CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 42693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta all'applicazione delle misure alterna- tive dell'affidamento in prova ai servizi sociali ovvero della detenzione domi- ciliare, in quanto si è accertata la condizione di irreperibilità dell'istante nel territorio dello Stato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha poi rinunciato al mandato, con dichiarazione del 20/6/2023), deducendo a motivo unico di impugnazione la violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione, lamentando nell'ordine che la relazione finale dell'UEPE non era stata prodotta perché l'assistente sociale era affetta da Covid, che gli accertamenti presso l'abitazione della madre di Alesiani erano stati insufficienti e che era stata inviata documentazione sull'attività lavorativa svolta dall'interessato. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità, non soltanto per la carenza di ogni elemento documentale a riscontro delle dedotte criticità, ma soprattutto per il mancato confronto con l'argomento portante del diniego delle misure alter- native, costituito dal rilievo della irreperibilità dell'istante. In termini generali, l'esegesi di legittimità di questa Corte ha affermato che l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la c:ontinua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191). Tale principio, a maggior ragione estensibile alla più restrittiva misura della detenzione domiciliare, è stata la ragione principale ed assorbente con la quale il ricorso in esame ha evitato ogni confronto, avanzando invece doglianze di stampo fattuale sulle ragioni per cui non era stata conclusa la relazione finale dell'UEPE, nonché sull'esito del controllo dei Carabinieri all'abitazione materna. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale. 2 4/\ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 5 ottobre 2023 Il Consigliere est