazione elettronica.

6. La contribuente chiede, altresì, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sensi dell'articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, affinché si pronunci sulla compatibilità sistema interno con il quadro comunitario pertinente - dir.1999/5/CE,2002/19/CE,2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE- evidenziando che della relativa questione la Corte di Giustizia già è stata investita dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (causa C -416/14, [OSCURATO:PERSONA] spa e altri).

7. In epoca successiva, la Corte di Giustizia, si è pronunciata con sentenza n. 416 del 17 settembre 201 (in causa C-416/14).

Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 2/3/2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto.

8. Tale atto non risulta notificato - né tantomeno sottoscritto per accettazione - alla parte avversaria, l'Agenzia delle Entrate, per cui, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez.

Un. n. 3876/2010, Cass. n. 10140/2020, n. 14782/2018, n. 12743/2016, n. 2259/2013).

11. Le spese del giudizio di legittimità devono porsi a carico della ricorrente poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e la rinuncia è intervenuta solo in prossimità dell'udienza.

12. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2096/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. - conti-or/corrente - e [OSCURATO:PERSONA] VICENZA, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. - intimata - avverso la sentenza n. 1152/22/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 3/7/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2022 svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società FARAPLAN propone ricorso per cassazione, affidato ad articolati motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, in epigrafe indicata, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente di rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate negli anni dal 2008 al 2011, assumendo la contribuente, sotto vari profili, l'illegittimità della tassa. La decisione della CTP di Vicenza, di rigetto della istanza di rimborso, è stata confermata dal giudice di appello (controlla sent. CTR mancante) sul rilievo che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, anche alla luce dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non risulta abrogata e, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. 1972/641, costituisce oggetto di tassazione la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione", cosa che trova risconto nella norma di interpretazione autentica dettata dal d. I. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, conv. in I. n. 50 del 2014, che nell'esentare i non udenti dal pagamento del tributo, ne conferma la debenza per tutti gli altri soggetti. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 641 del 1972, dell'art. 60 d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle [OSCURATO:PERSONA]), dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla I. n. 50 del 2014, degli artt. 3 e 23 della Costituzione, perché la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei «telefoni cellulari» sulla base del presupposto impositivo costituito dalla sottoscrizione e mantenimento del relativo contratto di abbonamento, sulla scorta della interpretazione della normativa di riferimento contenuta nella sentenza n. 9560/2014 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, contraria al dettato costituzionale. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2014, convertito dalla I. n. 50 del 2014, e del diritto comunitario, perché la sentenza impugnata ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica, che prevede l'applicazione della tassa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare, abbia definitivamente risolto ogni questione interpretativa senza considerare che la norma contrasta con le direttive comunitarie - direttiva 99/05/CE, direttiva 02/19/CE (direttiva accesso), direttiva 2/20/CE (direttiva autorizzazioni), direttiva 02/21/CE (Direttiva quadro), direttiva 22/02/CE - che risultano violati gli artt. 20 e 21 della Carta UE, profili censori non esaminati, se non incidenter tantum, dalle decisioni (procedimento C-492/09 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., procedimento C-355/13 Umbria PackagIng s.r.I.) assunte in materia dalla Corte di Giustizia. Lamenta la ricorrente la violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 117 della Costituzione, ove si consideri l'efficacia retroattiva dell'art. 2, comma 4, d. I. n. 4 del 2014, dell'art. 3 della Costituzione, ove si consideri la disparità di trattamento tributario tra «abbonamento» e «scheda-prepagata». La ricorrente chiede, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e solleva questione di legittimità costituzionale della norma richiamata, con ogni conseguenziale statuizione. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., avendo i giudici di appello recepito, nella impugnata sentenza, pareri e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, parte in causa. 1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.p.r. 641 del 1972, 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, 318 del d.p.r. n. 156 del 1973, 1, 2 e 3 del d.m.13/2/1990, della direttiva CEE 09/03/1999 n. 5, del d.lgs. n. 269 del 2001, dell'art. 2 del d.lgs. n. 259 del 2003, perché la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei «telefoni cellulari» senza considerare che per dette apparecchiature non è previsto alcun provvedimento amministrativo di autorizzazione per cui, essendo venuto meno il presupposto indicato dall'art. 1 del d.p.r. n. 641 del 1972 e della relativa voce 25 della Tariffa annessa, la tassa non è più dovuta. 2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, perché la sentenza impugnata ha rinvenuto nella I. n. 244 del 2007, che prevede l'esenzione della tassa per la categoria dei non udentr, una conferma della generale debenza della tassa stessa per tutti gli altri soggetti. 3. Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 219 del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché la sentenza della CTR ha ritenuto confermativo dell'obbligo di pagamento della tassa la previsione contenuta - nel Codice delle Comunicazioni, per la sua attuazione, della assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato. 4. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 641 del 1972, nonché 1, 2 e 3 del d. m. 13/2/1990, per avere l'Amministrazione finanziaria individuato il presupposto della tassa nell'abbonamentc telefonico, atto contrattuale al quale può essere attribuita soltanto rilevanza privatistica nella regolamentazione del rapporto con l'ente gestore del servizio di telefonia mobile, come pure si evince dalla direttiva CEE 09/03/1999 n. 5. 5. In via subordinata, la ricorrente formula istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., in quanto il collegamento della tassa all'esistenza di un "abbonamento", atto di natura meramente contrattuale, condurrebbe ad evidenti ed irragionevoli disparità di trattamento tributario rispetto a chi utilizza una "scheda prepagata", o altre analoghe forme contrattuali, per usufruire dei servizi di comunicazione elettronica. 6. La contribuente chiede, altresì, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sensi dell'articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, affinché si pronunci sulla compatibilità sistema interno con il quadro comunitario pertinente - dir.1999/5/CE,2002/19/CE,2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE- evidenziando che della relativa questione la Corte di Giustizia già è stata investita dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (causa C -416/14, [OSCURATO:PERSONA] spa e altri). 7. In epoca successiva, la Corte di Giustizia, si è pronunciata con sentenza n. 416 del 17 settembre 201 (in causa C-416/14). Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 2/3/2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto. 8. Tale atto non risulta notificato - né tantomeno sottoscritto per accettazione - alla parte avversaria, l'Agenzia delle Entrate, per cui, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez. Un. n. 3876/2010, Cass. n. 10140/2020, n. 14782/2018, n. 12743/2016, n. 2259/2013). 11. Le spese del giudizio di legittimità devono porsi a carico della ricorrente poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e la rinuncia è intervenuta solo in prossimità dell'udienza. 12. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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