CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 25 maggio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - riducendo la durata delle pene accessorie - la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relativi al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (la cui attività aveva ad oggetto la vendita all'ingrosso di abbigliamento), intervenuto il 16 maggio 2014. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, la Gasbarri, in qualità di amministratore unico, e il Relli, in qualità di liquidatore dal 31 dicembre 2011 alla data del fallimento e in precedenza in qualità di amministratore di fatto, avrebbero distratto le rimanenze di magazzino della società e avrebbero in parte falsificato le scritture contabili e comunque le avrebbero tenute in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione «alle considerazioni svolte dalla Corte di appello per rigettare il motivo di appello con il quale si invocava il proscioglimento per non aver commesso il fatto». In particolare, la Corte, a fronte di specifica doglianza difensiva, non avrebbe spiegato perché, malgrado gli atti di gestione fossero stati compiuti dal Relli, di essi dovrebbe rispondere anche la Gasbarri. 2.2 Con un secondo motivo, deducono l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato previsto dall'art. 217 legge fall. Rappresentano che con, l'atto di appello, era stata chiesto di ricondurre i fatti contestati nell'ambito applicativo dell'art. 217 legge fall., ma la Corte territoriale avrebbe rigettato il motivo sulla base di affermazioni apodittiche, senza fornire un'effettiva e adeguata motivazione. 2.2 Con un terzo motivo, deducono l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione al profilo sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento delle circostanze. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Esso, infatti, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati. La Corte di appello aveva, invero, risposto al motivo di impugnazione, rappresentando che l'imputata doveva rispondere non solo per il suo ruolo formale, ma anche perché dall'istruttoria (e, in modo particolare dalle dichiarazioni rese da un dipendente "storico") era emerso che la Gasbarri e il Relli gestissero assieme la società. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per analoghi motivi. La riqualificazione giuridica del fatto era stata già chiesta con l'appello ed esclusa dalla Corte territoriale, che aveva evidenziato che le condotte distrattive erano state messe in atto con lo specifico fine di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, avvalendosi allo scopo anche di altre strutture societarie, aventi ad oggetto la stessa attività e riferibili agli imputati (una parte del magazzino è stata distratta a favore di altra società appartenete alla famiglia). Si tratta di motivazione esauriente e logica, con la quale i ricorrenti non si confrontano rendendo il motivo privo della necessaria specificità estrinseca. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata). Esauriente e logica è anche la motivazione relativa al giudizio di bilanciamento (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata), in ordine al quale va ricordato che <<In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati», 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0