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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 40416/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 2924-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 3524 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 714/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 633/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 17/11/21 - Pres.

Bronzini, rei.

Buffa - causa numero 22 - Tecnorooms contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 5.11.15 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9.5.14 del tribunale della stessa sede, che aveva annullato l'avviso di addebito di cui in atti e il credito relativo di euro 171.000 e, per converso, ha ritenuto la somma predetta (per contributi e somme aggiuntive) dovuta dal contribuente in epigrafe quale impresa edile, e l'aveva condannato al pagamento della stessa.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente con sei motivi, cui resiste con controricorso Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 46 del 99 e 1418 c.c. e 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata condannato al pagamento di somme portate da avviso di addebito contestualmente annullato in ragione della pendenza (al tempo di emissione dell'avviso) di giudizio di accertamento negativo sul verbale ispettivo presupposto.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già ritenuto (Sez.

L, Sentenza n. 14149 del 06/08/2012, Rv. 623367 - 01) che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella specie, all'annullamento dell'avviso si è correttamente accompagnato un vaglio giudiziario della pretesa creditoria.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 25 decreto legislativo 46 del 99 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla decadenza ex articolo

25. La questione è stata rilevata per la prima volta in appello ma non è riportata dalla parte in violazione del principio di autosufficienza.

Il motivo è comunque infondato in quanto la decadenza non decorre durante il periodo previsto dalla legge 78/2010 art. 38, in cui si collocano temporalmente sia l'accertamento che la notifica dell'addebito.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell' articolo 30 decreto legge 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010, per avere la corte territoriale trascurato la nullità dell'avviso di addebito (perché non contiene il contenuto minimo obbligatorio ed in particolare l'avviso che in mancanza di adempimento si procederà ad esecuzione).

Il motivo è inammissibile, in quanto non si parametra in alcun modo alla sentenza impugnata, che proprio l'avviso in questione ha annullato.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 13 decreto legislativo 124 del 2004, per avere la corte territoriale trascurato il vizio di notifica del verbale ispettivo e la conseguente preclusione per il giudice di conoscere il merito del rapporto.

Il motivo è infondato, in quanto la notifica del verbale ispettivo non incide sulla diversa questione della debenza delle somme; l'eventuale vizio di notifica dell'atto non incide infatti sull'accertamento dei fatti che sono alla base della pronuncia.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 29 del decreto 244 del 95 convertito in legge 341 del 95, per avere la corte territoriale trascurato che l'attività non è edile.

La sentenza in realtà ha motivato su tale questione, che è peraltro puramente di merito.

Con il sesto motivo, senza peraltro richiamare norme di legge e vizi specifici, si deduce la mancata ammissione delle prove.

Il motivo non è autosufficiente, non richiama alcuna norma e vizio, né per altro verso fatti sui quali la prova si sarebbe dovuta espletare, e come tale è inammissibile.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 10000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ''' ',ÌD:a1RIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2924-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 3524 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 714/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 633/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 17/11/21 - Pres. Bronzini, rei. Buffa - causa numero 22 - Tecnorooms contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 5.11.15 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9.5.14 del tribunale della stessa sede, che aveva annullato l'avviso di addebito di cui in atti e il credito relativo di euro 171.000 e, per converso, ha ritenuto la somma predetta (per contributi e somme aggiuntive) dovuta dal contribuente in epigrafe quale impresa edile, e l'aveva condannato al pagamento della stessa. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente con sei motivi, cui resiste con controricorso Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 46 del 99 e 1418 c.c. e 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata condannato al pagamento di somme portate da avviso di addebito contestualmente annullato in ragione della pendenza (al tempo di emissione dell'avviso) di giudizio di accertamento negativo sul verbale ispettivo presupposto. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 14149 del 06/08/2012, Rv. 623367 - 01) che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. Nella specie, all'annullamento dell'avviso si è correttamente accompagnato un vaglio giudiziario della pretesa creditoria. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 25 decreto legislativo 46 del 99 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla decadenza ex articolo 25. La questione è stata rilevata per la prima volta in appello ma non è riportata dalla parte in violazione del principio di autosufficienza. Il motivo è comunque infondato in quanto la decadenza non decorre durante il periodo previsto dalla legge 78/2010 art. 38, in cui si collocano temporalmente sia l'accertamento che la notifica dell'addebito. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell' articolo 30 decreto legge 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010, per avere la corte territoriale trascurato la nullità dell'avviso di addebito (perché non contiene il contenuto minimo obbligatorio ed in particolare l'avviso che in mancanza di adempimento si procederà ad esecuzione). Il motivo è inammissibile, in quanto non si parametra in alcun modo alla sentenza impugnata, che proprio l'avviso in questione ha annullato. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 13 decreto legislativo 124 del 2004, per avere la corte territoriale trascurato il vizio di notifica del verbale ispettivo e la conseguente preclusione per il giudice di conoscere il merito del rapporto. Il motivo è infondato, in quanto la notifica del verbale ispettivo non incide sulla diversa questione della debenza delle somme; l'eventuale vizio di notifica dell'atto non incide infatti sull'accertamento dei fatti che sono alla base della pronuncia. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 29 del decreto 244 del 95 convertito in legge 341 del 95, per avere la corte territoriale trascurato che l'attività non è edile. La sentenza in realtà ha motivato su tale questione, che è peraltro puramente di merito. Con il sesto motivo, senza peraltro richiamare norme di legge e vizi specifici, si deduce la mancata ammissione delle prove. Il motivo non è autosufficiente, non richiama alcuna norma e vizio, né per altro verso fatti sui quali la prova si sarebbe dovuta espletare, e come tale è inammissibile. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 10000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ''' ',ÌD:a1RIO [OSCURATO:PERSONA]