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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 43973/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

L1BERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 marzo 2022, il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ripristinava a carico dì [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicatagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 19 settembre 2019. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il Tribunale del Riesame aveva ritenuto necessario il titolo cautelare per salvaguardare l'esigenza di cui all'art. 274 cod.proc.pen. lett. b), ossia il pericolo di fuga, ma che tale requisito non era contemplato nell'ordinanza genetica, visto che la decisione dell'obbligo di dimora era stata motivata solo sulla esigenza di evitare la reiterazione del reato.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Contrariamente a quanto scritto in ricorso, la parte principale della motivazione del Tribunale del Riesame di Salerno attiene proprio al pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., su cui il ricorso non si confronta assolutamente, con conseguenza inammissibilità dello stesso.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod.proc.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. L1BERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022, il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ripristinava a carico dì [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicatagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 19 settembre 2019. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il Tribunale del Riesame aveva ritenuto necessario il titolo cautelare per salvaguardare l'esigenza di cui all'art. 274 cod.proc.pen. lett. b), ossia il pericolo di fuga, ma che tale requisito non era contemplato nell'ordinanza genetica, visto che la decisione dell'obbligo di dimora era stata motivata solo sulla esigenza di evitare la reiterazione del reato. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Contrariamente a quanto scritto in ricorso, la parte principale della motivazione del Tribunale del Riesame di Salerno attiene proprio al pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., su cui il ricorso non si confronta assolutamente, con conseguenza inammissibilità dello stesso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.p
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