CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RGn. 25805 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] - Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall'avvocatoMassimo Luconi; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; intimata Sez. I –RG25805/2019 camera di consiglio13.2.2023 avverso la sentenza n. 4047della Corte di appello di Roma depositat a il giorno12 giugno 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. —La vicenda dedotta in giudizio è così riassunta nellasentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva commissionato dei lavori in appalto, consistenti nella realizzazione di un complesso residenziale, a [OSCURATO:SOCIETA].. Il credito relativo al corrispettivo dell’appalto era stato oggetto di una cessione intercorsa tra l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] e Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] - Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA].: cessione che, precisa la sentenza, costituiva esecuzione di un contratto di factoringconcluso tra le stesse parti il 4 aprile 2000. Monte dei Paschi ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 179.556,43 «quale saldo insoluto della maggiore somma di euro 362.883,76, corrispondente all’anticipo (pagamento da parte della banca)» di sette fatture emesse da Co.Gerl . 2000 tra il 15 marzo 2002 e il 21 agosto 2002. Il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minor somma di euro 147.148,53. 2. ― Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dal l a Corte di appello di Roma. Questa ha preso le mosse dal rilievo del Tribunale, secondo cui la cessione del credito doveva ritenersi accettata con lettera del 21 agosto 2002da [OSCURATO:PERSONA], la quale, in base al la Sez. I –RG25805/2019 camera di consiglio13.2.2023 consulenza tecnica espletata in primo grado, aveva onorato tutte le fatture di cui al decreto ingiuntivo attraverso pagamenti operati in favore della cedente [OSCURATO:SOCIETA] . A quest’affermazione della sentenza impugnata la Corte di ap pello ha contrapposto queste considerazioni: non poteva assumersi, con sicurezza, che la lettera in questione facesse riferimento all’operazioneper cui è causa; lo scritto che documentava la detta missiva era stato oggetto di un duplice disconoscimento, con riguardo alla conformità dello stessoall’originale, in quanto copia, e con riguardo all’autenticità della sottoscr i zione che risultava apposta sullostesso. 3. ― Ricorre pere cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, Monte dei Paschi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo è denunciata la violazio ne degli artt. 2719 c.c., 215, 115, 116 c.p.c. e 1264 c.c..La ricorrente deduce, in sintesi, che,essendo stata contestata la conformità all’originale della lettera del 21 agosto 2002, con cui [OSCURATO:PERSONA] si era espressamente riconosciuta debitrice nei confronti della banca, la genuinità della riproduzione avrebbe potuto accertarsi mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Il motivo è inammissibile. Il mezzo di censura non aggredisce le diverse rationes decidendi dell’impugnata pronuncia con riguardo al tema che qui interessa. Anzitutto la ricorrente omette di confrontarsi col rilievo, espresso dalla Corte di appello, secondo cui la missiva in questione non poteva dirsi riconducibile , con sufficiente certezza, alla cessione dei crediti oggetto di causa, «ben potendo la scrivente fondiaria Lasa riferirsi ad altri rapporti intervenuti tra di essa e la […] Monte di [OSCURATO:SOCIETA], quali ad esempio delegazioni di pagamento o cessione di altri crediti» (sentenza impugnata, pag. 9). In secondo luogo,il motivo manca di considerare che la Corte del Sez. I –RG25805/2019 camera di consiglio13.2.2023 merito ha ritenuto che il disconoscimento abbia investito non la sola conformità della copia all’originale, ma anche l’autenticità della sottoscrizione (pag. 10 del provvedimento). E’ pacifico che a fronte di tale disconoscimento non sia stata formulata istanza di verificazione: ebbene, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto(Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086). 2. ― Col secondo motivo si oppone la violazio ne degli artt. 115, 116 e 1264 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che la cessione dei crediti era stata espressamente accettata da [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 17 maggio 2000. Rileva l’istante:che il documento in questione erastato disconosciuto da detta società ex art. 214 c.p.c. ; che l’istanza di verificazio ne era stata proposta ma non coltivata;che la stessa era stata successivamente riproposta e che il Giudice di primo grado aveva «ritenuto che la contestazione del l ’opponente non vertesse sull’autenticità della sottoscrizione, ma sull’abusivo riempimento del documento», rinviando così la causa per l’eventuale proposizione di querela incidentale di falso; che tale querela non era stata presentata. Assume la ricorrente che, in conseguenza, il documento doveva ritenersi riconosciuto. Anche tale motivo è inammissibile. Poiché è escluso che sull’autenticità della sottoscrizione apposta sulla missiva sia caduto il giudicato interno ― visto che non era evidentementesuscettibile di passare in giudicato quanto rilevato dal Sez. I –RG25805/2019 camera di consiglio13.2.2023 Giudice di prima istanza nel corso della trattazione della causa a proposito del valore che doveva a suo avviso attribuirsi all’attuato disconoscimento (profilo, questo, nemmeno affrontato nella sentenza del Tribunale) ―, l’istanza di verificazio ne andava rei terata in appello, a norma dell’art. 346 c.p.c., poiché all'effetto della presunzione di rinuncia, tale norma non fa distinzione tra deduzioni attinenti al merito della lite e deduzioni istruttorie(Cass. 7 agosto 1990, n. 7961; Cass.18 aprile 1975, n. 1647). Ebbene, parte ricorrente nulla specificamente ha dedotto a tale riguardo. 3. ― Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorre