CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 19309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1637/2021 depositata il 22/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16779/2022Numero sezionale 2734/2023Numero di raccolta generale 19309/2023Data pubblicazione 07/07/2023La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1637/2021,pubblicata il 22/12/2021, ha parzialmente riformato la decisione diprimo grado, con la quale, dichiarata la cessazione degli effetti civilidel matrimonio contratto tra J.N. e V.F.[...] , per quanto qui interessa, si era posto a carico del J.N.l’obbligo di corrispondere alla V.F. un assegno mensile di €350,00.In particolare, i giudici di appello, premesso che la V.F. avevaavanzato domanda, sia pure implicita, per il riconoscimentodell’assegno divorzile, ha ritenuto, in punto di presuppostidell’assegno, che l’assegno dovesse essere riconosciuto a favoredella ex moglie (di 56 anni d’età, che aveva 53 anni all’inizio dellacausa di divorzio), in funzione assistenziale e compensativa-perequativa, considerato che la stessa, priva di redditi da lavoro enon titolare di immobili, aveva dichiarato (e il fatto, oltre a nonessere specificamente contestato, era stato anche provato) diessere casalinga e di essersi sempre dedicata alla crescita del figliodella coppia (cui erano stati diagnosticati nel primo anno di vita,difficoltà sensoriali e di linguaggio, che avevano comportato lanecessità di esercizi psicomotori e logopedici, con l’aiuto costantedella madre), «non essendo stato dimostrato che, in costanza dimatrimonio, la rinuncia ad eventuali possibilità lavorative non fossestato oggetto di un accordo comune o di un consenso ancheimplicito», mentre il J.N. percepiva una pensione di oltre €2.000,00 mensili, non aveva documentato spese in relazione allapropria condizione di salute, e che il rapporto coniugale avevaavuto una durata non trascurabile, di dodici anni; considerato peròil diverso contenuto dell’assegno di mantenimento nellaseparazione personale tra coniugi e di quello divorzile, era congruoun assegno di € 250,00 mensili (in luogo di € 350,00 mensiliriconosciuti in primo grado).2 di 7Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16779/2022Numero sezionale 2734/2023Avverso la suddetta pronuncia, J.N. propone ricorsoNumero di raccolta generale 19309/2023per cassazione, notificato il 20/6/22, affidato a due moDattiav piu,b blnicaeziio ne 07/07/2023confronti di V.F. (che resiste con controricorso,notificato l’11/7/22). Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsaapplicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.5, comma 6,l.898/1970, e dell’art.2697 c.c. e, con il secondo motivo, denunciapoi la violazione o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c,dell’art.5, comma 6, l.898/1970.Il ricorrente lamenta, nella sostanza, che non vi sarebbe stato ilnecessario accertamento rigoroso sui presupposti dell’assegnodivorzile, sulla base delle prove offerte dall’ex coniuge che avevarichiesto l’assegno (in relazione alla condivisione espressa tra iconiugi circa il ruolo endofamigliare assunto dalla moglie ovvero aisacrifici di aspettative di realizzazione professionale ovvero alcontributo alla formazione del patrimonio familiare e personaledell’ex coniuge), mentre, nella specie, l’onere probatorio era statoaddebitato al J.N.2. Le censure , da trattare unitariamente, in quanto connesse, sonoinfondate.Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, hachiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) «ilriconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge,cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misuracompensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza deimezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli perragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla primaparte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorredell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla3 di 7Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16779/2022Numero sezionale 2734/2023Numero di raccolta generale 19309/2023luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-Data pubblicazione 07/07/2023patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalrichiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazionedel patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascunodegli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'etàdell'avente diritto»; 2) «all'assegno divorzile in favore dell'exconiuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anchenatura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalladeclinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce alriconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economicasulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento inconcreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delleaspettative professionali sacrificate»; 3) «la funzione equilibratricedel reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatoreall'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenoredi vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e delcontributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole allaformazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degliex coniugi».La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del vecchio«tenore di vita matrimoniale», non è decisiva, isolatamenteconsiderata, ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entitàdel reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, lacorresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze(Cass. n. 21234/2019).Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, aifini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici edell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tenerconto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivereautonomamente e dignitosamente sia della necessità di4 di 7Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16779/2022Numero sezionale 2734/2023Numero di raccolta generale 19309/2023compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avereData pubblicazione 07/07/2023fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione delpatrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stataesclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrioeconomico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altroconiuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale allaricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alladeterminazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligatonon giustifica di per sé la corresponsione di un assegnocommisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018,n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez.I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603).Lo squilibrio rileva «come precondizione fattuale» (Cass.32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle sceltecomuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoliall'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro diuno dei due (Cass. 21926/2019). L’assegno divorzile è quindidovuto o nell’ipotesi in cui l’ex coniuge non sia economicamenteautosufficiente o in quella in cui «il matrimonio sia stato causa diuno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post,dall’uno all’altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in talcaso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l’attribuzione di unassegno, in funzione compensativo-perequativa» (Cass.24250/2021).Dunque l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa,presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tral'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il«contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzionefamiliare e alla formazione del patrimonio comune e personale diciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettativeprofessionali e reddituali».5 di 7Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16779/2022Numero sezionale 2734/2023Numero di raccolta generale 19309/2023Nella specie, la Corte d’appello ha accertato la precondizioneData pubblicazione 07/07/2023fattuale rappresentata dalla non autosufficienza economica della exmoglie, di anni 56, casalinga, priva di redditi da lavoro e nontitolare di immobili, la quale si era sempre dedicata alla crescita delfiglio della coppia (cui erano stati diagnosticati nel primo anno divita, difficoltà sensoriali e di linguaggio, che avevano comportato lanecessità di esercizi psicomotori e logopedici, con l’aiuto costantedella madre), la durata non breve dell’unione coniugale (dodicianni), lo squilibrio reddituale rispetto all’ex marito (titolarela V.F. di procurarsi un reddito stante la grande difficoltà,correlata alla età (ed alla mancanza di titoli professionali), diricollocarsi nel mondo del lavoro. Ha ritenuto altresì la Cortedistrettuale che la sperequazione tra le condizioni patrimoniali deiconiugi era riconducibile all'organizzazione familiare, per effettodella quale la V.F. si era dedicata in via esclusiva alla famiglia edalla cura del figlio, che presentava problemi sin dal primo anno divita, per dodici anni, in difetto di prova contraria circa la nonriconducibilità dell’organizzazione della vita coniugale a sceltecondivise della coppia.Orbene, la Corte d’appello ha così accertato sia l’inadeguatezza deimezzi economici a disposizione della ex moglie sia l’incapacità diprocurarseli per ragioni di età e di struttura del mondo del lavoro,non avendo la stessa mai lavorato sin all’attuale età di 56 anni, siala durata non trascurabile dell’unione coniugale ed il contributodato dalla stessa anche alla formazione del patrimonio comune epersonale dell’altro coniuge, essendosi dedicata in via esclusiva,oltre alle attività domestiche, alla cura ed assistenza del figlio dellacoppia che presentava difficoltà sensoriali e di linguaggio.Peraltro, la misura dell'assegno mensile, di € 250,00, in rapportoall’assenza di redditi della V.F. , rivela - come peraltroespressamente afferma la Corte di merito che parla di «un criterio6 di 7Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16779/2022Numero sezionale 2734/2023c.d. assistenziale-compensativo» - specificamente una esigenzaNumero di raccolta generale 19309/2023assistenziale, la quale consente il riconoscimento dell'asseDgatna opu bsbloiclaozio ne 07/07/2023se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenzadignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità diprocurarseli.Il ragionamento compiuto dalla Corte di merito risulta corretto.3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborsodelle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidatein complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellamisura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art.13.Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio2023.Il PresidenteGiacinto Bisogni7 di 7