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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 09109/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28237/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

Martini 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati parimenti domiciliatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Serpieri 8 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4511/2019 depositata il04/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Consob ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 4511 del 2019 della Corte di appello di Roma esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti divenuti poi estranei al presente giudizio, aveva convenuto la deducente per ottenere il risarcimento dei danni, a titolo aquiliano, conseguenti all’affidamento di loro risparmi a società del gruppo SFA, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano operato nel settore dell’intermediazione immobiliare in modo illegittimo; - l’attrice aveva allegato che; - il gruppo SFA si era avvalso di agenti e procacciatori, divenuti poi promotori finanziari, della [OSCURATO:SOCIETA]., poi trasformata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che collocavano anche prodotti finanziari di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., non autorizzate perché non vigilate dalla deducente Consob; - la deduce nte aveva omesso la dovuta vigilanza su [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a., nell’istruttoria esitata nell’autorizzazione del 14 marzo 1989 accordata alla stessa per l’attività di collocamento “porta a porta” fuori sede di prodotti e servizi finanziari di terzi; - era stata poi omessa la dovuta vigilanza su [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’istruttoria esitata nell’analoga autorizzazione accordata il 27 dicembre 1991; - era stata posta in essere una condotta colposa che aveva contribuito al danno consistito nella perdita del risparmio investito all’esito della procedura concorsuale aperta, in particolare, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]; - il Tribunale aveva accolto la domanda con pronunc ia riformata solo parzialmente dalla Corte di appello in punto di quantificazione del danno in relazione a quanto insinuato al passivo e liquidato in favore della creditrice attrice; - la Corte territoriale, in specie, aveva osservato che la deducente aveva omesso di acquisire la prova dell’avvenuta certificazione di bilancio della [OSCURATO:SOCIETA], e aveva omesso una congrua istruttoria sulla onorabilità di amministratori sindaci e dirigenti dell’ente; aveva poi omesso di tener conto della mancata produzione del certificato del casellario giudiziale da parte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ceduto, prima dell’autorizzazione, le quote di controllo di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA], laddove a carico dello stesso, coniuge di quest’ultima, sarebbero risultate condanne riportate in Svizzera; aveva omesso di tener conto delle irregolarità della [OSCURATO:PERSONA] emerse in sede di attività ispettiva della stessa deducente; - il Collegio di merito, pertanto, aveva affermato che dal titolo negoziale rappresentato da un contratto quadro stipulato da [OSCURATO:SOCIETA], sottoscritto sia dall’attrice che da sua madre [OSCURATO:PERSONA], che poi aveva versato un assegno a proprio nome ai fini contrattuali, si poteva e doveva evincere la solidarietà attiva, e che il danno era dato dalla differenza tra il credito ammesso al passivo della procedura concorsuale a carico di tale società e quanto in quella sede liquidato e pertanto ottenuto, oltre accessori; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater, decreto-legge n. 95 del 1974, quale convertito, 2, 3, 7, [OSCURATO:PERSONA] n. 1739 del 1985, poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo illegittima l’autorizzazione data nel 1989 alla [OSCURATO:SOCIETA], posto che si trattava di sollecitazione indiretta del pubblico risparmio, cui come tale era necessario non il deposito del bilancio approvato e certificato da società di revisione, bensì solo il conferimento dell’incarico di certificazione, laddove non era la deducente cheavrebbe dovuto provare la correttezza e conformità normativa dell’istruttoria sulla rammentata onorabilità, in quanto si trattava di fatto costitutivo della domanda risarcitoria; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi secondo e terzo, 4, 9, legge n. 1 del 1991, 5, 7, [OSCURATO:PERSONA] n. 5386 del 1991, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: esclusa la rilevanza degli esiti dell’ispezione del 1991 peraltro indicata dalla deducente come non preordinata all’autorizzazione a [OSCURATO:PERSONA] e dalla quale comunque non erano emersi elementi volti a escludere i requisiti per l’iscrizione all’Albo SIM in rilievo, la mancata acquisizione del certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], specificatamente addotta quale ragione dell’illegittimità dell’autorizzazione data nel 1991, non era stata rilevante poiché non esistevano requisiti aggiuntivi a quelli previsti dalla regolamentazione della Commissione e vincolanti per l’iscrizione in parola, che spettava alla richiedente [OSCURATO:PERSONA], soggetto distinto e legittimato dalla titolarità delle quote sociali, laddove solo con il d.lgs. n. 415 del 1996, attuativo della direttiva unionale 93/22/CEE (c.d.

Eurosim) la Commissione stessa aveva acquisito la titolarità di più ampi poteri di controllo discrezionale estesi alla corretta gestione delle società da autorizzare, e fermo rimanendo che alla deducente, come allegato nelle fasi di merito, al momento dell’autorizzazione era ignoto il rapporto di coniugio tra Milano e Bagliani così come le condanne riportate dal primo in Svizzera; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2697, cod. civ., 40, secondo comma, cod. pen., 115, 116, 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di spiegare, dandone conto, il riscontro del nesso causale tra le pretese illegittimità dei provvedimenti autorizzatori dati dalla deducente e il preteso pregiudizio, non correlando così le singole illegittimità a quest’ultimo neppure collocato nel tempo, non esistendo neanche dimostrazione del collegamento tra l’intervento delle società autorizzate e la sottoscrizione del contratto quadro posto a base del “dossier” titoli; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1854, 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il contratto quadro, normativo di commissione, non era idoneo a legittimare l’insorgenza di rapporti di debito e credito, non trattandosi, tipicamente, di contratto di conto corrente, e legittimando ordini disgiunti che però non implicavano, di per sé, la nascita di rapporti obbligatori solidali; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2909, cod. civ., 116, 324, cod. proc. civ., 97, legge fallimentare, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel considerare l’insinuazione al passivo della richiamata procedura concorsuale, come prova del credito nei confronti della terza deducente; Rilevato che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati, previa parziale correzione della motivazione; deve subito evidenziarsi come sia da emendare la parte della motivazione, espressa dalla Corte territoriale, in cui si fa riferimento alla necessità della certificazione di bilancio quale requisito autorizzatorio in discussione, sostenuta anche in controricorso; come osservato nel gravame ora in scrutinio, deve distinguersi la sollecitazione diretta del pubblico risparmio, per cui andava verificato il requisito in parola (art. 18, secondo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974, “ratione temporis” vigente), con la sollecitazione indiretta del pubblico risparmio, a mezzo di diverso intermediario autorizzato all’attività di distribuzione e collocamento al di fuori della sede legale o amministrativa (c.d. rete di vendita, collocamento “porta a porta”), per cui il requisito richiesto, ex art. 18-ter del citato decreto-legge, era solo il conferimento dell’incarico di certificazione, diversamente non revocato in dubbio dall’accertamento della Corte di secondo grado (pag. 9, lettera a], della sentenza impugnata); il Pubblico Ministero ha osservato, sul punto, che seppure non occorresse il bilancio certificato, era tuttavia necessaria la pubblicazione del prospetto informativo, poiché «la tesi dell’autonomia tra artt. 18 e 18-ter della legge non tiene, infatti, conto che l’art. 18 si riferisce a ogni forma di “sollecitazione al pubblico risparmio”, ivi inclusa quella indiretta» (pag. 3); parte ricorrente in memoria (pag. 15) correttamente osserva, però, che la Corte territoriale ha escluso dalla sua ragione decisoria il profilo del deposito di prospetto informativo (pag. 9); fatte queste precisazioni, deve osservarsi che la decisione di secondo grado è ancorata a un duplice ordine di ragioni fattuali, sul punto, ovvero anche alla mancanza d’istruttoria idonea sui requisiti di onorabilità dei gestori sociali, affermando che al riguardo nulla risultava provato (stessa pagina, lettera b); l’affermazione non è generica nella misura in cui addebita una radicale carenza, mentre parte ricorrente obietta specificatamente che: l’accertamento della sussistenza dei detti requisiti avrebbe dovuto essere svolto dal giudice di merito, indicandone i parametri normativi, per ritenere fondata la domanda; e comunque la prova, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto essere data dall’attrice; va detto in contrario che, nonostante la Corte di appello abbia qualificato, senza censure, l’azione dell’odierna resistente come risarcitoria (pag. 8, penultimo capoverso), una volta allegata, “parte qua”, la radicale omissione (assenza) dell’obbligo di corretta vigilanza derivante dalla conformazione legale delle funzioni amministrative, era onere dell’amministrazione dimostrare in contrario, e non solo per il pur operante principio di vicinanza della prova (per cui sono fatti estintivi tutti quelli meno prossimi all’attore e invece ragionevolmente suffragabili dalle disponibilità di parte convenuta: Cass., 22/04/2022, n. 12910, pagg. 15-16), i concreti e scrutinabili contenuti, positivi e utili, del proprio adempimento all’obbligo in parola, quale definito e (pacificamente) alla stessa parte legalmente imputato; né alla violazione dell’obbligo legale, così evinto dalla suddetta mancata dimostrazione, poteva sopperire un accertamento officioso del giudice di merito in violazione del principio dispositivo; quanto, al contempo, all’autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA], del 1991, va ricordato il principio, valido in generale per l’attività in questa sede in rilievo della Commissione, per cui l’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della discrezionalità tecnica (qual è quella esercitata dalla Consob nell’esercizio della funzione di vigilanza), deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge e dalle norme regolamentari, ma anche dell’art. 2043 cod. civ. ( Cass., 23/03/2011, n. 6681), assunto a riferimento, che sancisce il divieto del “neminem laedere”, sicché detta discrezionalità non può mai estendersi alla scelta radicale tra l’attivarsi o meno, specie qualora siano emersi significativi indizi di irregolarità (Cass., 12/04/2018, n. 9067); parte ricorrente afferma che, a differenza del Tribunale, la Corte di appello non avrebbe «addebitato» alla deducente gli esiti dell’istruttoria effettuata nel corso del medesimo 1991; l’affermazione non risponde a quanto risulta dalla sentenza: pag. 10, primo capoverso; né l’indicazione della Corte territoriale può svuotarsi di significato motivazionale perché generica, nella misura in cui parte ricorrente stessa ha chiaramente compreso il riferimento all’attività ispettiva in questione, anzi, alludendo al fatto che la stessa, però, non era preordinata all’autorizzazione in questione (pag. 24, ultimo capoverso, del ricorso); e tale ulteriore profilo, in relazione al quale peraltro non si riporta né il contenuto dell’appello in cui sarebbe stato allegato né a quali specifiche evidenze documentali offerte in comunicazione sarebbe stato correlato, non è in ogni caso dirimente, proprio in ragione del generale vincolo al “neminem laedere” prima rammentato, dovendo la Commissione trarrecompiute e congiunte conseguenze dalle complessive risultanze non sezionabili, come pure osserva il Pubblico Ministero, sul piano amministrativo, in chiave di esenzione dalla propria responsabilità civile; di qui la stessa rilevanza, in ogni caso, legittimamente valorizzata in fatto dalla Corte territoriale, dell’omessa verifica sul precedente titolare delle quote di controllo; il terzo motivo è infondato; la Corte territoriale ha evidentemente correlato, nell’implicita quanto univoca e corretta chiave probabilistica, le omissioni di vigilanza alle autorizzazioni e queste ultime all’impossibilità per [OSCURATO:SOCIETA] di fungere da rete di vendita già per [OSCURATO:SOCIETA] – autorizzata nel 1989, e poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], autorizzata nel 1991 – sottoscrivend o, in questo contesto di attività, il contratto quadro anche con la parte attrice, senza che risultasse specificamente messa in discussione la connessione temporale con l’investimento poi perduto del risparmio; né la parte oggi ricorrente indica e dimostraquando e come avrebbe specificamente negato assertivamente nella fase di merito tale connessione temporale, in particolare quanto al versamento dell’assegno richiamato dalla Corte di appello – che nel ricorso (pag. 39) s’indica infatti essere risultato effettuato nel 1990 – piuttosto che solo con riferimento al contratto quadro, residuando, al contempo, una richiesta di rilettura istruttoria inammissibile davanti a questa Corte; il quarto motivo è infondato; dalla possibilità di ordini disgiuntivi, emergente dallo stesso contratto quadro riportato (pag. 42 del ricorso), risulta anche, testualmente, l’efficacia congiunta dei correlati effetti; l’ermeneutica negoziale della Corte territoriale è dunque pienamente plausibile e come tale non censurabile in questa sede (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.); il quinto motivo è infondato; la Corte di appello, come rimarcato anche dall’ufficio requirente, non ha ritenuto opponibile come tale l’accertamento in sede di ammissione al passivo concorsuale al terzo Consob, bensì ha valorizzato quel fatto processuale distinto come elemento di prova del danno, detratto infatti quanto in quella sede liquidato e così ottenuto, e in questa chiave la censura si risolve ancora in una sollecitazione di rilettura dell’istruttoria, come detto estranea alla presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte controricorrente liquidate in euro 3.280,00, oltre al 15% di spese forfettarie, 200,00 euro per esborsi, e accessori legali.

Spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28237/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. Martini 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati parimenti domiciliatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Serpieri 8 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4511/2019 depositata il04/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Consob ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 4511 del 2019 della Corte di appello di Roma esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti divenuti poi estranei al presente giudizio, aveva convenuto la deducente per ottenere il risarcimento dei danni, a titolo aquiliano, conseguenti all’affidamento di loro risparmi a società del gruppo SFA, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano operato nel settore dell’intermediazione immobiliare in modo illegittimo; - l’attrice aveva allegato che; - il gruppo SFA si era avvalso di agenti e procacciatori, divenuti poi promotori finanziari, della [OSCURATO:SOCIETA]., poi trasformata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che collocavano anche prodotti finanziari di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., non autorizzate perché non vigilate dalla deducente Consob; - la deduce nte aveva omesso la dovuta vigilanza su [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a., nell’istruttoria esitata nell’autorizzazione del 14 marzo 1989 accordata alla stessa per l’attività di collocamento “porta a porta” fuori sede di prodotti e servizi finanziari di terzi; - era stata poi omessa la dovuta vigilanza su [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’istruttoria esitata nell’analoga autorizzazione accordata il 27 dicembre 1991; - era stata posta in essere una condotta colposa che aveva contribuito al danno consistito nella perdita del risparmio investito all’esito della procedura concorsuale aperta, in particolare, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]; - il Tribunale aveva accolto la domanda con pronunc ia riformata solo parzialmente dalla Corte di appello in punto di quantificazione del danno in relazione a quanto insinuato al passivo e liquidato in favore della creditrice attrice; - la Corte territoriale, in specie, aveva osservato che la deducente aveva omesso di acquisire la prova dell’avvenuta certificazione di bilancio della [OSCURATO:SOCIETA], e aveva omesso una congrua istruttoria sulla onorabilità di amministratori sindaci e dirigenti dell’ente; aveva poi omesso di tener conto della mancata produzione del certificato del casellario giudiziale da parte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ceduto, prima dell’autorizzazione, le quote di controllo di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA], laddove a carico dello stesso, coniuge di quest’ultima, sarebbero risultate condanne riportate in Svizzera; aveva omesso di tener conto delle irregolarità della [OSCURATO:PERSONA] emerse in sede di attività ispettiva della stessa deducente; - il Collegio di merito, pertanto, aveva affermato che dal titolo negoziale rappresentato da un contratto quadro stipulato da [OSCURATO:SOCIETA], sottoscritto sia dall’attrice che da sua madre [OSCURATO:PERSONA], che poi aveva versato un assegno a proprio nome ai fini contrattuali, si poteva e doveva evincere la solidarietà attiva, e che il danno era dato dalla differenza tra il credito ammesso al passivo della procedura concorsuale a carico di tale società e quanto in quella sede liquidato e pertanto ottenuto, oltre accessori; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater, decreto-legge n. 95 del 1974, quale convertito, 2, 3, 7, [OSCURATO:PERSONA] n. 1739 del 1985, poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo illegittima l’autorizzazione data nel 1989 alla [OSCURATO:SOCIETA], posto che si trattava di sollecitazione indiretta del pubblico risparmio, cui come tale era necessario non il deposito del bilancio approvato e certificato da società di revisione, bensì solo il conferimento dell’incarico di certificazione, laddove non era la deducente cheavrebbe dovuto provare la correttezza e conformità normativa dell’istruttoria sulla rammentata onorabilità, in quanto si trattava di fatto costitutivo della domanda risarcitoria; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi secondo e terzo, 4, 9, legge n. 1 del 1991, 5, 7, [OSCURATO:PERSONA] n. 5386 del 1991, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: esclusa la rilevanza degli esiti dell’ispezione del 1991 peraltro indicata dalla deducente come non preordinata all’autorizzazione a [OSCURATO:PERSONA] e dalla quale comunque non erano emersi elementi volti a escludere i requisiti per l’iscrizione all’Albo SIM in rilievo, la mancata acquisizione del certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], specificatamente addotta quale ragione dell’illegittimità dell’autorizzazione data nel 1991, non era stata rilevante poiché non esistevano requisiti aggiuntivi a quelli previsti dalla regolamentazione della Commissione e vincolanti per l’iscrizione in parola, che spettava alla richiedente [OSCURATO:PERSONA], soggetto distinto e legittimato dalla titolarità delle quote sociali, laddove solo con il d.lgs. n. 415 del 1996, attuativo della direttiva unionale 93/22/CEE (c.d. Eurosim) la Commissione stessa aveva acquisito la titolarità di più ampi poteri di controllo discrezionale estesi alla corretta gestione delle società da autorizzare, e fermo rimanendo che alla deducente, come allegato nelle fasi di merito, al momento dell’autorizzazione era ignoto il rapporto di coniugio tra Milano e Bagliani così come le condanne riportate dal primo in Svizzera; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2697, cod. civ., 40, secondo comma, cod. pen., 115, 116, 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di spiegare, dandone conto, il riscontro del nesso causale tra le pretese illegittimità dei provvedimenti autorizzatori dati dalla deducente e il preteso pregiudizio, non correlando così le singole illegittimità a quest’ultimo neppure collocato nel tempo, non esistendo neanche dimostrazione del collegamento tra l’intervento delle società autorizzate e la sottoscrizione del contratto quadro posto a base del “dossier” titoli; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1854, 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il contratto quadro, normativo di commissione, non era idoneo a legittimare l’insorgenza di rapporti di debito e credito, non trattandosi, tipicamente, di contratto di conto corrente, e legittimando ordini disgiunti che però non implicavano, di per sé, la nascita di rapporti obbligatori solidali; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2909, cod. civ., 116, 324, cod. proc. civ., 97, legge fallimentare, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel considerare l’insinuazione al passivo della richiamata procedura concorsuale, come prova del credito nei confronti della terza deducente; Rilevato che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati, previa parziale correzione della motivazione; deve subito evidenziarsi come sia da emendare la parte della motivazione, espressa dalla Corte territoriale, in cui si fa riferimento alla necessità della certificazione di bilancio quale requisito autorizzatorio in discussione, sostenuta anche in controricorso; come osservato nel gravame ora in scrutinio, deve distinguersi la sollecitazione diretta del pubblico risparmio, per cui andava verificato il requisito in parola (art. 18, secondo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974, “ratione temporis” vigente), con la sollecitazione indiretta del pubblico risparmio, a mezzo di diverso intermediario autorizzato all’attività di distribuzione e collocamento al di fuori della sede legale o amministrativa (c.d. rete di vendita, collocamento “porta a porta”), per cui il requisito richiesto, ex art. 18-ter del citato decreto-legge, era solo il conferimento dell’incarico di certificazione, diversamente non revocato in dubbio dall’accertamento della Corte di secondo grado (pag. 9, lettera a], della sentenza impugnata); il Pubblico Ministero ha osservato, sul punto, che seppure non occorresse il bilancio certificato, era tuttavia necessaria la pubblicazione del prospetto informativo, poiché «la tesi dell’autonomia tra artt. 18 e 18-ter della legge non tiene, infatti, conto che l’art. 18 si riferisce a ogni forma di “sollecitazione al pubblico risparmio”, ivi inclusa quella indiretta» (pag. 3); parte ricorrente in memoria (pag. 15) correttamente osserva, però, che la Corte territoriale ha escluso dalla sua ragione decisoria il profilo del deposito di prospetto informativo (pag. 9); fatte queste precisazioni, deve osservarsi che la decisione di secondo grado è ancorata a un duplice ordine di ragioni fattuali, sul punto, ovvero anche alla mancanza d’istruttoria idonea sui requisiti di onorabilità dei gestori sociali, affermando che al riguardo nulla risultava provato (stessa pagina, lettera b); l’affermazione non è generica nella misura in cui addebita una radicale carenza, mentre parte ricorrente obietta specificatamente che: l’accertamento della sussistenza dei detti requisiti avrebbe dovuto essere svolto dal giudice di merito, indicandone i parametri normativi, per ritenere fondata la domanda; e comunque la prova, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto essere data dall’attrice; va detto in contrario che, nonostante la Corte di appello abbia qualificato, senza censure, l’azione dell’odierna resistente come risarcitoria (pag. 8, penultimo capoverso), una volta allegata, “parte qua”, la radicale omissione (assenza) dell’obbligo di corretta vigilanza derivante dalla conformazione legale delle funzioni amministrative, era onere dell’amministrazione dimostrare in contrario, e non solo per il pur operante principio di vicinanza della prova (per cui sono fatti estintivi tutti quelli meno prossimi all’attore e invece ragionevolmente suffragabili dalle disponibilità di parte convenuta: Cass., 22/04/2022, n. 12910, pagg. 15-16), i concreti e scrutinabili contenuti, positivi e utili, del proprio adempimento all’obbligo in parola, quale definito e (pacificamente) alla stessa parte legalmente imputato; né alla violazione dell’obbligo legale, così evinto dalla suddetta mancata dimostrazione, poteva sopperire un accertamento officioso del giudice di merito in violazione del principio dispositivo; quanto, al contempo, all’autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA], del 1991, va ricordato il principio, valido in generale per l’attività in questa sede in rilievo della Commissione, per cui l’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della discrezionalità tecnica (qual è quella esercitata dalla Consob nell’esercizio della funzione di vigilanza), deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge e dalle norme regolamentari, ma anche dell’art. 2043 cod. civ. ( Cass., 23/03/2011, n. 6681), assunto a riferimento, che sancisce il divieto del “neminem laedere”, sicché detta discrezionalità non può mai estendersi alla scelta radicale tra l’attivarsi o meno, specie qualora siano emersi significativi indizi di irregolarità (Cass., 12/04/2018, n. 9067); parte ricorrente afferma che, a differenza del Tribunale, la Corte di appello non avrebbe «addebitato» alla deducente gli esiti dell’istruttoria effettuata nel corso del medesimo 1991; l’affermazione non risponde a quanto risulta dalla sentenza: pag. 10, primo capoverso; né l’indicazione della Corte territoriale può svuotarsi di significato motivazionale perché generica, nella misura in cui parte ricorrente stessa ha chiaramente compreso il riferimento all’attività ispettiva in questione, anzi, alludendo al fatto che la stessa, però, non era preordinata all’autorizzazione in questione (pag. 24, ultimo capoverso, del ricorso); e tale ulteriore profilo, in relazione al quale peraltro non si riporta né il contenuto dell’appello in cui sarebbe stato allegato né a quali specifiche evidenze documentali offerte in comunicazione sarebbe stato correlato, non è in ogni caso dirimente, proprio in ragione del generale vincolo al “neminem laedere” prima rammentato, dovendo la Commissione trarrecompiute e congiunte conseguenze dalle complessive risultanze non sezionabili, come pure osserva il Pubblico Ministero, sul piano amministrativo, in chiave di esenzione dalla propria responsabilità civile; di qui la stessa rilevanza, in ogni caso, legittimamente valorizzata in fatto dalla Corte territoriale, dell’omessa verifica sul precedente titolare delle quote di controllo; il terzo motivo è infondato; la Corte territoriale ha evidentemente correlato, nell’implicita quanto univoca e corretta chiave probabilistica, le omissioni di vigilanza alle autorizzazioni e queste ultime all’impossibilità per [OSCURATO:SOCIETA] di fungere da rete di vendita già per [OSCURATO:SOCIETA] – autorizzata nel 1989, e poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], autorizzata nel 1991 – sottoscrivend o, in questo contesto di attività, il contratto quadro anche con la parte attrice, senza che risultasse specificamente messa in discussione la connessione temporale con l’investimento poi perduto del risparmio; né la parte oggi ricorrente indica e dimostraquando e come avrebbe specificamente negato assertivamente nella fase di merito tale connessione temporale, in particolare quanto al versamento dell’assegno richiamato dalla Corte di appello – che nel ricorso (pag. 39) s’indica infatti essere risultato effettuato nel 1990 – piuttosto che solo con riferimento al contratto quadro, residuando, al contempo, una richiesta di rilettura istruttoria inammissibile davanti a questa Corte; il quarto motivo è infondato; dalla possibilità di ordini disgiuntivi, emergente dallo stesso contratto quadro riportato (pag. 42 del ricorso), risulta anche, testualmente, l’efficacia congiunta dei correlati effetti; l’ermeneutica negoziale della Corte territoriale è dunque pienamente plausibile e come tale non censurabile in questa sede (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.); il quinto motivo è infondato; la Corte di appello, come rimarcato anche dall’ufficio requirente, non ha ritenuto opponibile come tale l’accertamento in sede di ammissione al passivo concorsuale al terzo Consob, bensì ha valorizzato quel fatto processuale distinto come elemento di prova del danno, detratto infatti quanto in quella sede liquidato e così ottenuto, e in questa chiave la censura si risolve ancora in una sollecitazione di rilettura dell’istruttoria, come detto estranea alla presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte controricorrente liquidate in euro 3.280,00, oltre al 15% di spese forfettarie, 200,00 euro per esborsi, e accessori legali. Spese d
Sentenza Cassazione n. 09109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris