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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 43315/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso (con i quali è stata dedotta rispettivamente, in mancanza di qualsiasi argomentazione o confronto con la decisione della Corte di appello, violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., eccessività della pena irrogata e vizio della motivazione in ogni sua forma sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto) sono del tutto privi di contenuto e di effettiva critica alla decisione, con conseguente aspecifictà degli stessi; considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 7 e 8 quanto alla distanza temporale tra gli episodi richiamati ed alla mancanza di allegazioni di elementi a supporto da parte della difesa, con conseguente mancanza di indicatori positivi quanto alla possibile applicazione della disciplina della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 231 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso (con i quali è stata dedotta rispettivamente, in mancanza di qualsiasi argomentazione o confronto con la decisione della Corte di appello, violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., eccessività della pena irrogata e vizio della motivazione in ogni sua forma sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto) sono del tutto privi di contenuto e di effettiva critica alla decisione, con conseguente aspecifictà degli stessi; considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 7 e 8 quanto alla distanza temporale tra gli episodi richiamati ed alla mancanza di allegazioni di elementi a supporto da parte della difesa, con conseguente mancanza di indicatori positivi quanto alla possibile applicazione della disciplina della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 231 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. es
Sentenza Cassazione n. 43315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris