CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31011/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27245-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 235, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 118/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 27245 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- n.27245/2019 (13401 RILEVATO: che RADOCCHIA Mauro propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la quale, dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione da lui proposto avverso una precedente sentenza della medesima CTR, per non avere quest'ultima preso in esame due eccezioni pregiudiziali da lui proposte (tardività dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate ed irritualità della notifica dell'appello medesimo), ha rigettato nel merito il suo ricorso per revocazione, ritenendo che l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate fosse stato tempestivo e che la notifica del relativo atto di appello si fosse perfezionata a seguito di compiuta giacenza di giorni dieci; CONSIDERATO: che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 155 commi 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente il sabato era stato equiparato ad un giorno festivo, mentre, al contrario, secondo l'art. 155 comma 5 cod. proc. civ., la proroga stabilita dal precedente comma 4 si applicava anche al compimento degli atti processuali svolti fuori udienza, che scadevano nel giorno di sabato; detta norma si applicava quindi solo allorché la scadenza cadeva di sabato, mentre in tutti gli altri casi, come in quello in esame, nei quali il termine era scaduto venerdì 1 gennaio 2016, non era possibile applicare il comma in questione, non potendosi ritenere il sabato come un giorno festivo; quindi, nel caso in esame, il termine per effettuare l'adempimento cadeva inequivocabilmente sabato 2 i gennaio 2016, quale primo giorno non festivo successivo, si che erroneamente la CTR aveva ritenuto tempestivo l'appello notificato il 4 gennaio 2016; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 8 legge n. 890 del 1982, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per essere la notifica dell'appello dell'Agenzia delle entrate nei suoi confronti nulla per mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.); invero, secondo il citato art. 8, del tentativo di notifica del plico e del suo deposito doveva essere data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa, da inviare a mezzo raccomandata a.r., il che nella specie non era avvenuto, non avendo l'Agenzia delle entrate provato l'esistenza di detta raccomandata, prova che avrebbe potuto essere fornita solo esibendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la c.a.d., in quanto solo con l'esame di detto avviso sarebbe stato possibile verificare se il destinatario avesse avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale; che l'Agenzia delle entrate non si è costituita; che la causa è stata trattata una prima volta all'adunanza del 24 marzo 2021, in esito alla quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito, avendo il ricorrente eccepito l'omessa notifica dell'atto di appello nei suoi confronti; che, esaminato il fascicolo di merito, la causa è stata nuovamente trattata all'odierna udienza; che il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente è infondato; che è invero da condividere la tesi sostenuta dalla CTR circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 155 comma 5 cod. proc.civ., secondo il quale "la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato"; invero, non è contestato che, nella specie, il termine per proporre appello scadeva in un giorno festivo e cioè il 1 gennaio 2016, si che, ai sensi dell'art. 155 comma 4 cod. proc. civ., la scadenza era prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; e neppure è contestato che il giorno successivo al 1 gennaio 2016 era un sabato, che, effettivamente, non è di per sé un giorno festivo; tuttavia, essendo slittato ad un sabato il giorno di scadenza del termine per proporre appello, è da ritenere che la fattispecie sia, comunque, da ricomprendere nella speciale previsione derogatoria di cui al citato art. 155 comma 5 cod. proc. civ. (scadenza di un termine nel giorno di sabato, unica ipotesi in cui il sabato è equiparato ad un giorno festivo); pertanto correttamente la scadenza del termine anzidetto è stata prorogata fino a lunedì 4 gennaio 2016, con conseguente tempestività dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate (cfr., in termini, Cass. n. 1655 del 2021; Cass. n. 19220 del 2018); che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'irritualità della notifica dell'appello effettuata nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate, per non avere quest'ultima prodotto l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuto invio nei confronti di esso ricorrente della comunicazione di avvenuto deposito; che, invero, dalla documentazione rinvenuta in atti è emerso che la notifica dell'appello a mezzo posta si è perfezionata con la compiuta giacenza per plico non ritirato; secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 26088 del 2015; Cass. n. 4043 del 2017; Cass. n.6242 del 2017), la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale; in particolare, l'art. 8 della legge n. 890 del 1992, così come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, dispone che la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore; pertanto, ai sensi della normativa anzidetta, per la ritualità della notifica è richiesta la prova della spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e l'impossibilità di consegnarla al destinatario; il che nella specie si è verificato, avendo l'Agenzia ricorrente prodotto in giudizio copia dell'avviso di ricevimento anzidetto non potuto consegnare al destinatario e rispedito al mittente per compiuta giacenza; che pertanto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate è da ritenere ritualmente notificato; che sarebbe, in ogni caso, applicabile alla specie la sanatoria di cui all'art. 156 comma 3 cod. proc. civ., secondo la quale la nullità di un atto non può essere pronunciata se esso ha raggiunto lo scopo per il quale era destinato, stante l'espresso richiamo contenuto nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle norme sulle notificazioni del cod. proc. civ. (cfr. Cass. SS.UU. n. 19854 del 2004); che, infatti, non è contestato che le censure formulate dal contribuente concernono la nullità e non l'inesistenza della notifica nei suoi confronti dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, con conseguente applicabilità alla specie della sanatoria di cui sopra, avendo la notifica dell'appello comunque raggiunto lo scopo al quale era destinate; invero il ricorrente ha comunque partecipato al giudizio innanzi alla CTR, senza alcuna lesione dei suoi diritti di difesa (cfr., in termini, Cass. n. 654 del 2014); che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso del ricorrente, nulla disponendosi sulle spese, per non essersi l'intimata Agenzia delle entrate costituita in giudizio; che ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso del contribuente, nulla disponendo in ordine alle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021.