CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09408/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7006/2023depositata il 31/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sette mezzi, nei confronti di DOBANKs.p.a., che non spiega difese, contro la sentenza del 31 ottobre 2023 concui la Corte d’Appello di Roma ha respinto il suo appello avverso sentenzadel locale tribunale resa in rigetto di una sua opposizione a decretoingiuntivo.Numero registro generale 10952/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9408/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il primo giudice ha affermato che le contestazioni dell’opponentenon avevano trovato alcun riscontro nella documentazione contrattuale oerano del tutto generiche, precisando che la banca aveva prodotto sia ilcontratto, sia gli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto,mentre l’opponente non aveva prodotto propri conteggi ed aveva ancherinunciato alla richiesta di CTU.La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunaleosservando che, “per la prova del credito, il Tribunale si era speso nelprecisare che la banca aveva ottemperato al deposito del contratto(rispetto al quale, pertanto, l’opponente era in grado, anche con lememorie ex art. 183 CPC, di formulare le sue specifiche considerazioni econtestazioni), così come degli estratti conto analitici per tutto il periodocontrattuale”.2. Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:“2. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi, preceduti dalla indicataeccezione.1) Difetto di legittimazione processuale della [OSCURATO:PERSONA] (oggi denominata [OSCURATO:SOCIETA].) in relazione all’asseritocredito derivante dall’apertura di credito sul conto corrente bancario n.79078-00 intrattenuto dall’odierno ricorrente (quale contitolare) presso ilCredito [OSCURATO:PERSONA]. n. 14 di [OSCURATO:PERSONA].1) Error in judicando de jure procedendi in relazione all'art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.2) Nullità della sentenza della Corte di Appello di Roma ai sensi dell’art.360 n. 4 a causa del vizio di attività della Corte di Appello poichè haritenuto corretta l’attività del primo giudicante in relazione adocumentazione bancaria (NON) prodotta dalla UCMB anzichè procedere,Numero registro generale 10952/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9408/2026Data pubblicazione 14/04/2026come richiesto, ad esaminare nuovamente i documenti prodotti nel corsodel giudizio di opposizione dall’opposta.3) Violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere il giudice dell’appello motivato la propriadecisione in modo apparente4) Nullità della sentenza a causa di error in procedendo per omessapronuncia (quale vizio di natura processuale) su eccezione di partepuramente processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.5) Violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,per non essersi realizzato un giusto processo presso la Corte di Appello diRoma6) Omessa motivazione, violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti in merito alla contumacia nel giudizio di appellodell’opposta ed alla mancata produzione di prova sull’asserito credito.7) Errata valutazione delle prove e di fatti decisivi da parte della Corte diappello, Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1n. 3 c.p.c.RITENUTO CHE3. ― L’eccezione di difetto di legittimazione processuale dellaUNICREDIT [OSCURATO:PERSONA] (oggi denominata [OSCURATO:SOCIETA].) èinammissibile, trattandosi di questione del tutto nuova tale da richiedereaccertamenti fattuali preclusi al giudice di legittimità.4. ― Il ricorso è inammissibile.I sette mezzi possono essere simultaneamente esaminaticonvergendo nel denunciare il medesimo errore, consistente in ciò, chetanto il giudice di primo grado («La banca ha prodotto, oltre al contratto,tutti gli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto») che quellod’appello («Per la prova del credito, il Tribunale si è speso nel precisareNumero registro generale 10952/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9408/2026Data pubblicazione 14/04/2026che la banca aveva ottemperato al deposito del contratto, così come degliestratti conto analitici per tutto il periodo contrattuale») avrebbero datoper prodotta documentazione che invece non lo era stata.Ma è ovvio che un simile ipotetico errore, ove pure sussistente, nonavrebbe nulla a che vedere con le censure formulate dal ricorrente,risolvendosi in un eventuale vizio revocatorio insuscettibile di denuncia amezzo del ricorso per cassazione”.3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la partericorrente ha chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Ha depositato memoria la parte ricorrente.4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delleconsiderazioni esternate nella memoria della parte ricorrente.Il ricorrente sottolinea che nel giudizio di appello non sono statidepositati il fascicolo del procedimento monitorio e neanche quello diprimo grado del giudizio di merito.Ma anche sotto questo profilo si rientra in un vizio revocatorio ex art395 n. 4 c.p.c., alla luce delle affermazioni dei giudici di primo e secondogrado circa l’avvenuta produzione in giudizio di tutta la documentazione.Il ricorrente insiste anche nell’eccezione di difetto di legittimazionead agire della Banca, ma la contestazione esposta nella memoria è deltutto generica.5. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita nel giudizio di legittimità, per cui nonsi decide sulle spese.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla propostaformulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. l'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna dellaNumero registro generale 10952/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 9408/2026Data pubblicazione 14/04/2026parte soccombente al pagamento di una somma di denaro stabilita nelrispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, sommache si liquida come da dispositivo.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro2.500,00, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]