CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07163/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Palermo il 17 ottobre 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione per insufficienza della stessa, in quanto la sentenza non espone un adeguato percorso motivazionale a sostegno del giudizio di responsabilità e non valuta le argomentazioni difensive. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla censura dedotta con l'appello, osservando che l'autovettura è stata rinvenuta nel garage di pertinenza dell'abitazione del Caravello tutta smontata e sulla stessa sono state rinvenute impronte papillari riconducibili all'imputato, che non ha giustificato in alcun modo il suo possesso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] sidente MAL* [OSCURATO:PERSONA] S.. T D'[OSCURATO:PERSONA] cAr,:er' /